A partire dal 20 maggio 2017, è entrato in vigore il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d. Decreto correttivo al Codice appalti), e il subappalto rientra tra gli argomenti che maggiormente risentono delle nuove modifiche normative .
Nuova definizione di subappalto negli appalti di beni e servizi.
Si ridefiniscono i confini della nozione di subappalto, riducendone l’ambito, mediante l’estensione ai beni e ai servizi della disposizione già prevista in tema di lavori.
Secondo il nuovo art. 105 comma 2: “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.”. Le prestazioni al di fuori di questi limiti percentuali sono al di fuori della normativa sul subappalto.
Contratti continuativi di cooperazione, servizio e fornitura
E’ interessante, inoltre, la nuova lettera c-bis dell’art. 105 co. 3 che prevede l’esclusione dal subappalto di prestazioni sulla base di un certo tipo di rapporto contrattuale continuativo:
“c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”
La norma è abbastanza ampia, e fa riferimento all’esistenza di network di soggetti stabili che stabilmente collaborano tra di loro sulla base di un contratto apposito.
L’indicazione della terna di subappaltatori
Per quanto riguarda l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in gara. L’indicazione diventa obbligatoria (non è più facoltà della stazione appaltante richiederla) per gli appalti sopra la soglia comunitaria (di cui all’art. 35 del codice) e determinati settori (esposti a rischio infiltrazioni mafiose) indicati dall’art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge anticorruzione).
Una terna va indicata “con riferimento a ciascuna tipologia di prestazioni omogenee”.
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