Il TAR Lazio – Roma, con la sentenza n. 5989 del 19 maggio 2017, si è pronunciato in ordine alla nuova modalità di esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti ai sensi della legge n. 247/2012.
Così il TAR Lazio: “E’ possibile prescindere anche dall’integrazione del contraddittorio, dovendosi considerare che l’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti costituisce una procedura valutativa abilitante non concorsuale, nella quale tutti i candidati possono accedere al titolo in esito a giudizi positivi; i vizi dedotti in rapporto ad atti presupposti (quali il bando e il regolamento) possono quindi comportare una valutazione incidentale di illegittimità, senza conseguente annullamento erga omnes degli atti stessi e, quindi, senza alcuna incidenza sulla posizione acquisita dagli altri partecipanti alla selezione, che non assumono pertanto la qualità di controinteressati (cfr. in tal senso l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 febbraio 1992, n. 4)”.
Per quanto concerne il Regolamento n. 5/2014, istitutivo della “Scuola Superiore dell’Avvocatura”, il Collegio ha affermato che “l’art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012 dispone espressamente che la verifica finale del corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori deve essere “eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione”.
La legge di riforma, quindi, individua specificamente le categorie professionali alle quali devono appartenere i componenti della Commissione chiamata a verificare le competenze di coloro che intendono ottenere l’abilitazione alla professione di avvocato Cassazionista. Detta individuazione corrisponde alla discrezionalità del legislatore e non presenta profili di irragionevolezza (cfr. anche TAR Lazio, sez. III, 4 dicembre 2014, n. 12268).
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 19/05/2017
N. 05989/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6455 del 2016, proposto da:
Cristiano Prestinenzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Graziosi, Camilla Mancuso e Giacomo Graziosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Il Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Sanino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, v.le Parioli, 180;
Scuola Superiore dell’Avvocatura non costituita in giudizio;
nei confronti di
Marzio Remus non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento del Presidente del Consiglio nazionale Forense del 18.3.2016, e pubblicato in pari data sul sito del CNF, che ha approvato “l’elenco delle valutazioni finali di idoneità” ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori per l’anno 2015;
del bando pubblicato del 25.2.2015, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha disciplinato il corso propedeutico all’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori per l’anno 2015, nella parte in cui stabilisce la composizione della Commissione per la valutazione finale “abilitante”;
del verbale di adunanza del Consiglio Nazionale Forense del 23.10.2015, che ha nominato i componenti effettivi supplenti della commissione d’esame per la verifica finale di idoneità all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
del provvedimento datato 12.11.2015 con cui il Presidente del CNF ha disposto la sostituzione del componente effettivo dott. Roberto Giovagnoli con il Consigliere di Stato dott. Raffaele De Lipsis e la sostituzione della componente supplente dott.ssa Maria Grazia Vivarelli con il Consigliere di Stato dott. Antonio Anastasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Forense;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente l’Avv. G. Graziosi e per il C.N.F. l’Avv. M. Sanino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A decorrere dall’entrata a regime della nuova legge professionale forense n. 247/2012 gli avvocati non possono più accedere in via automatica all’Albo Speciale degli avvocati
Cassazionisti, ma debbono seguire una delle due procedure abilitative previste dall’art. 22, co. 1, della legge n. 247/2012.
L’avv. Prestinenzi ha presentato domanda di ammissione alla Scuola, ha sostenuto la prova preselettiva in data 17.4.2015 e si è classificato 42° su 191 idonei.
In seguito all’ammissione il ricorrente ha frequentato le lezioni della Scuola forense a Roma per un totale di 120 ore, al termine delle quali ha partecipato alla “Verifica finale di idoneità all’iscrizione all’albo speciale”.
La prova scritta si è svolta il 21 novembre 2015, il candidato avv. Prestinenzi ha svolto la traccia n. 4 consistente nella redazione di un ricorso per cassazione in materia penale.
Il giudizio della Commissione è risultato negativo. Anche la prova orale che si è svolta il 5.2.2016 ha avuto esito negativo.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell’art. 9 regolamento CNF n. 5/2014 e dell’art. 12 del bando del 25.2.2015 per violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 2 L. n. 247/2012; illegittimità derivata degli atti di nomina della commissione e dei verbali e dei giudizi espressi sul ricorrente.
