Prove scritte di concorso: il TAR Lazio su violazione della regola dell’anonimato

Il TAR Lazio – Roma, Sez. III-ter, con la sentenza n. 3413 del 13 marzo 2017, si è espresso sui casi in cui viene violata la regola dell’anonimato nelle prove scritte dei concorsi pubblici, a causa di segni di riconoscimento all’interno dell’elaborato.

Nel caso di specie, l’elaborato conteneva al suo interno spazi vuoti nella c.d. bella copia, il titolo della traccia in maiuscolo sottolineato.

Secondo i giudici del TAR laziale, “nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito” (dal momento che se tutte le prove “dovessero in tal caso venire annullate, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo”), con la conseguenza che detta regola va intesa “nel senso che non deve essere presente nell’elaborato alcun segno che sia ‘in astratto’ ed ‘oggettivamente’ suscettibile di riconoscibilità”; questa situazione ricorre “quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto” (così Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102).

Non può ritenersi nulla, per violazione della regola dell’anonimato, la prova scritta di un concorso pubblico, nel caso in cui l’elaborato presenti le seguenti particolarità: alcuni spazi vuoti nella c.d. bella copia, il titolo della traccia in maiuscolo sottolineato e il titolo della traccia in minuscolo sottolineato.

Tali caratteristiche, infatti, non presentano dei connotati di anomalia utili per provare “in modo certo ed inequivoco” la volontà dell’autore di fare in modo che siano facilmente identificati i propri elaborati dalla commissione o da un suo singolo rappresentante.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 13/03/2017

N. 03413/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10055 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ornella Orlando, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Leone, Francesco Foggia e Gennaro Orlando, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189;

contro

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

nei confronti di

Diego Solinas; Carlotta D’Amico; Maria del Carmen Taschini Otero;

per l’annullamento

(ric.)

– del provvedimento di non ammissione alle prove orali emesso dal Ministero degli affari esteri nell’ambito del concorso a 35 posti di segretario di legazione in prova, bandito in data 12.4.2013, di cui si è avuta notizia tramite sito web il 27.7.2013;

– della graduatoria pubblicata dal Ministero, dei verbali e degli atti attinenti al concorso, non meglio conosciuti;

– dell’avviso di procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 35 posti di segretario di legazione in prova, indetto il 12.4.2013, per quanto di ragione;

(mm.aa.)

– di tutta la documentazione conosciuta a seguito e in occasione dell’accesso alla documentazione amministrativa, avvenuto in data 22.10.2014, e dunque: 1) del verbale n. 1 dell’8.5.2013, nella parte in cui sono indicati i criteri, le modalità di scelta, la predisposizione e la valutazione delle prove scritte e delle prove orali; 2) dei verbali nn. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 (in date tra il 15.7 e il 24.7.2013), in cui è descritta la procedura di valutazione degli elaborati e di attribuzione dei punteggi ai concorrenti; 3) della graduatoria finale di merito, non comunicata alla ricorrente e non recante l’indicazione del termine per l’impugnazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2017 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 14.10.2013 (dep. il 28.10) la dott.ssa Ornella Orlando, nel premettere di aver partecipato al concorso per 35 posti di segretario di legazione in prova indetto con bando del 12.4.2013 e di non avere superato la prova scritta in considerazione del punteggio conseguito (63 punti in storia delle relazioni internazionali, 74 in inglese, 60 in economia, 50 in diritto internazionale e dell’UE e 58 in francese, per una media di 61,3 punti con due insufficienze, a fronte della votazione media di 70, senza insufficienze, prevista per il passaggio agli orali), ha impugnato la determinazione negativa deducendo:

I) violazione della lex specialis; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza di motivazione: la commissione avrebbe escluso la ricorrente unicamente in forza del punteggio numerico attribuito alle prove, non risultando espressi giudizi, nemmeno in forma sintetica o di griglia, e non rinvenendosi sugli elaborati segni grafici o di correzione idonei a far comprendere le attività valutative;

II) violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/94; violazione dei principi generali in materia di concorsi pubblici; violazione del principio di trasparenza; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione: la commissione non avrebbe predeterminato i criteri di attribuzione dei punteggi per le prove scritte, così incorrendo in violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/94.

L’amministrazione si è costituita in resistenza (con atto di stile depositato l’11.11.13) e ha depositato una documentata relazione sui fatti di causa (prot. 5014/P del 18.12.13; dep. 31.12.13).

Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni il 19.12.2014 (dep. il 12.1.2015), la ricorrente, nel dedurre di aver potuto esercitare l’accesso alla documentazione concorsuale (elaborati dei concorrenti; verbali della commissione; graduatoria) solo in data 22.10.2014, a seguito di favorevole pronuncia del Consiglio di Stato (sent. n. 4286/2014), ha esteso l’impugnazione agli altri atti indicati in epigrafe, prospettando ulteriormente:

I) violazione della lex specialis; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza di motivazione: la visione dei verbali della commissione confermerebbe la sussistenza del vizio di carenza di motivazione già denunciato con il ricorso introduttivo, tenuto conto in particolare della genericità dei criteri stabiliti per la valutazione delle prove;

II) violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/94; violazione dei principi generali in materia di concorsi pubblici; violazione del principio di trasparenza; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione: i criteri di valutazione degli scritti definiti dalla commissione nella prima seduta sarebbero illegittimi perché generici e irragionevolmente numerosi; si tratterebbe, in particolare, di parametri: a) indeterminati, in quanto consistenti in “formule vuote” (ciò con riferimento a “congruenza”, “capacità di esposizione”, “pertinenza”, “maturità culturale”), incapaci di orientare la discrezionalità dei commissari e dunque sostanzialmente inutili; b) non in grado di attagliarsi alla diversità delle materie oggetto delle prove scritte (storia delle relazioni internazionali, diritto internazionale, economia politica e lingue), tutte altamente specialistiche e pertanto meritevoli della fissazione di distinti o comunque specifici indici valutativi (anche qui a pena di inutilità);

III) violazione dell’art. 14 d.P.R. n. 487/94; eccesso di potere per carenza istruttoria; sviamento: gli elaborati di alcuni concorrenti ammessi a sostenere le prove orali (poi utilmente collocatisi in graduatoria) presenterebbero segni grafici di identificazione, con violazione della regola dell’anonimato; segnatamente: in un’ipotesi (busta n. 70), nel primo foglio della “prima copia” di ciascuna prova si riscontrerebbe un’interruzione dello scritto, con parti vuote non giustificabili (la scelta di lasciare spazi in bianco sarebbe comprensibile con riferimento alla minuta, in quanto in tal modo il candidato potrebbe procedere a successivi inserimenti di testo); in altra ipotesi (busta n. 59), i compiti recherebbero in epigrafe il titolo della traccia in carattere maiuscolo e sottolineato, con l’interposizione di un rigo bianco prima dello svolgimento del tema; in una fattispecie simile (busta n 174), i compiti recherebbero in epigrafe il titolo della traccia, in carattere minuscolo e sottolineato;

IV) violazione dell’art. 97 Cost. e del principio meritocratico; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza istruttoria, illogicità e sviamento: il punteggio della ricorrente sarebbe manifestamente illogico, come attestato dal piano apprezzamento dei suoi elaborati, anche ove posti a raffronto con quelli dei concorrenti ammessi agli orali; la carenza di istruttoria sarebbe in particolare ravvisabile nelle prove di diritto internazionale e di lingua francese, sicuramente meritevoli di una migliore valutazione alla luce del parere degli esperti incaricati dalla ricorrente medesima (noti docenti universitari di diritto dell’Unione Europea e di Lingua Francese).

Tanto premesso, la dott.ssa Orlando ha chiesto, previa concessione di termine per integrare il contraddittorio nei confronti dei 35 vincitori del concorso (anche a mezzo di notifica per pubblici proclami), l’annullamento degli atti impugnati.

L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha dedotto l’infondatezza (mem. 3.3.2015).

All’odierna udienza, in vista della quale la ricorrente ha prodotto memoria di replica (15.12.16), il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, avuto riguardo all’orientamento di recente espresso dalla Sezione su fattispecie analoga con la sentenza 12 settembre 2016, n. 9669, cui si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a., e alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa su questioni similari (v. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2017, n. 11).

Ciò consente per un verso di disattendere l’istanza di integrazione del contraddittorio avanzata dalla ricorrente, potendo farsi applicazione dell’art. 49, co. 2, c.p.a. (l’integrazione del contraddittorio “non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74”), e per altro verso di non soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale.

2. Anzitutto, sono infondate le doglianze relative alla motivazione dei giudizi e ai criteri valutativi (nn. I e II ric. e mm.aa.).

