Il Consiglio di Stato, Sez. V, con l’ordinanza n. 5582 del 15 dicembre 2016, si è pronunciato sull’esclusione da una gara celebrata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti) di una ditta che non ha omessa nell’offerta l’ammontare degli oneri di sicurezza aziendali.
I giudici di Palazzo Spada, confermando quindi un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, senza soluzione di continuità rispetto al codice degli appalti previgente, ha ribadito la legittimità dell’esclusione da una gara di appalto celebrata nel vigore del D.Lgs. n. 50/2016 di una società che non ha indicato, nell’ambito della propria offerta economica, gli oneri di sicurezza aziendali.
Tale omissione ha, infatti, denotato la violazione dell’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo citato, il quale statuisce che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro“.
Si legge infine da detta ordinanza che “in ogni caso non emergono allo stato profili di incompatibilità fra le disposizioni di diritto interno che impongono ora in modo tassativo tale indicazione e il pertinente paradigma normativo eurounitario”.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.
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Pubblicato il 15/12/2016
N. 05582/2016 REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9198 del 2016, proposto dalla Cooperativa Sociale Rosa dei Venti Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Corbyons C.F. CRBGNN67C01H501E, Giuliano Sgobbi C.F. SGBGLN70M05B509U, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44
contro
Comune di Zerbolo’, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Colombo C.F. CLMMCR67H51L682V, Maria Stefania Masini C.F. MSNMST67D41H501W, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, via Antoni Gramsci 24
nei confronti di
Sodexo Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Boifava C.F. BFVMRZ64P23F205K, Andrea Manzi C.F. MNZNDR64T26I804V, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5
per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 1522/2016
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Zerbolo’ e di Sodexo Italia Spa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Sgobbi, Colombo, Masini e Manzi
Considerato che, a un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe non può trovare accoglimento risultando effettivamente dirimente la mancata indicazione da parte della società appellante degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, con conseguente violazione dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si osserva al riguardo che non emergono allo stato profili di incompatibilità fra le disposizioni di diritto interno che impongono ora in modo tassativo tale indicazione e il pertinente paradigma normativo eurounitario;
Considerato che, per le ragioni esposte, l’appello in epigrafe deve essere respinto e che le spese seguono la soccombenza, come per legge
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello (Ricorso numero: 9198/2016).
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille) in favore di ciascuna delle controparti costituite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Claudio Contessa | Francesco Caringella | |
IL SEGRETARIO