Il TAR Campania – Napoli, Sez. III, con la sentenza n. 1708 del 28 marzo 2017, ha dichiarato legittimo che un privato possa eseguire e portare a compimento un’opera pubblica a sue spese, rimarcando, d’altro canto, il dovere per la P.A. di pronunciarsi sulla domanda stessa.
Nel caso di specie si trattava della realizzazione di un marciapiede.
I giudici del TAR partenopeo hanno richiamato, infatti, l’art. 20 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (rubricato “Opera pubblica realizzata a spese del privato“), il quale prevede che il privato, previa stipula di idonea convenzione, si impegni “alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell’articolo 80”.
L’Amministrazione ha, pertanto, il dovere di non tralasciare la domanda del soggetto interessato, essendo onerata dell’obbligo di esprimere una valutazione sulla ricorrenza o meno dei presupposti per dar seguito positivamente alla richiesta e compiendo tutti gli adempimenti che si rendono necessari, considerato il fatto che il privato, a buon diritto, può proporre l’azione avverso il silenzio per opporsi all’inadempimento della P.A. ed ottenere l’eliminazione dello stato di incertezza ingenerata.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 28/03/2017
N. 01708/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6056 del 2016, proposto da:
Alfredo Carrella, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio ex art. 25 c.pa. in Napoli presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Piazza Municipio, 64;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento del silenzio inadempimento
e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza del 30/11/2015 prot. n. 21350 di autorizzazione per la realizzazione di un marciapiedi prospiciente il fabbricato sito alla Via Cammarelle n. 11, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata all’adozione di una determinazione esplicita sulla richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza assunta al protocollo comunale al n. 21350 del 30/11/2015, il ricorrente chiedeva di essere autorizzato ad eseguire a proprie spese i lavori di costruzione di un marciapiede prospiciente il fabbricato di sua proprietà alla Via Cammarelle, rappresentando in particolare che:
– lo slargo su cui affaccia il fabbricato è stato interessato dai lavori di “Manutenzione straordinaria a spazi comunali” (di cui alla delibera di G.C. n. 118 del 5/5/2002), per il rifacimento di slarghi-marciapiedi con eliminazione di barriere architettoniche;
– la richiesta è volta a salvaguardare l’incolumità pubblica e privata, poiché l’area prospiciente il fabbricato è divenuta un’area di parcheggio disordinato e pericoloso.
Con atto prot. n. 23040 del 29/12/2015 veniva accordato il nulla osta urbanistico da parte del Responsabile competente, favorevole al rilascio dell’autorizzazione da parte degli uffici preposti.
Il rilascio dell’autorizzazione veniva sollecitato con nota del 5/1/2016 e, da ultimo, con diffida del 23/6/2016 (assunta al protocollo comunale al n. 12107).
Infine, è stato proposto il presente ricorso (avviato per la notifica a mezzo del servizio postale il 29/12/2016, pervenuto al Comune il 30/12/2016 e depositato in quest’ultima data), formulando le domande di cui in epigrafe.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 14 marzo 2017 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
L’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto l’obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa, per l’esigenza di assicurare all’interessato, che sia portatore di un interesse qualificato, la compiuta conoscenza della determinazione dell’Amministrazione incidente nella sua sfera giuridica, comprensiva delle ragioni che la fondano (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 27/4/2012 n. 2468, per cui detto obbligo “sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487)”).
L’azione avverso il silenzio è pertanto esperibile per contrastare l’inadempimento della P.A. e rimuovere la situazione di incertezza ingenerata, in tutti i casi in cui, generalmente, sussiste il dovere di provvedere sull’istanza dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29/12/2016 n. 5529: “ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo della stessa di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte. Di conseguenza si configura un silenzio-inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l’Amministrazione contravviene ad un preciso obbligo di provvedere, e tanto sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o, come nel caso di specie, dalla peculiarità del caso”).
Venendo alla fattispecie in esame, come detto il ricorrente aveva chiesto di essere autorizzato ad eseguire a proprie spese i lavori di costruzione di un marciapiede prospiciente il fabbricato di sua proprietà alla Via Cammarelle.
Dalla rappresentazione fornita nell’istanza del 30/11/2015 risulta che i lavori da eseguire siano in connessione con la manutenzione dello slargo su cui affaccia il fabbricato, per il quale è citata la delibera di G.C. n. 118 del 5/5/2002 (ad oggetto “Manutenzione straordinaria a spazi comunali”), nonché il “verbale” n. 270 del 21/11/2002.
Emerge così che debba trattarsi di autorizzazione a poter eseguire a proprie spese un intervento in tutto o in parte ricadente su area di proprietà pubblica, ovvero connesso con la sistemazione degli spazi comunali (tant’è che, nel nulla osta preliminare del 29/12/2015, l’Ufficio attesta che lo slargo è “servito da infrastrutture comunali”).
In tale ipotesi, soccorrono le previsioni dell’art. 20 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Opera pubblica realizzata a spese del privato”), che ammette che il privato, previa convenzione, si impegni “alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell’articolo 80”.
Incombe quindi sull’Amministrazione il dovere di provvedere sull’istanza dell’interessato, valutando la ricorrenza dei presupposti per assentire alla richiesta (secondo quanto suindicato o in base alla diversa valutazione da compiere, avuto riguardo ai dati di fatto), ponendo in essere tutti gli adempimenti che si rendono necessari.
In ogni caso, è indiscusso l’interesse del ricorrente ad ottenere una risposta dall’Amministrazione alla propria istanza, in senso positivo o negativo (rilevandosi che l’azione avverso il silenzio è stata ritualmente proposta, entro l’anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, avviato con la sua istanza del 30/11/2015).
Di conseguenza, va accolta l’azione avverso il silenzio e va dichiarato l’obbligo del Comune di Somma Vesuviana di fornire esplicito riscontro all’istanza presentata dal ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte.
In caso di inadempimento nel termine suindicato, va nominato il Commissario ad acta nella persona del Dirigente preposto alla Direzione Generale per il Governo del territorio della Regione Campania, con facoltà di delega.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del Comune soccombente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
In base all’art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di Somma Vesuviana di provvedere, nel termine di cui in motivazione, nominando in caso di inadempimento il Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per il Governo del territorio della Regione Campania, con facoltà di delega.
Condanna il Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente degli onorari e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della decisione in via telematica alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giuseppe Esposito | Fabio Donadono | |
IL SEGRETARIO