La Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 956 del 17 gennaio 2017, si è pronunciata sui casi di ammissibilità dei ricorsi innanzi alle Sez. Unite della Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato e sulla ammissibilità o meno di essi al fine di accertare la conformità di tali sentenze rispetto al diritto dell’Unione Europea.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che “il ricorso per Cassazione dinanzi alle Sezioni unite avverso le pronunce del Consiglio di Stato è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost.; ma vedi anche l’art. 362 cod. proc. civ. e l’art. 110 c.p.a., approvato con il d.lgs. n. 104 del 2010) e, quindi: a) nell’ipotesi in cui la sentenza abbia violato l’àmbito della giurisdizione in generale (esercitando la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa oppure negando la giurisdizione sull’erroneo presupposto che la domanda non potesse costituire in modo assoluto oggetto di esame giurisdizionale); b) nell’ipotesi di violazione dei cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione (giudicando in materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure negando la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che questa spetti ad altro giudice, oppure esercitando un sindacato di merito in materia attribuita esclusivamente alla propria giurisdizione di legittimità degli atti amministrativi)”.
Alla luce di tali considerazione è inammissibile il ricorso in Cassazione nei casi di non adeguato esercizio da parte del CdS della propria giurisdizione in quanto si tratterebbe di un vizio che riguarda essenzialmente la specificazione interna del potere giurisdizionale che la legge attribuisce al giudice amministrativo.
Infine, le Sezioni Unite hanno ribadito che, per quel che riguarda l’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 111 Cost. innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, in capo a quest’ultime è demandato il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione e non anche un compito di verifica della conformità di quelle decisioni al diritto dell’Unione europea.