Affidamenti sotto-soglia: l’art. 36 del Codice appalti con le modifiche apportate dal decreto correttivo

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A partire dal 20 maggio 2017 entrerà in vigore il nuovo Codice appalti così come modificato dal decreto correttivo, ossia il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 – Suppl. Ordinario n. 22.

Tante le modifiche apportate dal decreto correttivo. In particolare va segnalato il nuovo art. 36 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017, il quale ha apportato alcune novità rispetto al testo originario per quanto concerne gli affidamenti sotto-soglia.

Il nuovo art. 36, comma 2, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta“.

Rispetto al testo originario, da un lato, è stata mantenuta ferma la possibilità, in capo alle stazioni appaltanti, per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto in deroga alle procedure ordinarie, dall’altro tale affidamento diretto non necessita di adeguata motivazione, ma potrà avvenire, per l’appunto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Una scelta orientata ad una minore restrizione.

E ancora il decreto correttivo ha introdotto una novità importante all’art. 36, comma 5, del Codice appalti, statuendo che Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito“. Sostanzialmente le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, dovranno verificare esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Tuttavia, la novità di maggior rilievo riguardante gli affidamenti sotto i 40.000 euro attiene all’introduzione del nuovo comma 6-bis dell’art. 36, il quale prevede che Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e’ effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5″. Tali controlli “a campione” dovrebbero implicare che su una parte degli affidatari occorrerà effettuare tutte le verifiche previste dall’articolo 80 del codice e non solo le due indicate dal nuovo testo del comma 5, nel caso di contratti di importo inferiore ai 40.000 euro, mentre opportuna appare la precisazione che, in caso di ricorso ai mercati elettronici, la verifica a campione sia effettuata dal soggetto che cura il mercato elettronico.

Redazione

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