Il TAR Puglia – Lecce, sez. II, con la sentenza n. 1508 del 29 settembre 2016, ha stabilito l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione per negligenze poste in essere dalla ditta interessata.
Ad avviso del TAR, “i motivi di revoca riferiti alle ragioni della mancata stipula del contratto di affidamento del servizio e quelli ricollegabili al diverso contratto cd. ‘di collaborazione’ non trovano negli atti di causa un’adeguata conferma, trattandosi di questioni rispetto alle quali emerge una situazione di conflittualità e di reciproche contestazioni tra le parti”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 29/09/2016
N. 01508/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso r.g. n. 1261 del 2016, proposto da:
– Arnia Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Manlio Conte, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;
contro
– l’Istituto dei Ciechi ‘Anna Antonacci’, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Imperatore Adriano 9;
per l’annullamento
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ‘Anna Antonacci’ del 22.7.2016, comunicata a mezzo pec in data 26.7.2016, con la quale l’Istituto medesimo ha disposto la revoca dell’aggiudicazione del servizio di turismo sociale già pronunciata in favore di Arnia Società Cooperativa;
– di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto, compresa: – la nota di trasmissione della suddetta delibera (prot. n. 207 del 26.7.2016), con la quale si è intimato il rilascio dei locali strumentali all’espletamento del servizio; – la nota del 13.7.2016 inviata dal legale di fiducia dell’Istituto in riscontro alla nota inviata da Arnia in data 12.7.2016, se e in quanto possa rivestire valore provvedimentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto dei Ciechi ‘Anna Antonacci’.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 28 settembre 2016 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Sticchi Damiani, Conte e Baldassarre.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
1.- Premesso che:
– la società ricorrente impugna la delibera in data 22 luglio 2016, n. 45, con cui il C.d.A. dell’Istituto dei Ciechi ‘Anna Antonacci’, ente morale istituito con R.D. del 17 febbraio 1921, revocava l’affidamento del servizio di gestione del ‘Centro Turismo Sociale’ per non vedenti, ipovedenti e utenti in genere (nonché della manutenzione ordinaria e dell’adeguamento strutturale del complesso ricettivo) in precedenza affidatole, per un periodo di sei anni, all’esito di procedura di evidenza pubblica.
2.- Ritenuto che:
a) il motivo di revoca incentrato sulle negligenze di Arnia nello svolgimento del servizio affidatole in via temporanea e urgente risulta idoneamente corroborato dai contenuti delle contestazioni tempestivamente mosse con le note del maggio/giugno 2016 e dalla vicenda relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta rispetto agli studenti Erasmus, situazioni con riguardo alle quali la ricorrente non offre una smentita concreta e puntuale;
b) i motivi di revoca riferiti alle ragioni della mancata stipula del contratto di affidamento del servizio e quelli ricollegabili al diverso contratto cd. ‘di collaborazione’ del 21 novembre 2015, al contrario, non trovano negli atti di causa un’adeguata conferma, trattandosi di questioni rispetto alle quali emerge una situazione di conflittualità e di reciproche contestazioni tra le parti, in rapporto alla quale la valutazione dell’Istituto appare incompleta e non idonea a dimostrare la commissione da parte di Arnia di grave negligenze o gravi errori nell’esecuzione delle prestazioni affidatele.
3.- Ritenuto che, tenuto conto del carattere ampiamente discrezionale della determinazione censurata e non emergendo dal tenore della stessa il valore autonomo di ciascuna ragione giustificatrice, il ricorso dev’essere dunque accolto nella misura in cui la determinazione medesima viene a essere, per quanto scritto sub b), insufficientemente motivata.
4.- Ritenuto, infine, che la particolarità delle questioni trattate giustifica, eccezionalmente, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1261 del 2016 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 settembre 2016, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Ettore Manca | Eleonora Di Santo | |
IL SEGRETARIO