Tar Milano: non più sospesi rincari di luce e gas

Il TAR Milano, sez. II, con l’ordinanza n. 1185 del 16 settembre 2016 è tornato a pronunciarsi  sulla questione della conferma della sospensione cautelare della deliberazione dell’Autorità 354/2016/R/eel recante “Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela” (provvisoriamente sospesa con decreto cautelare monocratico n. 911 del Tar Lombardia del 19 luglio 2016, confermato con successivo decreto monocratico n.982 del 28 luglio 2016 a seguito dell’istanza di revoca presentata dall’Autorità).

Nell’ordinanza i giudici della Seconda Sezione, in seduta collegiale, hanno considerato come il ricorso presenti profili di particolare ed elevata complessità, che ne rendono comunque incerto l’esito, ritenendo pertanto, di “dover soddisfare le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti mediante la sollecita definizione nel merito della controversia, assicurando altresì adeguata tutela all’interesse collettivo dei clienti finali alla certezza degli eventuali rimborsi spettanti in caso di accoglimento del ricorso (nel merito)”.

Allo stesso tempo hanno “ritenuto che quest’ultima finalità debba essere conseguita contemperando equamente l’interesse dei clienti finali con quello, ad esso contrapposto, all’integrale copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica”, precisando inoltre che, in linea di principio, il prezzo di riferimento per il mercato tutelato debba coprire i costi effettivi del servizio, tra cui i costi connessi al servizio pubblico di dispacciamento.

Hanno pertanto ritenuto necessario “disporre una misura cautelare atipica, idonea a soddisfare nella sostanza quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti, ordinando all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – impregiudicata l’efficacia dei provvedimenti impugnati – di adottare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso (nel merito), con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia“, ritenendo di dover fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 16 febbraio 2017.

Il TAR Lombardia (Sezione Seconda) quindi ha accolto l’istanza cautelare ma nei limiti e secondo le modalità motivate nell’ordinanza. Risulta quindi non più sospesa la deliberazione 354/2016/R/eel, pur in attesa della prevista trattazione di merito.

Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.

***

Pubblicato il 16/09/2016

N. 01185/2016 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2016, proposto da:

Codacons – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi C.F. RNZCRL46R08H703I, Gino Giuliano C.F. GLNGNI65A02D636M e Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Maria Donzelli in Milano, Viale Abruzzi n. 83;

Comitas – Coordinamento microimprese per la tutela e l’assistenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi C.F. RNZCRL46R08H703I e Gino Giuliano C.F. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Maria Donzelli in Milano, Viale Abruzzi n. 83;

contro

Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia n. 1;
Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich C.F. CLRMCL57L21B885P e Giuliano Fonderico C.F. FNDGLN73R20H501D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Papi Rossi in Milano, Via Visconti di Modrone n. 12;
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini C.F. ZPPNDR65P15H501F, Francesca Covone C.F. CVNFNC70M63A783X, Daniela Carria C.F. CRRDNL69M47G478M e Giorgio Vercillo C.F. VRCGRG83A19H501N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Annalaura Giannelli in Milano, Viale Bianca Maria n. 45;
Acea Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Api Nova Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Comandè C.F. CMNCRL73B25G273O, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, Via Festa del Perdono n. 10;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Enel Servizio Elettrico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco C.F. GRCGDU46S18C351B, Manuela Muscardini C.F. MSCMNL54L46B615Y e Paolo Provenzano C.F. PRVPLA83P15G273J, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano, P.le Lavater n. 5;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

– della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico del 28 giugno 2016, n. 354/2016/R/eel, recante “Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela”;

– della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico del 24 giugno 2016, n. 342/2016/E/eel, recante “Avvio di procedimento per l’adozione tempestiva di misure prescrittive e la valutazione d potenziali abusi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ai sensi del regolamento (UE) 1227/2011 – REMIT”;

nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti agli epigrafati connessi e/o collegati, ancorché di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di Acquirente Unico s.p.a., di Terna s.p.a. e di Api Nova Energia s.r.l.;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di Enel Servizio Elettrico s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, a un primo sommario esame, che – in linea di principio – il prezzo di riferimento per il mercato tutelato debba coprire i costi effettivi, tra i quali rientrano quelli connessi al servizio pubblico di dispacciamento;

Considerato, tuttavia, che il ricorso presenta profili di particolare ed elevata complessità, che ne rendono comunque incerto l’esito;

Ritenuto, pertanto, di dover soddisfare le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti mediante la sollecita definizione nel merito della controversia, assicurando altresì adeguata tutela all’interesse collettivo dei clienti finali alla certezza degli eventuali rimborsi spettanti in caso di accoglimento del ricorso;

Ritenuto che quest’ultima finalità debba essere conseguita contemperando equamente l’interesse dei clienti finali con quello, ad esso contrapposto, all’integrale copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica;

Ritenuto pertanto necessario disporre una misura cautelare atipica, idonea a soddisfare nella sostanza quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti, ordinando all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – impregiudicata l’efficacia dei provvedimenti impugnati – di adottare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso, con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia;

Ritenuto di dover fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 16 febbraio 2017;

Ritenuto che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare, nei limiti e secondo le modalità di cui in motivazione, disponendo l’adozione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico della misura ivi specificata.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 16 febbraio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Venera Di Mauro Mario Mosconi

IL SEGRETARIO

Redazione

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