Il TAR Veneto, Sez. I, con la sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017, ha sancito l’obbligo dell’impiego del c.d. “soccorso istruttorio” a rettifica di domande di partecipazione ad un concorso errate o insufficienti.
I giudici del TAR adito hanno affermato che “la P.A., rilevate anomalie nella domanda di partecipazione, avrebbe potuto e dovuto interpellare la candidata per un chiarimento, in luogo di disporne l’immediata esclusione da una delle due procedure. Si dovrebbe, poi considerare che, nel caso all’esame, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un’integrazione postuma della documentazione, non consentita perché al di fuori dei termini di presentazione della domanda ed in ogni caso contrastante con la par condicio competitorum”.
Il principio trova validità anche nel caso di presentazione di domanda in modalità telematica.
Da ciò deriva che l’Amministrazione ha adottato un provvedimento illegittimo, in quanto si trattava di un mero errore materiale nella presentazione della domanda, che non trovava evidentemente riscontro nel volere della candidata esclusa, come emerso oltretutto dagli elementi insiti nella domanda stessa.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 09/02/2017
N. 00144/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2016, proposto dalla sig.ra
Loriana Sandi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Patelmo ed Alessandro Schillaci e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia-Mestre, via Miranese, n. 255
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, non costituiti in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Reg. per il Veneto, pubblicato in data 13 maggio 2016 nel sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, recante pubblicazione degli elenchi degli abbinamenti dei candidati alle aule per la prova di esame del 31 maggio 2016, relativamente al concorso a posti e cattedre per il personale docente della scuola d’infanzia, di cui al bando emesso con D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, lì dove non ha incluso il nominativo della sig.ra Sandi tra quello dei predetti candidati;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, compresa la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 17 maggio 2016, trasmessa mediante P.E.C., recante rigetto dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente ed affermazione di non poter dare seguito alla richiesta di partecipazione al concorso del 31 maggio 2016.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti l’istanza cautelare ante causam ed il decreto presidenziale n. 256/2016 del 25 maggio 2016, recante accoglimento della stessa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 344/2016 del 7 luglio 2016, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2017 il dott. Pietro De Berardinis;
Udito il difensore presente della parte costituita, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
Considerato che con il ricorso in epigrafe la sig.ra Loriana Sandi impugna il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Uff. Scolast. Reg. per il Veneto, di pubblicazione degli elenchi degli abbinamenti dei candidati alle aule per la prova d’esame del 31 maggio 2016, relativamente al concorso a posti e cattedre per il personale docente della scuola dell’infanzia, di cui al bando emesso con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 105, lì dove non ha incluso il nominativo della citata ricorrente tra quello dei predetti candidati;
Considerato che la sig.ra Sandi ha impugnato, altresì, la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 17 maggio 2016, recante rigetto dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente ed affermazione di non poter dare seguito alla richiesta di partecipazione al concorso del 31 maggio 2016;
Osservato che in punto di fatto la ricorrente espone:
– di aver presentato domanda di partecipazione al concorso ordinario per il personale docente a posti comuni dell’organico della scuola dell’infanzia e primaria, indetto, su base regionale, con D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, che prevedeva la copertura di n. 6933 posti nelle scuole dell’infanzia e n. 17.299 posti nelle scuole primarie per il triennio 2016/2019. A tale procedura concorsuale poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica (“sistema POLIS”) della domanda di partecipazione alle prove selettive, recante indicazione delle procedure (anche più di una) per cui si intendeva concorrere, nonché dei dati e titoli abilitativi richiesti;
– di aver richiesto di partecipare sia al concorso per la scuola dell’infanzia, sia a quello per la scuola primaria, provvedendo a pagare i diritti di segreteria per le due procedure concorsuali ed inviando la domanda di partecipazione il 19 marzo 2016;
– di avere però constatato, dalla visione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove, pubblicato sul sito web dell’U.S.R. per il Veneto il 13 maggio 2016, di essere stata iscritta ed inserita nell’elenco relativo al concorso per la scuola primaria e non, invece, in quello per la scuola dell’infanzia, dove pure ritiene di avere maggiori possibilità di risultare vincitrice del concorso (essendo titolare di un punteggio superiore);
– di aver presentato il 16 maggio 2016 all’Ufficio Scolastico Regionale istanza di autotutela, nella convinzione che vi fosse stato, nel modello informatico di domanda, un errore di indicazione o di ricezione circa le procedure concorsuali a cui intendeva partecipare, chiedendo perciò l’inserimento nell’elenco dei partecipanti al concorso per la scuola dell’infanzia. L’istanza veniva, però, respinta dalla P.A. con nota del 17 maggio 2016;
– di avere, quindi, presentato istanza cautelare ante causam, accolta con decreto presidenziale del 25 maggio 2016, n. 256, in virtù del quale ha potuto partecipare, il 31 maggio 2016, alle prove scritte del concorso per la scuola dell’infanzia;
Osservato che a supporto del ricorso, con cui ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa tutela cautelare, la sig.ra Sandi ha dedotto, nell’unico motivo, le seguenti doglianze: violazione del dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, violazione del principio di leale collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 6 e 18 della l. n. 241/1990, carenza di motivazione;
