La Cassazione, Sez. Unite civili, con l’ordinanza n. 10704 del 3 maggio 2017, si è pronunciata in tema di giurisdizione riguardo alle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto affidamento di servizi pubblici.
In particolare si legge dall’ordinanza: “Costituisce principiò generale che nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’affidamento di servizi pubblici, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti,mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario nella successiva fase contrattuale, concernente l’esecuzione del rapporto (Cass., S.U. n. 12902/2013)”.
Per converso, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “con specifico riferimento al settore sanitario, è stato affermato che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, concernenti “indennità, canoni o altri corrispettivi”, nelle quali si contenda in merito all’effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, ed alla relativa misura, senza che ne risulti coinvolta la verifica dell’azione autoritativa della Pubblica Amministrazione, posto che, nell’attuale sistema, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuata nell’ambito di appositi accordi contrattuali (v. Cass. ss.uu. 2291/14, 11512/12, 10149/12, 16385/11, 1771/11, 20586/08)”.
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