E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il Provvedimento emanato dall’ANAC il 5 ottobre 2016, recante “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50“
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento “la stazione appaltante, o una o più parti interessate, nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, possono rivolgere all’Autorità istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture“.
Sono legittimate a presentare istanza per il rilascio dei pareri di precontenzioso anche le persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
Inoltre, quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante.
La parte istante deve dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima. Qualora l’istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all’Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell’istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito.
Infine, l’istanza deve essere presentata singolarmente o congiuntamente secondo i moduli allegati al regolamento (Allegati 1 e 2) e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile. L’istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell’atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.
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