Con il Regolamento n. 5/2014, istitutivo della “Scuola Superiore dell’Avvocatura”, il Consiglio Nazionale ha modificato la composizione della Commissione prevista dalla norma primaria, nel senso che essa “deve essere composta da dieci componenti effettivi e dieci supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato” (art. 9 Reg. n. 5/2014), rispetto alle previsioni dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012.
L’art. 12 del Bando del 25.2.2015 ha ripetuto la formulazione del regolamento, per cui la Commissione sarebbe stata composta da due Consiglieri di Stato e da nessun magistrato addetto alla Corte di Cassazione.
Il Regolamento e il Bando del CNF non sarebbero conformi alla legge primaria.
Il CNF non avrebbe potuto modificare in via regolamentare i componenti previsti dalla norma primaria. L’art. 22, 2° comma L. n. 247/2012 rimanda ad un regolamento del CNF unicamente per la previsione di “specifici criteri e modalità di selezione” per l’accesso alla Scuola superiore dell’avvocatura e “per la verifica finale di idoneità”, mentre la composizione della Commissione è regolata dal legislatore.
La materia è soggetta all’art. 33, comma 5, della Costituzione ed alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale l’esercizio delle professioni è obbligatoriamente subordinato ad un esame “di Stato” la cui disciplina spetta al legislatore.
La nuova legge professionale avrebbe escluso dalle competenze del C.N.F. il potere di stabilire la composizione della commissione di abilitazione professionale;
2) Illegittimità dell’art. 9 regolamento CNF n. 5/2014 e dell’art. 12 del bando del 25.2.2015 per violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 2 L. n. 247/2012 sotto altro diverso profilo.
Illegittimità derivata degli atti di nomina della commissione e dei verbali e dei giudizi da questa espressi sul ricorrente. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto assoluto di motivazione.
Il CNF comunque non avrebbe potuto escludere i soggetti indicati dalla legge quali i magistrati “addetti alla Corte di Cassazione”, in quanto l’art. 22 I. n. 247/2012 stabilisce che la Commissione giudicatrice nominata dal CNF deve necessariamente comporsi di alcune specifiche professionalità indispensabili ai fini di una piena valutazione degli aspiranti all’Albo dei cassazionisti.
La presenza nella Commissione di Magistrati in servizio presso la Corte di cassazione non sarebbe surrogabile con altre figure (come i rappresentanti dell’avvocatura e dell’accademia o gli stessi Consiglieri di Stato).
Il CNF avrebbe travisato e alterato l’assetto delineato dall’art. 22 della legge n. 247/2012.
Con il Regolamento n. 5/2014 ed il successivo Bando il Consiglio Nazionale Forense non si sarebbe limitato ad ampliare il novero dei componenti della Commissione (aggiungendo i Consiglieri di Stato), ma ha modificato i criteri di nomina dell’organo collegiale, perché la norma della legge n 247, secondo cui la Commissione era “composta da” avvocati, professori e magistrati di cassazione è stata modificata nel senso che la Commissione “deve essere composta da dieci componenti effettivi e dieci membri supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo Speciale, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato”.
L’art. 3 R.D. n. 1482/1936 inoltre prevede l’obbligatoria presenza di magistrati della Corte di cassazione stabilendo che “La Commissione giudicatrice… è composta di un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede di altri due magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione e di due avvocati iscritti nell’albo speciale”;
3) Illegittimità del provvedimento datato 12.11.2015, con cui il Presidente del CNF ha nominato i Consiglieri di Stato De Lipsis e Anastasi, per violazione delle regole sul funzionamento del CNF e segnatamente degli artt. 6 e 12 Regolamento interno per le attività del Consiglio nazionale forense. Illegittimità derivata dei verbali e dei giudizi espressi sul ricorrente dalla commissione irregolarmente nominata.
L’art. 6 del regolamento del CNF stabilisce che “il presidente rappresenta, dirige, presiede il Consiglio nazionale forense”; la norma quindi non attribuirebbe allo stesso poteri di amministrazione attiva, come quello di effettuare le nomine, di competenza del Collegio.
