L’informazione antimafia, che costituisce parte integrante della Certificazione Antimafia, viene rilasciata dopo le verifiche dei presupposti contenuti nella Comunicazione Antimafia.
La verifica della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese White List è anch’esso elemento determinante per un apprezzamento utile dell’applicazione di un’interdittiva.
Tali circostanze, elencate nella nuova normativa, riprendono quelle già indicate dalla vecchia legislazione come per esempio:
a) Provvedimenti di misura cautelare, di giudizio, o condanna anche non definitiva per i reati come estorsione, riciclaggio, associazione di stampo mafioso, usura e sequestro di persona.
b) Proposte o provvedimenti di misure di prevenzione.
c) Accertamenti disposti dal prefetto su cantieri, amministrazioni pubbliche e istituti finanziari.
d) Mentre tra le nuove circostanze elencate nella nuova normativa sulla Certificazione – Informazione Antimafia, vi sono:
e) Provvedimenti di misura cautelare, giudizio o condanna anche non definitiva per i reati di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta di contraente e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.);
f) Trasferimento fraudolento di valori.
g) Mancata denuncia dei reati di concussione ed estorsione commessi per finalità di tipo mafioso o avvalendosi di associazioni di stampo mafioso, da parte dei soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38 del Codice degli appalti, anche laddove non sottoposti a procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una condanna.
h)Infiltrazione nell’amministrazione e negli organi della società, o trasferimento della titolarità delle imprese individuali e quote societarie, a familiari e conviventi dei soggetti destinatari dei provvedimenti giudiziari.
i) Provvedimenti di condanna, anche se non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali atti a favorire anche indirettamente tali attività.
l) Accertamenti circa le violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari se ripetuti in 5 anni.
Allo stato attuale la certificazione informazione antimafia 2017 va richiesta tramite acquisizione della banca dati unica e direttamente al Prefetto della provincia in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’art. 91, comma 1, lettere a) e c) D. Lgs. 159/2011 o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.
Nei confronti dei soggetti che risiedono o hanno sede all’estero, l’informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell’art. 67 D. Lgs. 159/2011.