Sotto il primo profilo, anche nella fattispecie all’odierno esame, come in quella presa in considerazione nella sent. n. 9669/16 cit., risulta come la commissione avesse stabilito “oltre ad alcuni fondamentali ‘criteri di massima da seguire ai fini della valutazione delle prove scritte’ (ossia, nella specie, il ‘livello adeguato di conoscenze in ciascuna delle discipline oggetto delle prove scritte’, la ‘capacità di esposizione’, lo ‘sviluppo logico del pensiero’ e la capacità di ‘ragionata sintesi redazionale e di persuasiva argomentazione’), anche precise ‘fasce di valutazione’ cui corrispondevano giudizi sintetici […] attraverso i quali, quindi, ben è possibile ricostruire la motivazione dei punteggi attribuiti ai singoli elaborati”; ciò si evince, in particolare, dal verbale n. 1 dell’8 maggio 2013.

Va, poi, ribadito che “il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, se sono stati previamente determinati – come nella specie – adeguati criteri di valutazione, atteso che in tal modo si consente di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio” (ciò in quanto “la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, beninteso sempre che siano stati puntualmente predeterminati dalla commissione esaminatrice i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove”).

Nel caso in esame, inoltre, nemmeno può sostenersi “l’assoluta indeterminatezza e/o genericità dei criteri valutativi predisposti dalla Commissione nel richiamato verbale n. 1, atteso che – pur nella loro obiettiva sinteticità – essi comunque risultavano adeguatamente integrati dalle richiamate fasce di valutazione, con conseguente possibilità, per gli interessati, di desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni rese con il voto numerico”.

Il che esclude, altresì, la necessità di apporre “glosse o di segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi” (così Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, secondo cui, ancora, “solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica”).

È altresì infondata la censura concernente il punteggio attribuito agli elaborati della dott.ssa Orlando (n. IV mm.aa.).

Come rilevato nel ridetto precedente (sent. n. 9669/16), le valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice in merito alle prove di concorso “costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale, ovvero attitudinale, dei singoli candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile”, situazioni, queste ultime, non integrate nella presente fattispecie.

Mentre ai fini della confutazione del giudizio di una commissione di concorso “è irrilevante la presentazione di pareri pro veritate, atteso che spetta in via esclusiva a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e – a meno che non ricorra l’ipotesi residuale della abnormità – non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua” (Cons. Stato n. 11/2017 cit.).

Si può osservare, infine, che l’allegazione con cui la dott.ssa Orlando denuncia la sottovalutazione dei propri elaborati, rispetto all’apprezzamento riservato ai compiti di altri candidati, non supera la soglia della genericità (e comunque non è in linea generale condivisibile, posto che “la gravità e l’incidenza di un errore non necessariamente risultano apprezzabili sulla base della lettura della sola parte dell’elaborato in cui è contenuto l’errore medesimo, dovendo tenersi conto di come questa s’inserisce all’interno dello svolgimento della traccia nel suo complesso”; così Cons. Stato n. 11/2017 cit.).

Tali conclusioni si pongono in linea con il pacifico indirizzo in materia di giudizi afferenti a prove di esame o di concorso, secondo cui: i) “il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti”; ii) “il punteggio numerico vale come sintetica motivazione” (v. da ultimo Cons. Stato n. 11/2017 cit., che richiama Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871, cui si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.).

Va disatteso anche l’ultimo mezzo, concernente la pretesa violazione della regola dell’anonimato (n. III mm.aa.).

Per consolidata giurisprudenza, “nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito” (dal momento che se tutte le prove “dovessero in tal caso venire annullate, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo”), con la conseguenza che detta regola va intesa “nel senso che non deve essere presente nell’elaborato alcun segno che sia ‘in astratto’ ed ‘oggettivamente’ suscettibile di riconoscibilità”; questa situazione ricorre “quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto” (così Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102).

Nella fattispecie in esame, le particolarità poste in evidenza dalla ricorrente (spazi vuoti nella c.d. bella copia, titolo della traccia in maiuscolo sottolineato e titolo della traccia in minuscolo sottolineato) non presentano quei caratteri di anomalia sufficienti a comprovare “in modo inequivoco” l’intenzione degli autori di rendere conoscibili i propri elaborati alla commissione o a un suo componente, con conseguente infondatezza della doglianza (giova precisare che nel caso deciso con la sent. n. 102/13 cit. venivano in rilievo le ipotesi di “stesura dello scritto a partire dal secondo rigo della facciata”, ritenuta modalità “del tutto consueta e assai frequente”, e quella, pur meno frequente, di “lasciare in bianco la facciata su cui è stata scritta la traccia, per iniziare la stesura dell’elaborato dalla seconda facciata”).

3. In conclusione, il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mario Alberto di Nezza Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO

 

Redazione

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