Il provvedimento adottato dal Presidente del CNF in data 12.11.2015 sarebbe dunque illegittimo e determinerebbe in via derivata, tutti gli atti e i giudizi espressi dalla commissione nominata;
4) Illegittimità dei verbali e dei giudizi espressi dalla commissione in relazione al ricorrente per irregolare composizione della stessa anche sotto altro profilo. Violazione dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per violazione dei principi in materia di funzionamento delle procedure concorsuali.
La Commissione sarebbe stata composta dal commissario Attilio Sebastio che non sarebbe stato formalmente nominato.
Lo stesso avv. Sebastio non avrebbe fatto parte della commissione quando è stata assunta la delibera con cui sono stati fissati i criteri di valutazione della prova (in data 13.11.2015).
Sarebbe stato violato il principio concorsuale della continuità della commissione giudicatrice.
5) Illegittimità per difetto di motivazione dei giudizi espressi sul ricorrente dalla commissione in data 19.12.2015 e 5.2.2016.
L’elaborato scritto del ricorrente è stato corretto nella seduta del 19.12.2015 ed ha ricevuto un giudizio negativo, al termine della prova orale, tenutasi il 5.2.2016, il ricorrente ha ricevuto altri due giudizi negativi sulla prova orale e sull’intero esame (questo molto sintetico).
Quanto alla prova scritta, la commissione aveva fissato una griglia di valutazione nella quale i tre criteri generali stabiliti dal regolamento e dal bando (1. Maturità del candidato; 2. Apprendimento delle materie oggetto del corso; 3. Padronanza delle tecniche di redazione degli atti) erano specificati in 5 sotto-criteri.
Il giudizio espresso sulla prova scritta del ricorrente non sarebbe stato motivato in modo sufficiente quanto ai primi due criteri (e ai tre corrispondenti sotto-criteri) e non indicherebbe le modalità di applicazione dell’ultimo criterio (riferito alla padronanza delle tecniche di redazione degli atti).
Le stesse carenze riguarderebbero la prova orale;
6) Illegittimità del giudizio espresso sull’elaborato scritto del ricorrente per eccesso di potere, illogicità manifesta, irragionevolezza, perplessità della motivazione.
Il giudizio sulla prova scritta non sarebbe coerente con la prova eseguita dal ricorrente, come si evince dai pareri pro veritate allegati al ricorso, redatti da Magistrati addetti alla Cassazione.
Il CNF si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, con memorie in cui sostiene la legittimità degli atti impugnati.
All’udienza dell’8 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Consiglio Nazionale Forense il quale sostiene che l’impugnazione avrebbe dovuto essere notificata ad almeno un controinteressato, in quanto l’eventuale annullamento della nomina della Commissione di valutazione determinerebbe il travolgimento dell’intera procedura d’esame.
La tesi non merita adesione posto che il ricorso risulta notificato all’avv. Marzio Remus, che ha sostenuto l’esame da Cassazionista il giorno successivo a quello del ricorrente.
1.1. Ad avviso del Collegio, inoltre, è possibile prescindere anche dall’integrazione del contraddittorio, dovendosi considerare che l’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti costituisce una procedura valutativa abilitante non concorsuale, nella quale tutti i candidati possono accedere al titolo in esito a giudizi positivi; i vizi dedotti in rapporto ad atti presupposti (quali il bando e il regolamento) possono quindi comportare una valutazione incidentale di illegittimità, senza conseguente annullamento erga omnes degli atti stessi e, quindi, senza alcuna incidenza sulla posizione acquisita dagli altri partecipanti alla selezione, che non assumono pertanto la qualità di controinteressati (cfr. in tal senso l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 febbraio 1992, n. 4).
Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato gli atti di nomina della Commissione e il giudizio reso nei propri confronti nell’ambito di una procedura selettiva, al termine della quale avrebbe conseguito l’idoneità alla iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori, per tale ragione (alla stregua di quanto affermato dal Consilgio di Stato nella menzionata adunanza plenaria) non si ravvisa l’esistenza di alcun controinteressato al quale il ricorso avrebbe dovuto essere notificato.
