Il TRGA Trento, con la sentenza n. 177 del 23 maggio 2017, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo quella del giudice amministrativo, nel caso di obbligo di rimborso del contributo unificato versato, quando un soggetto privato lo richieda ad altro privato in virtù di una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato.
Così il Collegio: “Secondo le disposizioni di cui agli artt. 103 della Costituzione e 7 del codice del processo amministrativo la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda solo le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., ord. n. 19677/2016)”.
Inoltre, i giudici del TRGA Trento hanno ravvisato che “il tenore letterale della richiamata disposizione codicistica, secondo cui le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa sono quelle “concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”, depone per tale delimitazione della giurisdizione amministrativa di recente confermata anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 12 maggio 2017, n. 2/2017″.
Si legge, infine: “L’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che l’onere relativo al pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e seguenti del citato d.P.R., è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, il che sta a significare, in primo luogo, che l’obbligo del rimborso deriva direttamente ed automaticamente dalla legge senza la necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza ed è sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (giurisprudenza consolidata: per tutte, C. d. S., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3153; id., sez. III, 13 marzo 2014, n. 1160; id., sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388; TAR Piemonte, sez. II, 21 luglio 2014, n. 1288; TAR Basilicata, 28 febbraio 2013, n. 105).
Pertanto, tale controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, potendo trovare compimento mediante l’attivazione dell’ordinaria azione esecutiva.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 23/05/2017
N. 00177/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio, introdotto con il ricorso numero di registro generale 45 del 2017, proposto da Cooperativa Muratori & Cementisti (CMC), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea con le imprese Carron Cav. Angelo S.p.A., Torricelli s.r.l., Ladurner s.r.l. e Tehnik Bau s.r.l. (già Trentino Impianti s.r.l. consorzio stabile), rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Eugenia Lo Bello, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, piazza Cesare Battisti n. 26;
contro
Atzwangher S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco e Alfonso Polillo, con domicilio eletto presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in Trento, via Calepina, n. 50;
nei confronti di
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato n. 1592/2016, con attestazione di passaggio in giudicato di data 24.01.2017, confermativa della impugnata sentenza n. 410/2015 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, di cui pure si chiede l’ottemperanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva di Atzwangher S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112, 113 e 114 del cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 9 e 11 del cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la parte ricorrente l’avvocato Nicola Stolfi in sostituzione dell’avvocato Maria Eugenia Lo Bello e per Atzwangher S.p.A. l’avvocato Alfonso Polillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza n. 410 del 2015, depositata il 26 ottobre 2015, questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, dopo aver respinto il ricorso principale proposto da Atzwanger s.p.a. e, in ragione di ciò, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dalla Cooperativa Muratori & Cementisti ha, poi, condannato Atzwanger s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio a favore della Provincia di Trento, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) oltre a oneri di legge e ha compensato le spese di giudizio fra le altre parti. A seguito dell’impugnazione in appello di detta sentenza da parte di Atzwanger s.p.a. il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1592 del 2016, depositata il 21 aprile 2016 (e passata in giudicato come da attestazione del 24.1.2017), dopo aver respinto l’appello principale confermando la sentenza di primo grado e dichiarato, conseguentemente, improcedibile l’appello incidentale proposto da Cooperativa Muratori & Cementisti, ha, poi, condannato Atzwanger al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi euro 30.000 oltre agli accessori di legge, da dividersi in parti uguali tra gli intimati Provincia autonoma di Trento e Cooperativa Muratori & Cementisti. Atzwanger ha provveduto al pagamento di Euro 15.000,00 a titolo di rifusione delle spese, a favore di Cooperativa Muratori & Cementisti, come da condanna prevista nella sentenza di secondo grado, ma non ha provveduto a rimborsare alla Cooperativa medesima né il contributo unificato pari ad Euro 9.000,00 versato per la proposizione dell’appello incidentale, né il contributo unificato pari ad euro 6.000,00 versato per la proposizione del ricorso incidentale nel giudizio di primo grado. Non essendo andate a buon fine le ripetute richieste di pagamento, la Cooperativa Muratori & Cementisti, ritenendo sussistente, quanto al rimborso dei contributi unificati versati, l’inadempimento da parte di Atzwangher degli obblighi nascenti dalle sentenze di primo e secondo grado e previsti per legge, ha proposto l’azione di ottemperanza in esame per conseguirne l’attuazione instando, altresì, per il riconoscimento degli interessi legali dalla sentenza al saldo nonchè delle spese e competenze di causa e del contributo unificato versato per il presente giudizio.
Si è costituita in giudizio Atzwangher, eccependo l’inammissibilità del ricorso in ragione della omissione della attestazione di conformità all’originale con riguardo alla copia digitale per immagini della procura alle liti allegata al ricorso notificato e alla copia digitale per immagini delle relate di notifica. Peraltro, la ricorrente, in prossimità della camera di consiglio del 4 maggio 2017, ha provveduto a regolarizzare tali atti: l’eccezione, quindi, è divenuta irrilevante.
La società Atzwangher, inoltre, ha rilevato che l’ottemperanza, data la difformità, quanto alle spese di giudizio, del dispositivo della sentenza di secondo grado rispetto a quella di primo grado, deve essere chiesta al Consiglio di Stato argomentando, infine, in ordine all’infondatezza nel merito del ricorso.
Nel corso della udienza camerale del 4 maggio 2017 il Collegio ha sottoposto al contraddittorio e alla discussione delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del cod. proc. amm., la questione, rilevata d’ufficio, della insussistenza della giurisdizione amministrativa sulla domanda di ottemperanza, proposta nei confronti di una parte privata, anche in relazione alla natura di obbligazione ex lege della rifusione del contributo unificato, direttamente derivante dalla sentenza.
