Esclusione da concorso per errore materiale nella domanda: la sentenza del TAR Campania

Il TAR Campania – Napoli, Sez. IV, con la sentenza n. 5824 del 19 dicembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di esclusione da un concorso per un mero errore materiale nella compilazione della domanda di partecipazione.

A parere dei giudici del TAR, “la richiesta di rettificare l’evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz’altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l’azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici”.

Inoltre, i giudici del TAR partenopeo hanno dato applicazione alle regole previste per l’interpretazione degli atti unilaterali e, comunque, secondo il principio di buona fede.

Si riporta di seguito il testo della sentenza

***

Pubblicato il 19/12/2016

N. 05824/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2887 del 2016, proposto da:
Immacolata Giugliano, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario La Rana C.F. LRNMRA81M23E131L, domiciliati ope legis in Napoli, Segreteria Tar Campania;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Giuseppe Borrelli non costituito in giudizio;

per l’annullamento

a) dell’avviso prot. AOODRCA-R.U. 6162 del 29 aprile 2016, nonché degli allegati elenchi delle sedi di esame, con la loro ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati presso quali si sono tenute le prove scritte previste dal 17 maggio 2016 al 26 maggio 2016, nella parte in cui non è inclusa la ricorrente GIUGLIANO IMMACOLATA tra i candidati ammessi a sostenere in data 23 maggio 2016, presso l’Istituto Tecnico Industriale “R. Elia” di Castellammare di Stabia (NA), la prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado – Regione Campania, laddove la stessa è stata erroneamente inclusa nell’elenco dei candidati ai posti di sostegno scuola secondaria di secondo grado; b) dei verbali redatti in data 23 maggio 2016 in occasione dello svolgimento presso l’istituto Tecnico Industriale “R. Elia” di Castellammare di Stabia della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado – Regione Campania, nella parte in cui è espresso il rigetto della richiesta della ricorrente di partecipare alla medesima; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e del Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 2887 dell’anno 2016, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di aver conseguito la Laurea in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data 26 febbraio 2004 con voti 108/110;

di aver conseguito, a conclusione del Percorso Abilitante Speciale di cui al D.M. n. 58 del 25 luglio 2013, in data 15 luglio 2014 il Diploma di Abilitazione nella Scuola Secondaria di Secondo Grado presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” per la classe di concorso A052 (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico) che consente di conseguire l’abilitazione (cd. a cascata) anche per le classi di concorso: A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), A051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) ed A043 (italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media);

che possono conseguire la specializzazione al sostegno solo i docenti già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione: ebbene, la ricorrente, essendo in possesso dell’abilitazione a cascata all’insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso A043) ha potuto conseguire, in data 21 dicembre 2015, la Specializzazione per il Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità — Scuola Secondaria di Primo Grado presso l’Università degli Studi di Firenze;

di aver chiesto di partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado — Regione Campania indetto dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.) con Decreto del Direttore Generale n. 107 del 23 febbraio 2016;

di aver esplicitamente dichiarato, in tale domanda, ed indicato nella sezione “Insegnamenti per i quali il candidato risulta abilitato”, gli insegnamenti relativi alle classi di concorso A050, A051, A052 ed A043;

di aver verificato di non essere stata inclusa tra i candidati ammessi a sostenere in data 23 maggio 2016 la prova scritta per i posti di sostegno della Scuola Secondaria di Primo grado, ma di essere stata inclusa, del tutto illegittimamente, tra i candidati ammessi a sostenere la prova scritta per i posti di sostegno della Scuola Secondaria di Secondo Grado;

di aver quindi diffidato l’Amministrazione a rettificare l’atto, senza alcun riscontro.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 06.07.2016, con ordinanza n. 1107/2016, l’istanza cautelare è stata accolta.

All’udienza del 7.12.2016, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per errore e travisamento del fatto; quand’anche la ricorrente avesse commesso un errore nel compilare la domanda, avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell’errore scusabile.

L’Avvocatura dello Stato, in data 4.10.2016, depositava memoria in cui eccepiva l’incompetenza del Tar Campania Napoli a favore del Tar Lazio Roma e l’infondatezza del ricorso nel merito.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di incompetenza territoriale opposta dall’Avvocatura dello Stato, atteso che la ricorrente ha presentato domanda per la Regione Campania; sicché, in forza del criterio dell’efficacia dell’atto (art. 13 comma 1 secondo periodo c.p.a.), la competenza si radica in questo Tar. Giova osservare che la ricorrente chiede di partecipare al concorso, sicché essa non contesta il bando (ciò che radicherebbe la competenza del TAR Lazio) ma censura l’errata applicazione della procedura con effetti nella sola regione Campania.

Nel merito, il ricorso è fondato. Come già rilevato in sede cautelare, la ricorrente ha commesso un mero materiale errore nel compilare la domanda, e pertanto avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell’errore scusabile.

Tale orientamento è stato ribadito in diversi precedenti di questa Sezione: “La richiesta di rettificare l’evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz’altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l’azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.

Seppure la domanda di concorso è un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, trovano, infatti, applicazione le regole per l’interpretazione degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole … si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto» (1363 c.c.) e, comunque, l’interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art. 1366 c.c.).

Orbene, appare evidente che, una volta ricevuta la segnalazione dell’errore, la P.A. avrebbe ben dovuto interpretare la domanda come riferita univocamente al settore AD02 (scienze motorie) piuttosto che a quello, del tutto diverso, AD04 (italiano, storia e geografia); la diversa opinione sostenuta dalla P.A. nella propria relazione – legata, peraltro, alla ‘rigidità’ connaturata al sistema informatico di ricezione delle domande – appare, in tal senso, contraddistinta da eccessivo formalismo.” (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016).

Occorre altresì osservare che l’Amministrazione resistente aveva la possibilità di riconoscere l’errore ictu oculi, in quanto la domanda digitata non era congruente con i titoli abilitanti indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione.

Il ricorso, pertanto, va accolto.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 2887 dell’anno 2016 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;

2. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all’avv. Mario La Rana, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it