Il TAR Campania – Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 34 del 5 gennaio 2017, si è pronunciato sull’obbligo, in capo all’operatore economico, di inserire nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
Il Collegio ha affermato che “L’indicazione degli oneri per la sicurezza costituisce un elemento essenziale dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.l.vo n. 50 del 2016, secondo cui “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara, in quanto la loro specificazione costituisce un obbligo, la cui omissione non può essere sanata nemmeno con il ricorso al soccorso istruttorio.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 05/01/2017
N. 00034/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2016, proposto da:
Mario Procida Costruzioni & Figli s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Gargano C.F. GRGPQL69L29H703F, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi n. 164;
contro
Comune di San Cipriano Picentino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini C.F. LNTLNZ57A19H703F, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so Garibaldi n. 103;
nei confronti di
Edilroad s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Gioia C.F. GIODRA75R21Z112E, Vincenzo Caggiano C.F. CGGVCN82H01H703E, con domicilio eletto presso l’avv. Dario Gioia in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;
per l’annullamento
della determina del Comune di San Cipriano Picentino n. 551 del 6/10/2016, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara pubblica per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una strada di collegamento tra via Pizzo e via Chiaio, di tutti gli atti connessi e presupposti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Cipriano Picentino e di Edilroad s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori Ingenito (su delega di Gargano), Lentini, Gioia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la parte ricorrente deduce essenzialmente che l’impresa aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara, non avendo indicato, nella relativa offerta economica, i costi relativi alla cd. sicurezza aziendale o interni;
Evidenziato preliminarmente che l’indicazione dei suddetti oneri costituisce un elemento essenziale dell’offerta, ai sensi dell’art, 95, comma 10, d.lvo n. 50/2016, ai sensi del quale “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”;
Rilevato quindi che si rende in primo luogo necessario verificare se l’assolvimento del suddetto onere da parte dell’impresa aggiudicataria, non immediatamente risultante dall’offerta economica dalla stessa presentata, possa ritenersi irrilevante o avvenuto de relato, tenuto conto della previsione della lex specialis concernente “oneri inerenti i piani di sicurezza interni ed esterni (non soggetti a ribasso): € 4.896,53 oltre IVA”;
Evidenziato che al primo punto del quesito (eventuale irrilevanza della indicazione) deve darsi risposta negativa, atteso che la suindicata previsione del bando accorpa gli oneri di sicurezza da cd. interferenza e quelli cd. aziendali, senza consentire di individuare univocamente la quota riferibile agli uni o agli altri, come richiesto dalla citata disposizione legislativa;
Rilevato che analoga risposta deve essere data al secondo punto del quesito (indicazione de relato degli oneri di sicurezza cd. interna), permanendo, pur così integrata l’offerta economica dell’impresa aggiudicataria, la lamentata incertezza in ordine al preciso importo degli oneri di sicurezza cd. aziendale;
Ritenuto quindi che l’offerta economica dell’impresa aggiudicataria debba ritenersi effettivamente carente sotto il profilo oggetto di censura;
Rilevato che non si attaglia alla fattispecie in esame la precedente sentenza di questo Tribunale n. 2260 del 7.10.2016, concernente una ipotesi in cui il bando di gara, alla luce del “quadro economico” allegato al progetto esecutivo a base di gara, consentiva di individuare, nell’ambito del complessivo importo indicato nel bando a titolo di “oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”, la quota riferibile agli “oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso” e quella relativa agli “oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso”;
Rilevata a questo punto la necessità di verificare se l’offerta economica dell’impresa aggiudicataria fosse integrabile mediante l’esercizio del cd. soccorso istruttorio, come di fatto consentito dalla stazione appaltante;
Ritenuto di dare risposta negativa al predetto quesito;
Considerato infatti che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lvo n. 50/2016, l’esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti è ammissibile solo relativamente alle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” (mentre, nella specie, viene in rilievo la carenza di un elemento “sostanziale”, perché attinente al contenuto dell’offerta economica) e comunque al fine di emendare “la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica” (laddove l’indicazione degli oneri di sicurezza cd. aziendale attiene direttamente, ai sensi del citato art. 95, comma 10, d.lvo n. 50/2016, all’offerta economica);
Ritenuto che non sia condivisibile la tesi di parte resistente secondo cui l’indicazione dell’importo relativo agli oneri di sicurezza cd. aziendale, effettuata dall’impresa aggiudicataria a seguito dell’invito rivolto in tal senso dalla stazione appaltante, avrebbe avuto carattere meramente specificativo dell’importo degli oneri di sicurezza indistintamente (ovvero con riguardo sia agli oneri di sicurezza interni che a quelli da interferenza) contenuto nella lex specialis, risultando quindi riconducibile allo spettro applicativo del cd. soccorso istruttorio, atteso che la specificazione quantitativa di una determinata voce, all’interno di un importo non imputabile esclusivamente ad essa, è equiparabile alla indicazione ex novo della voce originariamente omessa, scontrandosi quindi in ogni caso con gli evidenziati limiti applicativi dell’istituto de quo;
Rilevato altresì che nessun concreto affidamento poteva configurarsi in capo all’impresa controinteressata, sulla scorta della predeterminazione degli oneri di sicurezza da parte del bando, in ordine alla mancata indicazione degli oneri di sicurezza cd. interni, nessuna incompatibilità essendo configurabile tra la suddetta indicazione e l’obbligo di indicare nel contesto dell’offerta economica i menzionati oneri, in quanto la lex specialis forniva esclusivamente la cornice quantitativa all’interno e nel rispetto della quale l’impresa concorrente avrebbe dovuto assolvere all’onere ad essa univocamente imputabile ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lvo n. 50/2016;
Ritenuto quindi che il ricorso debba essere accolto, potendo dichiararsi l’assorbimento delle censure non esaminate;
Ritenuto di condannare il Comune di San Cipriano Picentino alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, il tutto con attribuzione al difensore antistatario, e di compensare le spese di giudizio nei confronti dell’impresa controinteressata che, nell’esercitare la facoltà di soccorso istruttorio, si è limitata a dare riscontro ad un espresso invito formulato in tal senso dalla stazione appaltante;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1868/2016:
– lo accoglie ed annulla per l’effetto i provvedimenti impugnati;
– condanna il Comune di San Cipriano Picentino alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, il tutto con attribuzione al difensore antistatario;
– compensa le spese di giudizio nei confronti dell’impresa controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Ezio Fedullo | Giovanni Sabbato | |
IL SEGRETARIO