Il CGA, Sez. consultiva, ha reso il parere n. 449 del 24 maggio 2017, in ordine al quesito richiesto dall’Assessorato regionale della salute relativo all’art. 3 della l.r. 1 marzo 2017, n. 4 (“Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale”).
Nel caso di specie ampio risalto è stato dato alle nomine dei dirigenti nel settore sanitario della Regione Sicilia.
Si legge dal parere: “Giova premettere che l’art. 3, 1.r. 1 marzo 2017, n. 4, recita: “Nelle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell’elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l’incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall’art. 1 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43″.
Il CGA ha ribadito che la legge statale che fissa i principi generali, o i principi fondamentali della materia di competenza concorrente, non è una legge di rango superiore rispetto a quella regionale, sicché il rapporto tra le due leggi va regolato secondo gli ordinari criteri che si basano sul rapporto tra legge generale e speciale, tra legge anteriore e successiva.
Pertanto, “nel caso specifico, la l.r. n. 4/2017, è successiva alla legislazione statale in materia, e segnatamente all’art. 3-bis, d.lgs. n. 502/1992 e al d.lgs. n. 171/2016 e regola il medesimo ambito normato dalle fonti statali, ossia la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, nella fase transitoria della operatività del nuovo sistema dell’albo nazionale. La legge regionale sopravvenuta ha il dichiarato scopo di dettare un regime transitorio delle nomine, nelle more dell’adeguamento, con legge statale, alla sentenza della Corte cost. n. 251 del 2016, per i riflessi che essa potrebbe avere sul d.lgs. n. 171/2016, ove impugnato in via incidentale”.
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