A cura della Dott.ssa Roberta Guzzardi e della Dott.ssa Simona Granieri
Ecco una possibile e veloce soluzione della traccia dell’atto di penale dell’esame di avvocato 2016 in materia di recidiva.
Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove. La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all’esercitazione e rientra nell’attività scientifica della rivista.
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CORTE DI APPELLO DI ….
Proc. pen. n° R.G.N.R
R.G. Trib.
Reg. Sent.
ATTO DI APPELLO
Per TIZIO, nato a …. il ……..avverso la sentenza con la quale, in data…….. il Tribunale, dichiarandolo colpevole, in concorso con Caio, del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 co. 1 e 3 n. 1 c.p., lo condannava alla pena anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il sottoscritto Avv. … del Foro di … difensore di fiducia di Tizio, nato a …, il …, residente a …, in via …, n. …, come da nomina in calce al presente atto,
DICHIARA
di proporre impugnazione avverso la sopra menzionata sentenza per i motivi di seguito specificati.
L’imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto p . e p. dagli artt. 110, 628 co. 1 e 3 n. 1 c.p., per avere commesso col ruolo di “palo”, in concorso con Caio, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, una rapina aggravata in danno di Sempronio, ponendosi a circa duecento metri di distanza dal complice, il quale, con il volto travisato, colpiva Sempronio al viso con diversi pugni dopo aver atteso che lo stesso chiudesse l’esercizio commerciale (goielleria) di cui era titolare, onde impossessarsi della sua valigetta e darsi alla fuga.
I.
Occorre, anzitutto, premettere che il quadro probatorio cristallizzato in esito al dibattimento non consenta di addivenire ad una sentenza di condanna, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione del fatto che non sussistono prove convincenti che Tizio abbia svolto il ruolo di “palo” che gli si è voluto attribuire durante il processo.
Ed infatti, Tizio non veniva né arrestato in flagranza di reato ex art. 380 c.p.p. né venivano accertate in maniera inequivocabile le ragioni della presenza dello stesso sul locus commissi delicti.
In particolare, trovandosi egli a distanza dal luogo di perpetuazione della rapina, è mancato ogni accertamento del collegamento tra Tizio e Caio.
Il Tribunale ha, dunque, ritenuto di argomentare il decisum senza tener conto delle evidenti contraddizioni emerse in Giudizio ed offrendo un corredo motivazionale senz’altro carente e talvolta evidentemente illogico e superficiale.
Sul punto, tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità è ormai costante (cfr. Cass. Sezione 3 penale, Sentenza 18 luglio 2016, n. 30382: “l’oltre ogni ragionevole dubbio, come regola giuridica di decisione alla cui stregua deve essere risolto il problema delle prove insufficienti e delle prove contraddittorie, rappresenta il limite della libertà di convincimento del giudice, apprestato dall’ordinamento per evitare che l’esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l’arbitrio”).
Si impone, pertanto, l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p. stante l’assoluta insufficienza probatoria che non consente di affermare con certezza la responsabilità penale in capo a Tizio.
II.
Ciò premesso, va osservato che il giudice ha erroneamente valutato la natura giuridica della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata, atteso che, nel caso di specie, comportando un aumento superiore ad un terzo, avrebbe dovuto essere valutata quale circostanza ad effetto speciale (cfr. Corte di Cassazione, Sezione U penale, Sentenza 24 maggio 2011, n. 20798:“La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l’aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l’ulteriore specificazione che l’aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l’una determini una pena più severa nel massimo e l’altra più severa nel minimo)”.
Un orientamento di tal guisa impone, certamente, un’attenta riflessione sul punto.
In caso di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63 c. 3 c.p., “si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla” .
In ordine a tale aumento facoltativo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che si tratti dell’ordinario aumento sino ad un terzo.
In definitiva, in applicazione degli enunciati principi di diritto, risulta evidente l’illegalità della pena applicata in concreto dal giudice di primo grado.
Ed infatti, tenuto conto delle concrete modalità del fatto e del ruolo attribuito a Tizio, ai sensi dell’art. 63 co. 3 c.p., avrebbe dovuto essere irrogata la sanzione prevista dalla circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 628 co. 3 c.p.
III.
Si impone, al contempo, un’ulteriore considerazione.
Occorre, difatti, rilevare come il primo decidente abbia erroneamente equiparato la posizione di Tizio, il quale non ha fornito un contributo causalmente rilevante alla commissione del reato stesso, a quella di Caio, autore materiale del reato contestato, al fine della affermazione di responsabilità e della determinazione della pena.
Ed infatti, nella sentenza di primo grado si legge che l’odierno appellante svolgeva unicamente il ruolo di “palo”, rimanendo –si badi – a distanza di circa duecento metri dall’auto all’interno della quale veniva consumato il reato.
Da ciò consegue, pertanto, la necessità di riconoscere all’odierno appellante la circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’articolo 114 c.p., ai sensi del quale “Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena”.
E ciò, al chiaro fine di meglio adeguare la pena all’effettivo disvalore della condotta tenuta dall’agente, anche alla luce del granitico orientamento della Corte Costituzionale che impone la proporzionalità rispetto all’entità del rimprovero mosso al reo.
La concessione della suddetta circostanza attenuante, in relazione alla concreta valutazione della condotta tenuta da Tizio, richiede il riconoscimento, in termini quanto meno di equivalenza, rispetto alle aggravanti contestante.
Per le ragioni sopra esposte, chiede che l’Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell’impugnata sentenza, voglia:
I. assolvere l’imputato con la formula che ritenga maggiormente opportuna ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p.;
II. in subordine,rideterminare la pena ai sensi dell’art. 63 c.p.;
III. concedere la circostanza attenuante di cui all’art. 114 c.p., denegata immotivatamente dal Giudice di primo grado, in termini di prevalenza o – quantomeno – di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate.
Con ossequi.
Luogo e data
Avv._______
NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA
Io sottoscritto Tizio, nato a …, il …, residente a …, in via …, n. …, imputato nel suindicato procedimento, nomino quale mio difensore di fiducia l’Avv. …, del Foro di …, cui conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di impugnare la sentenza n…. emessa dal Tribunale di …. in data ….. nell’ambito del procedimento in epigrafe;
dichiaro inoltre di eleggere domicilio ai fini e per gli effetti del presente procedimento presso lo studio del suindicato difensore Avv. …
autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 2003.
Con osservanza.
__________ (imputato)
Vera la firma
___________ (Avv.)