Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 – S.O. del 24 aprile 2017, all’art. 54, comma 1, prevede che “Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell’articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all’articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015″.
Quindi, quanti hanno proposto richiesta di rottamazione entro lo scorso 21 aprile, se richiesto, otterranno il rilascio immediato del DURC positivo senza dover aspettare il saldo della prima rata o dell’unica rata relativa al piano di rottamazione da approvarsi, ragion per cui in caso di parziale o ritardato versamento dell’unica rata, si verificherà l’annullamento dei DURC rilasciati da parte degli enti deputati al controllo.
Inoltre, l’INPS sul punto ha pubblicato la circolare n. 80 del 2 maggio 2017, che fornisce istruzioni operative sulla disciplina prevista dall’art. 54 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Si legge nella circolare: “A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inps affidati all’Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità”.
Anche l’INAIL si è espresso sulla questione. Si legge dalla circolare n. 18 del 28 aprile 2017: “A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva.
Resta fermo che per i restanti debiti devono sussistere i requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Una volta scaduto il termine dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, la regolarità contributiva è attestata se l’agente della riscossione ne comunica il regolare versamento.
Gli adeguamenti procedurali interni che consentiranno di evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell’articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine del successivo annullamento in caso di eventuale inadempimento delle rate, sono in corso di realizzazione”.
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