Il CGA, Sez. Giurisdizionale, sez. I, con l’ordinanza n. 274 del 20 marzo 2017 ha sospeso un bando della Regione Sicilia che, per il servizio di pulizia, prevedeva 5 maxi-lotti, per un valore complessivo di 355 milioni di euro in cinque anni.
Il Collegio è, pertanto, giunto a tale conclusione, “considerato che l’appello appare prima facie fondato e che nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l’interesse, avuto riguardo anche alle esigenze della stazione appaltante, a far luogo, nelle more della definizione del merito, alla sospensione dell’efficacia degli atti in primo grado impugnati, in riforma della impugnata ordinanza cautelare di rigetto”.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.
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Pubblicato il 20/03/2017
N. 00274/2017 REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2017, proposto da:
L.A.M.P.E.R. F.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Gentile/Legal Research in Palermo, via G. Sciuti 103;
contro
Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia, Regione Siciliana – Presidenza, Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;
nei confronti di
F.N.I.P. – Federazione Nazionale Imprese di Pulizia, Servizi e Multiservizi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Sciuti 103;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – PALERMO: SEZIONE I n. 00257/2017, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensiva:
– del bando di gara pubblicato sulla GURS n. 1 del 5 gennaio 2017 con cui la Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia ha indetto la procedura aperta per l’affidamento dei “servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per gli Enti Sanitari della Regione Sicilia”, suddivisa in 5 Lotti, per un valore complessivo di 355 milioni di euro in cinque anni;
– del disciplinare di gara con i relativi allegati, del capitolato tecnico ( e dello schema di convenzione, nonché del decreto di indizione gara;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa la proget-tazione del servizio e l’approvazione dei relativi atti, sconosciuti negli estremi e nel contenuto.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia e di Regione Siciliana – Presidenza e di Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e di F.N.I.P. – Federazione Nazionale Imprese di Pulizia, Servizi e Multiservizi;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato D. Gentile, l’avv. dello Stato Ciani e l’avvocato M. C. Lenoci;
Considerato che l’appello appare prima facie fondato e che nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l’interesse, avuto riguardo anche alle esigenze della stazione appaltante, a far luogo, nelle more della definizione del merito, alla sospensione dell’efficacia degli atti in primo grado impugnati, in riforma della impugnata ordinanza cautelare di rigetto;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello (Ricorso numero: 196/2017) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata,
accoglie l’istanza cautelare in primo grado e sospende l’efficacia .
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Zucchelli, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Hadrian Simonetti, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giulio Castriota Scanderbeg | Claudio Zucchelli | |
IL SEGRETARIO