Italicum: l’attesa decisione della Consulta

La Corte Costituzionale, nella giornata di ieri 25 gennaio 2017, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dai Tribunali ordinari di Messina, Torino, Genova, Perugia e Trieste.

Con tale decisione, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni relative alla previsione del turno di ballottaggio tra i due partiti più votati al primo turno che abbiano riportato meno del 40% dei voti e la possibilità di scelta del collegio nel caso di candidature plurime.

Le elezioni rimangono a turno unico e viene mantenuto soltanto il premio di maggioranza per la lista che prende almeno il 40% (alla lista saranno assegnati 340 seggi su 617, pari al 55% dei seggi, restando esclusi dal calcolo il seggio della Valle d’Aosta e i 12 deputati eletti all’estero.

Rimane vigente il sistema dei c.d. “capilista bloccati”, ma non delle liste boloccate. I capilista saranno i primi ad ottenere un seggio e potranno essere eletti in più collegi, ma in tal caso non potranno scegliere personalmente il proprio collegio di elezione, ma saranno scelti con sorteggio. Dal secondo eletto in poi intervengono le preferenze (ogni elettore ne potrà esprimere al massimo due).

La Consulta ha, infine, precisato che “all’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione”.

Si riporta di seguito il testo del Comunicato dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale.

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Decisione sulla legge elettorale cd. Italicum

Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari.

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.

Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.

Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957.

Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.

All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione.

dal Palazzo della Consulta, 25 gennaio 2017.

Redazione

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