Considerato che, in sintesi, la ricorrente lamenta di avere fornito un principio di prova dell’effettiva sua intenzione di partecipare ad entrambe le classi concorsuali, tramite l’allegazione, nella domanda di partecipazione, dei titoli abilitativi conseguiti e del pagamento dei diritti di segreteria per tutte e due le procedure concorsuali (precisandone gli estremi). Comunque la P.A., rilevate anomalie nella domanda di partecipazione, avrebbe potuto e dovuto interpellare la candidata per un chiarimento, in luogo di disporne l’immediata esclusione da una delle due procedure. Si dovrebbe, poi considerare che, nel caso all’esame, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un’integrazione postuma della documentazione, non consentita perché al di fuori dei termini di presentazione della domanda ed in ogni caso contrastante con la par condicio competitorum;
Considerato che l’Amministrazione, pur evocata (con notifica del ricorso a mezzo P.E.C.), non si è costituita in giudizio;
Considerato che con ordinanza n. 344/2016 del 7 luglio 2016 è stata accolta l’istanza cautelare, in quanto assistita da fumus boni juris, per avere la ricorrente fornito un principio di prova in ordine alla sua effettiva volontà di partecipare ad entrambe le classi concorsuali (scuola primaria e scuola dell’infanzia): per conseguenza, la sig.ra Sandi è stata ammessa con riserva alle prove di ambedue le ridette classi concorsuali, salvo l’esito delle stesse;
Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., essendo il ricorso manifestamente fondato e da accogliere per le stesse ragioni già accennate in sede cautelare, da cui, pur ad un più approfondito esame proprio della fase di merito del giudizio, non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr., per un precedente analogo, T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 dicembre 2016, n. 1418);
Considerato che, in specie, la palese fondatezza del ricorso emerge dai seguenti elementi:
– dall’esame della domanda di partecipazione si evince l’errore in cui sarebbe incorsa la ricorrente in sede di compilazione di detta domanda, indicando, nel quadro degli insegnamenti richiesti, solo la scuola primaria (v. pag. 3 dell’all. 5);
– tuttavia, che si sia trattato di un semplice errore materiale, non corrispondente all’effettiva volontà dell’interessata, emerge dagli elementi contenuti nella domanda stessa, che la P.A., anche sulla base dell’istanza di autotutela presentata dalla candidata, avrebbe ben potuto e dovuto individuare, ove avesse eseguito un’idonea verifica di tale domanda: ciò, tenuto anche conto che l’informatizzazione dei procedimenti non può portare all’obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.);
– ed invero, nella domanda di partecipazione al concorso la sig.ra Sandi ha indicato a pag. 2, come insegnamenti per i quali risultava abilitata, sia la scuola dell’infanzia che quella primaria; da pag. 4 a pag. 7 ha, poi, indicato gli altri titoli valutabili, tra cui i servizi prestati, che si riferiscono tutti alla scuola dell’infanzia;
– inoltre, la documentazione circa il pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione al concorso (all. 4) dimostra che la candidata ha pagato tali diritti in relazione sia alla scuola dell’infanzia (cod. AAAA), sia alla scuola primaria (cod. EEEE);
– sussistevano, quindi molteplici elementi, tali da indurre la P.A. a verificare se l’indicazione fornita dalla sig.ra Sandi a pag. 3 della domanda circa l’insegnamento richiesto fosse corretta, o non fosse, invece, il frutto di un refuso, che il modello telematico di presentazione della domanda non era in grado di impedire, non essendo stato previsto per un simile tipo di errore un meccanismo di blocco automatico della compilazione del modello: ciò, del resto, sulla scorta di quanto occorso in vicende analoghe (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.);
– nessun controllo è stato, tuttavia, effettuato dalla P.A., nemmeno dopo che la ricorrente l’ha messa in grado di verificare più agevolmente l’errore, con la presentazione di un’istanza di autotutela: ed anzi la P.A. ha persistito in un atteggiamento di valutazione superficiale degli atti del procedimento, richiedendo l’esibizione di un provvedimento giurisdizionale, che ordinasse la partecipazione della candidata al concorso (v. all. 3);
– ne discende l’illegittimità dell’operato dell’U.S.R. per il Veneto, su cui incombeva l’obbligo di verificare la validità delle domande ai fini dello svolgimento delle prove scritte: ciò, con l’avviso che, una volta riscontrate le citate incongruenze nella domanda di partecipazione della sig.ra Sandi, la P.A. non avrebbe potuto disporne automaticamente l’esclusione, ma avrebbe dovuto esercitare il potere di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete. L’omissione di siffatto doveroso approfondimento istruttorio implica la palese fondatezza del ricorso;
– si rammenta, sul punto, che secondo la giurisprudenza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l’unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58);
– si è altresì affermato che, nell’ipotesi di discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione al concorso, tra quelle fatte pervenire tramite compilazione on-line del “form” predisposto nel sito web dell’Amministrazione e quelle contenute nella domanda presentata per iscritto e fatta arrivare per posta, l’Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero (C.d.S., Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838). Tale regola, applicata, come si è ora detto, al caso della discordanza tra i dati della domanda telematica e quelli della domanda cartacea, deve ritenersi valevole, altresì, per l’ipotesi – riscontrabile nella fattispecie all’esame – della discordanza tra i dati contenuti all’interno di una stessa domanda redatta con l’(obbligatorio) modello telematico (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.);
Ritenuto in definitiva, alla luce di quanto si è esposto, di dover dichiarare il ricorso manifestamente fondato ex art. 74 c.p.a., attesa la palese fondatezza delle censure con esso dedotte;
Ritenuto, per conseguenza, di dover annullare gli atti con esso impugnati ed in particolare di dover annullare l’impugnato decreto di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi al concorso per la scuola dell’infanzia, nella parte in cui non contempla il nominativo della sig.ra Sandi tra quello dei predetti candidati;
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese del giudizio, tenuto conto del livello non elevato di complessità della controversia, restando ferma, comunque, la liquidazione delle spese già effettuata in sede cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per conseguenza, annulla gli atti impugnati, nei termini precisati in motivazione.
Compensa le spese, ferma restando la liquidazione delle spese della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Pietro De Berardinis | Maurizio Nicolosi | |
IL SEGRETARIO