La Cassazione, Sez. I Civile, con la sentenza n. 4608 del 22 febbraio 2017, si è pronunciata sulla differenza tra aree edificabili e non edificabili allo scopo di determinare l’indennità di espropriazione.
La Suprema Corte ha affermato che “il sistema indennitario risulta oggi agganciato al valore venale del bene già previsto quale criterio base di indennizzo sancito dall’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dall’art. 2, comma 90, della L. n. 244 del 2007”.
Dalla sentenza si legge inoltre: “In base al criterio dell’edificabilità legale, un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche”.