La Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., con l’ordinanza n. 24591 del 1° dicembre 2016 si è pronunciata sul giudice competente a decidere le controversie concernenti la nomina o revoca di amministratori o sindaci di società a totale o parziale partecipazione pubblica , ossia delle c.d. società in house.
Si legge dall’ordinanza: “Le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del cd. in house providing”.
Hanno precisato le Sez. Unite hanno affermato in precedenti sentenze che le società in house costituiscono in realtà articolazioni della pubblica amministrazione da cui derivano e non soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. tuttavia, hanno altresì avuto cura di precisare che siffatta affermazione va intesa ai limitati fini del riparto di giurisdizione.
Si legge ancora: “Il tipo di rapporto che lega gli organi di una società in house all’ente pubblico da cui la società proviene è, infatti, fin troppo simile a quello che intercorre tra la medesima amministrazione ed i propri dipendenti per poter giustificare un diverso regime di responsabilità, quanto alla giurisdizione ed ai riflessi sulle regole che presidiano la responsabilità di quei soggetti. Ciò non implica però, necessariamente, che anche sotto ogni altro profilo l’adozione del paradigma organizzativo societario che caratterizza le società in house sia irrilevante e che le regole proprie del diritto societario siano poste fuori gioco”.