Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, con la sentenza n. 350 del 2 marzo 2017, sulla legittimità o meno dell’approvazione della graduatoria di un concorso pubblico nel caso di mancata pubblicazione dell’esito della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della relativa prova orale.
Il giudice del TAR adito ha statuito, infatti, che “l’obbligo di comunicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell’effettuazione della prova orale è espressamente prescritto dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, ossia il“regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego”.
Il fondamento di tale obbligo trova giustificazione sia nell’informare preventivamente i concorrenti, prima dello svolgimento dell’ultima prova, circa il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da regolare di conseguenza la preparazione per essa, sia nella garanzia di un meticoloso frazionamento dei vari passaggi di valutazione nei quali si articola la selezione concorsuale, così da evitare rischi di manipolazioni dei punteggi di merito a favore di ingiustificati favoritismi.
Il TAR ha, infine, ravvisato che “attraverso la comunicazione del punteggio provvisorio, si realizza un maggiore grado di trasparenza già nella fase concorsuale, al cui perseguimento è preordinato anche l’accesso previsto dal comma 3 dell’art. 12 in esame, finalizzato ad eventuali richieste di correzione prima dello svolgimento della prova finale, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 02/03/2017
N. 00350/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2014, proposto da:
Maurizio Postorino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Panuccio, Paolo Battaglia, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Battaglia in Catanzaro, via Lidonnici,12;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Carmine Vulcano, non costituito in giudizio;
Maria Borelli, non costituita in giudizio;
Andrea Lucisano, non costituito in giudizio;
Mimma Schiavello, non costituita in giudizio;
Alessandro Labate non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’atto di approvazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva di cui all’avviso pubblico n. 9 del 24/2/2014, per dirigente medico disciplina oculistica presso l’ASP di Crotone – istanza risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato ad una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’affidamento dell’incarico a tempo determinato di dirigente medico oculista presso l’ASP di Crotone, risultando ultimo in graduatoria.
Impugna, pertanto, l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, denunciando la mancata pubblicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell’effettuazione della prova orale, nonché l’illegittima valutazione dei titoli medesimi e chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni subìti.
All’udienza del 28 febbraio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’obbligo di comunicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell’effettuazione della prova orale è infatti prescritto dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 (“regolamento sull’accesso agli impieghi cheap http://www.slaterpharmacy.com viagra price nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego”).
Il fondamento dell’obbligo partecipativo in questione consiste, infatti, da un lato, nel rendere noto ai concorrenti, prima dello svolgimento dell’ultima prova, il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa e, dall’altro lato, di assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi.
Pertanto, mediante questa sequenza tra punteggio provvisorio, soggetto a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell’effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse.
Deve poi evidenziarsi che, attraverso la comunicazione del punteggio provvisorio, si realizza un maggiore grado di trasparenza già nella fase concorsuale, al cui perseguimento è preordinato anche l’accesso previsto dal comma 3 dell’art. 12 in esame, finalizzato ad eventuali richieste di correzione prima dello svolgimento della prova finale, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi.
Né, infine, trattandosi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela delle descritte inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza può ritenersi priva di valenza invalidante, ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2015 n. 2584).
Ai fini della valutazione della domanda risarcitoria, deve essere vagliato il secondo motivo di ricorso, riguardante l’illegittima sottostima dei titoli di servizio.
Il bando prevede che i titoli debbano essere attestati dal candidato in modo non “chiaro ed inequivocabile”, a pena di mancata valutazione nel merito.
Orbene, dalla scheda di valutazione redatta dalla commissione esaminatrice per il dott. Postorino, emerge (senza che lui l’abbia mai contestato) che l’autocertificazione prodotta, per la sua lacunosità, non ha consentito di attribuire al medesimo, in maniera “inequivocabile”, la casistica operatoria ivi riportata.
Da ciò, consegue la legittimità del punteggio attribuito per i titoli.
Infine, va respinta la domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance, in mancanza di prova sul fatto che il ricorrente – risultato ultimo in graduatoria –, in conseguenza della realizzazione della condotta alternativa lecita (ossia, della previa comunicazione del risultato della valutazione dei titoli), avrebbe conseguito l’evento favorevole (ossia, il conferimento dell’incarico), con una probabilità statistica pari per lo meno al 50%, e ciò attraverso un giudizio effettuato ex ante, sulla base dell’id quod plerumque accidit (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2015 n. 4375).
Per quanto esposto, la delibera 8 luglio 2014 n. 343, di approvazione della graduatoria definitiva, va annullata per illegittimità derivata, in accoglimento della prima censura, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.
La parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera 8 luglio 2014 n. 343; lo rigetta nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Nicola Durante, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Nicola Durante | Salvatore Schillaci | |
IL SEGRETARIO