Per consentirne l’approfondimento ai difensori, il Collegio ha disposto un breve rinvio all’odierna udienza, in vista della quale la parte ricorrente, replicando con una memoria alla suddetta questione, ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che l’art. 112 del codice del processo amministrativo prevede il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze anche a carico delle parti diverse dall’amministrazione.
Alla camera di consiglio odierna il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Pregiudizialmente rileva la questione, rilevata d’ufficio ed indicata in udienza, che attiene alla giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della fattispecie in esame, relativa all’ottemperanza del giudicato chiesta nei confronti di una parte privata.
La controversia in esame concerne le modalità dell’esecuzione delle sentenze sopra indicate, segnatamente per quanto riguarda l’obbligo di rifusione del contributo unificato versato, obbligo in ordine al quale è sorta la controversia ora in esame tra la società Atzwangher e la Cooperativa Muratori & Cementisti, alla quale è estranea la pubblica amministrazione o soggetti ad essa equiparati.
I) Ritiene il Collegio che il giudizio fuoriesca dall’ambito della giurisdizione amministrativa, sulla base delle considerazioni che seguono.
Secondo le disposizioni di cui agli artt. 103 della Costituzione e 7 del codice del processo amministrativo la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda solo le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., ord. n. 19677/2016).
Il tenore letterale della richiamata disposizione codicistica, secondo cui le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa sono quelle “concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”, depone per tale delimitazione della giurisdizione amministrativa di recente confermata anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 12 maggio 2017, n. 2/2017, che il Collegio condivide.
La controversia, inoltre, ha ad oggetto un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale e, nonostante in particolari materie indicate dalla legge la giurisdizione amministrativa attenga anche a diritti soggettivi oltrechè a interessi legittimi, ciò avviene nell’ambito, appunto, delle particolari materie di giurisdizione esclusiva, ambito che esula in tutta evidenza dalla fattispecie in esame.
Non assume rilevanza, alla luce di quanto precede, il richiamo di parte ricorrente alla disposizione del primo comma dell’art. 112 cod. proc. amm., il quale prevede che l’obbligo di eseguire il giudicato grava non solo sull’amministrazione ma anche sulle altri parti. La giurisdizione deve, infatti, desumersi sulla base dei criteri generali di riparto e non direttamente dalle “norme sul rito che presuppongono (e non pongono) la giurisdizione”.
II) Se le argomentazioni che precedono risultano di per sé decisive al fine di affermare la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario della controversia in esame, giova sviluppare il ragionamento con riferimento allo specifico oggetto del contendere, costituito, come si è detto, dall’obbligo o meno della rifusione dei contributi unificati versati dalla Cooperativa per la proposizione dei ricorsi incidentali di primo e di secondo grado.
Vale, infatti, evidenziare, che l’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che l’onere relativo al pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e seguenti del citato d.P.R., è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, il che sta a significare, in primo luogo, che l’obbligo del rimborso deriva direttamente ed automaticamente dalla legge senza la necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza ed è sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (giurisprudenza consolidata: per tutte, C. d. S., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3153; id., sez. III, 13 marzo 2014, n. 1160; id., sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388; TAR Piemonte, sez. II, 21 luglio 2014, n. 1288; TAR Basilicata, 28 febbraio 2013, n. 105. Inoltre, per esplicita prescrizione del citato art. 13, l’obbligo del rimborso è a carico del soccombente anche quando le spese siano state compensate e questi non si sia costituito in giudizio.
La natura di obbligazione ex lege comporta che la sentenza rileva unicamente quale presupposto per l’individuazione della parte soccombente e quindi obbligata ex lege a rimborsare il contributo unificato alla parte vittoriosa e che il capo della sentenza che esplicitamente o implicitamente (potendo, come detto, anche non esservi una statuizione specifica relativa al contributo che, purtuttavia, è dovuto) dispone sul contributo unificato non ha natura decisoria, essendo privo di contenuto condannatorio o declaratorio (cfr. Cass. civ., VI, n. 22867/2016 che, sia pure con riguardo al contributo aggiuntivo, dichiara la questione insuscettibile di impugnazione).
L’insussistenza di un contenuto decisorio sul contributo unificato, e quindi di un giudicato, determina non solo l’improponibilità di un giudizio per la sua ottemperanza stante l’inesistenza, nel caso, di un dictum del giudice di cui ottenere l’esecuzione, ma, altresì la possibilità per il beneficiario della restituzione, che risulta titolare di un diritto già liquido corrispondente all’importo del contributo unificato, di azionare la sentenza quale titolo esecutivo (cfr. Cass. civ., VI, n. 23830/2015) al fine di ottenere dalla parte soccombente quanto dovuto ex lege.
Così ricostruiti i termini della questione ne discende che la fattispecie in esame, in cui rileva la valenza di titolo esecutivo della sentenza ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., esula dalla giurisdizione amministrativa, per essere propria di quella ordinaria e più propriamente del giudizio di esecuzione davanti al giudice civile.
All’odierna ricorrente spetta pertanto attivare, sulla base del titolo esecutivo costituito dalle sentenze dei giudici amministrativi di primo e di secondo grado, nei confronti della soccombente obbligata ex lege Atzwangher, l’ordinaria azione esecutiva, nell’ambito della quale potranno eventualmente trovare definizione, tramite i rimedi e gli incidenti previsti dal titolo V del libro terzo del c.p.c., eventuali controversie (non appartenenti alla giurisdizione amministrativa) emergenti tra le due parti private.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
La peculiarità della questione consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei signori magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Antonia Tassinari | Roberta Vigotti | |
IL SEGRETARIO