Appalti sotto soglia: le linee guida dell’ANAC

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L’ANAC, con la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ha pubblicato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (c.d. “appalti sotto soglia”).

Viene data, pertanto, attuazione all’art. 36, comma 7, del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che nell’ambito dei contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria “l’ANAC, con proprie linee guida, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”.

Si legge dalla delibera: “Considerato l’alto numero di affidamenti sotto soglia, le Linee guida si prefiggono lo scopo di fornire al mercato indicazioni operative circa le modalità di svolgimento delle procedure indicate dal citato art. 36 e ciò al duplice fine di incrementare l’efficienza delle stazioni appaltanti nel rispetto della normativa vigente e di prevenire fenomeni corruttivi, standardizzando, ove possibile, le azioni che queste ultime debbono compiere. L’intervento dell’Autorità, inoltre, persegue lo scopo di ridurre il contenzioso”.

E ancora: “L’art. 36 del Codice dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

In particolare la norma in questione riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per gli affidamenti in esame ovvero di procedere secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

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Redazione

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