Esame avvocato 2016: svolgimento dell’atto di civile e riferimenti normativi e giurisprudenziali

Ecco una possibile  e veloce soluzione della traccia dell’atto di civile.

Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove. La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all’esercitazione e rientra nell’attività scientifica della rivista.

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Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 5.000,00 mensili e che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili, si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest’ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell’unico immobile di cui è proprietario. L’accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest’ultima che fino alla data della separazione aveva costituito l’abitazione coniugale.                                                                                                                    

Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell’anno 2015, venuto a  conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre del 2016 e, ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo, si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito.                                                                                          

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.

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SVOLGIMENTO

TRIBUNALE DI ________

ATTO DI CITAZIONE

nell’interesse del Sig. Tizio, nato a _______, il _____, residente in _________, via ________,          C.F. __________, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall’Avv. ________, C.F. __________, fax ________, pec __________ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in _______, Via ________, n. ___ con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai sensi dell’art. 125 comma 1 c.p.c. e dell’art. 136 comma 3 c.p.c. al fax n. _______________ o al seguente indirizzo di P.E.C.:_______________

contro

il sig. Caio, nato a _______, il _____, residente in _________, via ________, C.F. __________, in pr. e quale esercente potestà genitoriale nei confronti di Caietto;

la sig.ra Sempronia, nata a _______, il _____, residente in _________, via ________, C.F. __________, in pr. e quale esercente potestà genitoriale nei confronti di Caietto.

PREMESSO IN FATTO

– il sig. Tizio vanta nei confronti del sig. Caio una posizione creditizia per l’ammontare di euro____, somma scaturente dai rapporti commerciali intrattenuti con lo stesso nell’anno 2015;

– il sig. Caio, a seguito accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale di____nel mese di marzo 2016, si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1600,00 per il mantenimento del figlio Caietto e successivamente a trasferire a quest’ultimo senza corrispettivo l’unico immobile di cui è proprietario;

– il sig. Caio, con atto a rogito__________ ha trasferito, a titolo di donazione, la proprietà del suddetto immobile al figlio Caietto nel mese di settembre 2016;

– l’atto di disposizione di cui sopra apporta una evidente compromissione delle ragioni creditorie del sig. Tizio ed è stato posto in essere nella piena coscienza da parte del Sig. Caio di recare tale pregiudizio.

Il sig. Tizio, pertanto, intende adire codesto spett. le Tribunale al fine di far dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di donazione per le seguenti ragioni

IN DIRITTO

1) Il sig. Caio, procedendo alla donazione in favore del proprio figlio Caietto dell’unico immobile di sua proprietà, ha indubbiamente posto in essere un atto di disposizione a titolo gratuito, mediante il quale ha voluto arrecare scientemente una seria compromissione delle pretese creditorie vantate dal sig. Tizio, odierno attore.

Per questa ragione sussistono tutte le condizioni e i presupposti previsti dall’art. 2901 c.c. perché la parte attrice possa far valere in giudizio la propria pretesa attraverso l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria e far dichiarare inefficace il suddetto atto di disposizione nei confronti di Caio.

A tenore dell’art. 2901, comma 1, c.c., “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

A tal riguardo, infatti, due sono gli elementi che hanno acuito oltre misura il pregiudizio di parte attrice: a) da un lato, l’avvenuto trasferimento dell’unico immobile di proprietà dal sig. Caio al proprio figlio Caietto ha tolto dalla disponibilità giuridica un bene dal patrimonio di Caio; 2) d’altro canto, il versamento mensile in favore della Sig.ra Sempronia della somma di euro 1600,00 ha ridotto ulteriormente la capacità patrimoniale di Caio, rendendo oltrettutto ancor più difficile il recupero dei crediti vantati.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che in tema di revocatoria ordinaria “è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo”. (Cass. Civ., sez. III,  30 giugno 2015, n. 13343).

D’altronde, il debito di Caio era ben precedente al trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre 2016.

