E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016 il testo del d. lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Il provvedimento entreà in vigore a partire dal prossimo 10 dicembre 2016.
Ecco in sintesi le principali misure previste:
Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unita’ locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano gia’ iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unita’ locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;
b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unita’ locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
c) possibilita’ di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e citta’ metropolitana;
d) possibilita’ di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificita’ geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
e) possibilita’ di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonche’ le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
f) necessita’ di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonche’ di quelli approvati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio.