Tracciabilità dei flussi finanziari: aspetti generali

Il quadro normativo di riferimento in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è essenzialmente costituito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante «Misure  urgenti  in materia di sicurezza».

Vanno inoltre segnalate le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 con le quali l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) ha fornito le indicazioni applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e che poi sono state incluse nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, al fine di contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni all’interno dei rapporti tra privati e pa, dando rilievo alla necessità di tracciare i flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche affidate ai privati.

La legge, pertanto, al fine assicurare la completa tracciabiità, predispone una serie di mezzi che imprese e professionisti che operano con la PA sono tenuti ad applicare:

1) l’utilizzo di conti correnti bancari o postali specificamente dedicati alle commesse pubbliche;

2) l’utilizzo di mezzi di pagamento pienamente tracciabili, come bonifico postale o bancario;

3) la comunicazione, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, del codice CIG (Codice Identificativo di Gara) e, nel caso corra l’obbligo, anche del codice CUP (Codice Unico di Progetto).

I suddetti obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, sebbene su bandi pubblicati in data anteriore.

Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7/9/2010), l’articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ovvero entro il 17 giugno 2011.

I soggetti per i quali è obbligatoria l’apertura o l’utilizzo (se già esistente) di un conto corrente dedicato e della comunicazione dei codici CIG e CUP, sono indicati dall’art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010.

Si tratta degli appaltatori di lavori, dei prestatori di servizi – anche di natura intellettuale – fornitori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese (ovvero, filiera rilevante dell’appalto, si tratta di quei contratti di subappalto che hanno una stretta connessione e che sono funzionali alla realizzazione dell’oggetto dell’appalto principale), nonché dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, alle forniture, ai servizi.

In sostanza, sono obbligati alla tracciabilità tutti coloro che stipulano contratti con la PA, a prescindere  dall’importo della commessa (come statuito dalla determinazione n. 4/2011), dalla forma giuridica dell’impresa affidataria  e dalle modalità di affidamento (quindi, anche in assenza di gara).

Redazione

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