2) L’atto di disposizione compiuto dal sig. Caio in favore del proprio figlio Caietto non può costituire un “atto dovuto” nei confronti e del figlio e della coniuge, in quanto questi ultimi avevano già ricevuto, in sede di omologazione, idonea tutela con l’assegnazione della casa familiare.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha ribadito che “è suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. l’atto con cui il proprietario di un immobile trasferisce lo stesso ai propri figli, anche quando il trasferimento sia avvenuto in virtù degli impegni assunti in sede di separazione consensuale. Anche in questa ipotesi, infatti, l’atto trae origine dalla libera determinazione del debitore e non si configura come ‘dovuto’. L’accordo separativo omologato, dunque, costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile, ove si dimostri il pregiudizio per le ragioni del creditore” (Cass. Civ., sez. III,  22 gennaio 2015, n. 1144).

Alla luce di tale sentenza sarebbe altresì privo di fondamento il fatto che Tizio abbia inteso alienare il bene in questione con la volontà di adempimento di un dovere morale, in quanto ciò non esclude comunque la revocabilità ex art. 2901 c.c.

In conclusione, Caio ha certamente posto in essere un atto di disposizione, a titolo patrimoniale, gratuito, di un bene di sua proprietà, arrecando consapevolmente un pregiudizio all’attore nella possibilità di soddisfare il proprio credito con la conseguenza che l’atto in questione deve essere dichiarato inefficace nei confronti del sig. Tizio.

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Tutto ciò premesso, il Sig. Tizio, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

il sig. Caio, nato a ____, il _____, residente in ____, Via _______, C.F. ____________, in pr. e quale esercente potestà genitoriale nei confronti di Caietto, e la sig.ra Sempronia, nata a ____, il _____, residente in ____, Via _______, C.F. ____________, in pr. e quale esercente potestà genitoriale nei confronti di Caietto, a comparire dinanzi all’intestato Tribunale all’udienza del _____ ad ore di rito, o a quella successiva che verrà fissata d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c. e a costituirsi nel termine di venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme dell’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi, in loro contraddittorio o contumacia, sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

1) disporre la revocatoria dell’atto di trasferimento a titolo gratuito dell’immobile posto in essere dal sig. Caio nei confronti del figlio Caietto, con declaratoria di inefficacia di tale atto nei confronti di parte attrice.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

 

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. documentazione comprovante il credito vantato dal sig. Tizio nei confronti del sig. Caio;

2. sentenza di omologazione separazione del Tribunale di___________;

3. atto di donazione (atto a rogito________).

Con riserva di ulteriori eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio ex art. 182 c.p.c., nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni ai sensi dell’art. 183 c.p.c. ed ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi dell’art. 184 c.p.c.

Ai sensi della L. 488/1999, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad euro ___________. Deve pertanto applicarsi il contributo unificato nella misura di euro__________, _____

                                                                                     Avv. _______________

Procura speciale alle liti

Il sottoscritto Tizio, informato ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a sottoscrivere il presente atto, a rappresentarlo e difenderlo, in ogni stato e grado del presente procedimento l’Avv. _____, conferendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, ivi inclusa quella di farsi sostituire, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in _____, Via ______.

Dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

__________, lì ____________

Tizio

E’ autentica

Avv. ________________ (firma)

Relazione di notificazione

Su richiesta dell’Avv. ________, quale procuratore e difensore del sig.______, io sottoscritto, Assistente Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche Civili presso la Corte di Appello di______, ho notificato l’atto suesteso a:

Caio, residente in_______, via______, ivi consegnandone copia a mano di__________

____________, lì________

Sempronia, residente in_______, via______, ivi consegnandone copia a mano di__________

____________, lì________

(firma e timbri)

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Ecco inoltre i riferimenti normativi e giurisprudenziali utili alla risoluzione dell’atto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 2901 c.c. (Azione revocatoria)

1. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

2. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

3. Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

4. L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

MASSIME GIURISPRUDENZA:

Cassazione Civile, Sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1144

E’ suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. l’atto con cui il proprietario di un immobile trasferisce lo stesso ai propri figli, anche quando il trasferimento sia avvenuto in virtù degli impegni assunti in sede di separazione consensuale. Anche in questa ipotesi, infatti, l’atto trae origine dalla libera determinazione del debitore e non si configura come “dovuto”. L’accordo separativo omologato, dunque, costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile, ove si dimostri il pregiudizio per le ragioni del creditore.

Cassazione Civile, sez. III,  30 giugno 2015, n. 13343

E’ sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

Redazione

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