Nuovo codice appalti: il parere del Cds sulla progettazione dei lavori pubblici

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 22 del 10 gennaio 2017, si è pronunciato sullo schema di decreto attinente alla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del nuovo Codice appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

L’art. 23, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 statuisce che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 4”.

Lo schema di decreto sottoposto al parere del Consiglio di Stato dà piena attuazione all’art. 23, comma 1, del Codice, il quale individua i tre livelli di approfondimenti tecnici di progettazione in materia di lavori pubblici, ossia: 1) progetto di fattibilità tecnica ed economica, 2) progetto definitivo e 3) progetto esecutivo.

Secondo il tenore della norma di cui sopra, tale progettazione mira ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

d) un limitato consumo del suolo;

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

f) il risparmio e l’efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera;

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Clicca qui per il testo del parere del Consiglio di Stato

Redazione

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