E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 avente ad oggetto il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 6 aprile 2017.
L’art. 2 del D.P.R. è rubricato “Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, demandando all'”Allegato A” la specificazione puntuale degli stessi.
A tal proposito, ecco alcuni tra i principali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica:
– opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
– interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purchè eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
– interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici;
– interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm;
– installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne oppure installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
– installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
– opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purchè eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
– opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice dei beni culturali;
– interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
– sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purchè tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei beni culturali, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
– realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
– installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
– installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
– installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici.
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