Stop all’esecuzione immobiliare se l’Agente di Riscossione è unico creditore procedente

Il Tribunale di Ragusa ha dichiarato l’applicabilità dell’ art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, in materia di esecuzioni esattoriali, al procedimento esecutivo ordinario.
Si tratta della prima pronuncia giurisprudenziale in materia. L’ordinanza, è stata emessa in seguito a reclamo del provvedimento di  rigetto della  domanda di sospensione cautelare del procedimento esecutivo immobiliare,  in cui Riscossione Sicilia s.p.a, prima creditore intervenuto, era diventato unico creditore procedente.

Infatti, in seguito alla rinuncia all’ esecuzione da parte del creditore procedente, i debitori chiedevano la sospensione della procedura esecutiva invocando l’applicazione del disposto dell’ art. 76 del DPR n. 608/1973, ai sensi del quale l’agente della riscossione, ferma la facoltà di intervento ex art. 499 c.p.c., non può procedere all esecuzione immobiliare se il credito per il quale si procede non supera i 120.000,00 euro, come nel caso di specie.
Secondo i debitori reclamanti, la norma, sebbene contenuta nel D.P.R. recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, deve applicarsi anche ai procedimenti di esecuzione ordinaria quando l’ agente della riscossione diventi unico creditore procedente.

Il collegio ha ritenuto fondato il reclamo, e, sostenendo la tesi dei reclamanti, ha affermato che“ sarebbe irragionevole che il debitore esecutato per debiti verso enti pubblici, debba essere soggetto all’ espropriazione immobiliare per debiti inferiori a 120.000,00 euro, solo perché Riscossione Sicilia abbia deciso di procedere con un’ esecuzione ordinaria anziché con un’ esecuzione esattoriale” e che la norma “non è dettata in ragione della specialità del rito esattoriale, bensì allo scopo di agevolare i debitori, esonerandoli dal subire una esecuzione immobiliare”.

Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento del debitore che subisce una procedura esattoriale Piuttosto che un’ esecuzione ordinaria, ciò inoltre, contrasta con la ratio della norma che è quella di tutelare il debitore quale soggetto debole.

Ecco il link al testo dell’ ordinanza:

ordinanza di reclamo

Giulia Campo

Dottoressa in Giurisprudenza, ha conseguito il master in Diritto delle Nuove Tecnologie e informatica Giuridica presso l’Università di Bologna. Collabora con lo studio Giurdanella &Partners dal 2015, occupandosi prevalentemente di Diritto delle Nuove Tecnologie, Diritto Amministrativo e Finanziamenti Europei