Il TAR Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1524 del 24 ottobre 2016, ha dichiarato l’illegittimità, a seguito di una gara telematica, della revoca dell’aggiudicazione ad una ditta che ha presentato l’offerta utilizzando un file di dimensioni più ampie di quelle prescritte dal bando.
La sentenza ha rimarcato il fatto che nel caso di specie non vi era certezza che la maggiore ampiezza del file utilizzato dalla controinteressata abbia favorito una più convincente descrizione dell’offerta a cui di conseguenza sarebbe stata, per tal motivo, attribuito il miglior punteggio.
Si legge, ancora, dalla sentenza: “In virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, il superamento delle dimensioni dell’offerta (non rileva se in forma cartacea o digitale) non può costituire, di per sé motivo, per l’estromissione dalla procedura dell’impresa che non vi si sia attenuta”.ù
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 24/10/2016
N. 01524/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2016, proposto da:
Vando Battaglia Costruzioni S.r.l., Intersonda S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Luca Conti C.F. CNTGLC67E25D612K, Vincenzo Pinto , con domicilio eletto presso Gian Luca Conti in Firenze, piazza della Repubblica 2;
contro
Unione Comuni Garfagnana non costituito in giudizio;
Comune di Camporgiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D’Antone C.F. DNTCML49C10C351A, Enrico Bottone C.F. BTTNRC84P16G702W, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
nei confronti di
Del Debbio S.p.A. anche nella qualità di mandataria del RTI con Serchio Pali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Pilade Chiti C.F. CHTMPL44L13D612X, Claudia Manfriani C.F. MNFCLD81S65D612Y, con domicilio eletto presso Mario Pilade Chiti in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83;
per l’annullamento
del verbale del 23.07.2016 nella procedura per l'”affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) con procedura negoziata del D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di “ripristino di movimento franoso in Camporgiano capoluogo loc. Fossone lotto n. 4” CIG 6745118774 con il quale, a seguito del giudizio di ammissibilità della domanda, è stata adottata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, alla Del Debbio S.p.A.;
della determinazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Camporgiano, n. 93 del 10.09.2016 di approvazione dell'”aggiudicazione ad esito della suddetta procedura elettronica, affidando i lavori di “ripristino di movimento franoso in Camporgiano capoluogo Loc. Fossone” alla impresa Del Debbio S.p.A.;
nonché per l’annullamento, in via subordinata e graduata
della lettera di invio dell’8.07.2016 per l'”affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) con procedura negoziata del D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di “ripristino di movimento franoso in Camporgiano capoluogo Loc. Fossone lotto n. 4” CIG 6745118774 e degli atti della procedura negoziata svolti mediante procedura telematica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Camporgiano e di Del Debbio S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
– l’Unione dei Comuni della Garfagnana, con lettera d’invito dell’8 luglio 2016, indiceva una procedura ristretta con modalità telematica, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’esecuzione dei lavori di “ripristino del movimento franoso in Camporgiano…lotto n.4”;
– l’offerta tecnica, secondo la lettera d’invito, doveva essere contenuta in un file delle dimensioni massime di 20 mb e in proposito la stazione appaltante, rispondendo ad un quesito posto dalla stessa ricorrente precisava che “il concorrente dovrà redigere relazione max 3 pagine ed eventuali elaborati grafici allegati, pertanto non vi sono limiti quantitativi agli elaborati. Rimane il limite dei 20 Mb in quanto deve essere un unico file”,
– la ricorrente si atteneva a tale limite, peraltro rispettato da tutte le altre imprese concorrenti ad eccezione dell’aggiudicataria, ma all’esito delle valutazioni compite dal seggio di gara si classificava al secondo posto della graduatoria provvisoria, pur avendo presentato la migliore offerta economica;
– il contratto veniva aggiudicato in favore del RTI Del Debbio s.r.l. disponendo, altresì, la consegna dei lavori in via d’urgenza ex art. 32, co. 8, d.lgs. n. 50/2016;
– la ricorrente è insorta contro tale atto chiedendone l’annullamento, previa sospensione, deducendo la violazione della par condicio tra i concorrenti per avere l’aggiudicataria violato il limite fissato dalla legge di gara in ordine alle dimensioni del filecontenente l’offerta,
– nell’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata;
considerato che:
– come rilevato da controparte il chiarimento menzionato dalla ricorrente non risulta pubblicato sul sistema telematico START e, dunque, non poteva essere conosciuto dagli altri concorrenti e, comunque, tale limite non era imposto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara;
– inoltre è consolidato ormai l’orientamento della giurisprudenza secondo cui, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, il superamento delle dimensioni dell’offerta (non rileva se in forma cartacea o digitale) non può costituire, di per se motivo, per l’estromissione dalla procedura dell’impresa che non vi si sia attenuta (Cons. di Stato sez. V, 21 giugno 2012 n. 3677; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila,1 giugno 2016 n. 344; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I 18 dicembre 2014 n. 1242);
– in ogni caso non risulta dimostrato che la maggiore ampiezza del file utilizzato dalla controinteressata abbia determinato la possibilità di una più incisiva illustrazione dell’offerta a cui di conseguenza sarebbe stata, per tale sola ragione, attribuito il miglior punteggio;
– d’altra parte neppure la legge di gara sembra suscettibile di univoca interpretazione riferendo alternativamente il limite in parola “ad esempio all’offerta economica, alla domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa i requisiti di ordine generale” dovendo perciò le norme del bando essere interpretate secondo il senso fatto palese dal loro testo e non ricercando significati impliciti ed assegnando la prevalenza la principio del favor partecipationis e all’affidamento dei concorrenti (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2016 n. 1889; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma 30 giugno 2016 n. 223);
ritenuto che:
– il ricorso risulta perciò, per tali profili, sprovvisto di fondamento mentre gli altri motivi, una volta che sia confermata l’aggiudicazione si palesano inammissibili per carenza di interesse;
– in ogni caso, per le ragioni già esposte, non può ritenersi che il sistema di gara attraverso la piattaforma START abbia alterato gli esiti della procedura dal momento che, a fronte dell’inesistenza di una clausola di esclusione, il sistema non avrebbe potuto rifiutare di “caricare” un file di dimensioni maggiori di quelle indicate nella lettera d’invito, spettando alla commissione di gara ogni valutazione in merito;
– in conclusione il ricorso va rigettato seguendo le spese di giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.000, 00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Bernardo Massari | Armando Pozzi | |
IL SEGRETARIO