Con il decreto 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha definito gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Viene così definitivamente data attuazione alla previsione di cui all’art. 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che il MIT, con apposito decreto, avrebbe, per l’appunto, dovuto definire le modalità di pubblicazione online dei bandi di gara, con soppressione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani cartacei.
L’art. 1 statuisce che “Il presente decreto, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il decreto individua, altresi’, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato”.
Come previsto dal D. Lgs. 50/2016, l’art. 2 del decreto del MIT stabilisce che la pubblicazione dei bandi di gara avviene sul sito della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione con i sistemi informatizzati delle Regioni e le piattaforme regionali.
Si ricorda, inoltre, il c.d. Decreto “Milleproroghe”, ossia il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (QUI IL TESTO), qualora non fosse stato ancora emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva confermato e prorogato l’obbligo di pubblicazione dei bandi di gara anche sui quotidiani cartacei.