2. Venendo all’esame del merito con i primi due motivi, l’istante contesta il Regolamento n. 5/2014, istitutivo della “Scuola Superiore dell’Avvocatura” nella parte in cui, in modo difforme rispetto alla rispetto alle previsioni dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012, ha affermato che la commissione destinata a esaminare gli avvocati da iscrivere all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori “deve essere composta da dieci componenti effettivi e dieci supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato”.
La tesi merita adesione.
2.1. Il citato art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012 dispone espressamente che la verifica finale del corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori deve essere “eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione”.
La legge di riforma, quindi, individua specificamente le categorie professionali alle quali devono appartenere i componenti della Commissione chiamata a verificare le competenze di coloro che intendono ottenere l’abilitazione alla professione di avvocato Cassazionista. Detta individuazione corrisponde alla discrezionalità del legislatore e non presenta profili di irragionevolezza (cfr. anche TAR Lazio, sez. III, 4 dicembre 2014, n. 12268).
2.2. Il C.N.F., tuttavia, ha ritenuto di regolare autonomamente la composizione della predetta Commissione di abilitazione con il Regolamento n. 5/2014, istitutivo della “Scuola Superiore dell’Avvocatura”, modificandone però (con l’art. 9) la composizione, di modo che la stessa Commissione “deve essere composta da dieci componenti effettivi e dieci supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato”
Tale disciplina è stata poi ripetuta nell’art. 12 del Bando del 25.2.2015 con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione.
2.3. L’organo che ha proceduto ad esaminare il ricorrente risultava composto da due Consiglieri di Stato, senza alcun magistrato addetto alla Corte di Cassazione, come prescritto dalla norma primaria, risultando quindi difforme rispetto al quadro di competenze delineato dall’art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012.
Tale composizione è contestata dal ricorrente, quale circostanza viziante del giudizio espresso nei suoi confronti.
3. La parte resistente ritiene invece che, secondo un’interpretazione ragionevole e costituzionalmente orientata della disposizione richiamata, possano essere componenti della Commissione, chiamata a concedere l’abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato innanzi alle giurisdizioni superiori, i magistrati comunque appartenenti ad esse, ovvero addetti alla Corte di Cassazione o al Consiglio di Stato, poiché in grado di assicurare un adeguato livello di professionalità, preparazione e competenza.
3.1. I Consiglieri di Stato tuttavia, pur appartenendo al plesso delle giurisdizioni superiori, non solo non rientrano tra le figure professionali indicate dall’art. 22 della l. n. 247/2012, ma fanno parte di un ordine giudiziario distinto da quello ordinario.
3.2. Le leggi sull’ordinamento giudiziario in modo inequivocabile stabiliscono che le funzioni giudicanti o requirenti presso la Corte di Cassazione possono essere ricoperte soltanto da magistrati ordinari (cfr. artt. 23-24 del d.lgs. n. 160/2006 e artt. 115-117 del R.D. n. 41/1941) o da avvocati o professori universitari nominati dal Presidente della Repubblica “per meriti insigni” (art.1 della legge n. 303/1998 in attuazione dell’art. 106 Cost.).
Dalla formulazione della norma non è dunque possibile evincere una effettiva possibilità di deroga al tenore letterale della norma di legge, dalla quale non è possibile evincere con chiarezza l’affermata fungibilità fra magistrati di Cassazione e del Consiglio di Stato.
4. Risulta quindi condivisibile l’argomentazione di parte ricorrente secondo cui sia necessaria nelle sedute la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, “magistratuale ordinaria” ed accademica) stabilite dal citato art. 22, comma 2, della L. 247/2012, sul presupposto che gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie siano portatori di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente li condurranno, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, di modo che la modificazione delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell’esame.
5. Né è possibile ritenere che il C.N.F. potesse modificare in via regolamentare le figure indicate dalla norma primaria.
L’art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012, infatti, rinvia ad un regolamento del CNF soltanto per la previsione di “specifici criteri e modalità di selezione” per l’accesso alla Scuola superiore dell’avvocatura e “per la verifica finale di idoneità”, mentre la composizione della Commissione è regolata direttamente dalla legge.
5.1. La materia, inoltre, è soggetta alla riserva di legge delineata dall’art. 33, comma 5, della Costituzione secondo cui l’esercizio delle professioni è obbligatoriamente subordinato ad un esame “di Stato” la cui disciplina anche in relazione alla composizione e struttura della Commissione d’esame sulla abilitazione del singolo professionista è devoluta al legislatore.
6. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della n. 247/2012 sollevata dal CNF in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui la predetta norma non prevede che i magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti, quali magistrati delle giurisdizioni superiori, possano essere membri della Commissione chiamata a valutare gli avvocati per l’abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, si può aggiungere a quanto in precedenza osservato (e come del resto suggerito del resto dallo stesso Consiglio resistente) che i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in ordine alla ragionevolezza della norma, possono essere superati in base ad un’interpretazione c.d. adeguatrice, che renda la norma censurata conforme ai principi costituzionali (cfr. Corte Cost. n. 456/1989; Idem ord. 451/1994; Idem, n. 356/1996), consentendo “anche” ai magistrati del Consiglio di Stato di far parte della Commissione, senza tuttavia che gli stessi possano sostituire i magistrati addetti alla Corte di Cassazione.
7. In altri termini, fermo restando che in base al chiaro e inequivoco tenore letterale della norma, della commissione d’esame debbano far parte i magistrati addetti alla Corte di Cassazione, i magistrati del Consiglio di Stato, quali magistrati appartenenti alle giurisdizioni superiori possono far parte dell’organo di valutazione in esame, ma non in via interamente sostitutiva rispetto ai magistrati di Cassazione.
8. La fondatezza dei primi due motivi di gravame determina l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse del terzo ordine di censure, riferito al provvedimento in data 12.11.2015, con il quale il Presidente del CNF ha nominato i Consiglieri di Stato quali componenti della Commissione esaminatrice.
9. In relazione al quarto motivo occorre dare atto della rinuncia all’esame del mezzo di impugnazione espressa dal ricorrente nella memoria depositata il 4.2.2017.
10. Con il quinto e sesto motivo il ricorrente contesta la valutazione operata dalla Commissione.
Le osservazioni rappresentate dall’istante si riferiscono tuttavia, sotto diversi profili, al merito insindacabile delle scelte operate dalla Commissione.
In proposito, il Collegio non può non sottolineare che la pur rilevante evoluzione della giurisprudenza, in tema di riscontro di legittimità sugli atti discrezionali, deve talvolta arrestarsi in rapporto all’ampiezza dell’apprezzamento, rimesso alle Commissioni esaminatrici in un settore particolarmente delicato e complesso, come quello di cui si discute, sotto il profilo sia della legittimità dei parametri procedurali adottati, sia della congruità della valutazione finale.
Premesso quanto sopra se è vero che il Giudice non può esimersi dal valutare l’eventuale erroneità, o arbitrarietà, dell’apprezzamento dell’Amministrazione, è anche vero che il medesimo Giudice non può sostituirsi all’Amministrazione stessa nel puro apprezzamento di valore, sottostante a scelte discrezionali, come quelle di cui si discute nel caso di specie.
Nel caso di specie non si ravvisano, nel giudizio della commissione, elementi sintomatici di travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza, con conseguente infondatezza delle argomentazioni difensive, al riguardo prospettate.
Il ricorso può essere accolto, in conclusione, solo con riferimento alla composizione della Commissione, che nei termini in precedenza esposti può considerarsi viziante del giudizio espresso nei confronti del ricorrente.
12. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, pertanto, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, composta anche da almeno un magistrato addetto alla Corte di Cassazione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
L’effetto conformativo della presente sentenza impone all’amministrazione la rinnovazione della correzione delle prove scritte del ricorrente e lo svolgimento di una nuova prova orale.
Dovrà essere garantito l’anonimato e, quindi, la nuova correzione sarà effettuata su un numero di elaborati non inferiori a dieci, estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio.
L’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati.
La novità della questione interpretativa consente di ritenere che sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa, ponendo a carico dell’amministrazione resistente il contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Vincenzo Blanda | Gabriella De Michele | |
IL SEGRETARIO