Rimborso spese legali: è competente il giudice ordinario

Il TAR Lazio – Roma, Sez. II-bis, con la sentenza n. 5660 del 10 maggio 2017, ha affermato la competenza del giudice ordinario in una causa avente ad oggetto il rimborso di spese legali affrontate da un dipendente comunale per la difesa in un giudizio che lo vedeva coinvolto in prima persona.

Si legge dalla sentenza: “Come posto in luce dalla giurisprudenza prevalente, (ex multis, Cass. S.U. 20 maggio 2014 n. 11027, 24 marzo 2010, n. 6996 e 13 febbraio 2008, n. 3413; Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5557, sez. IV, 24 dicembre 2009, 8750; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 19 febbraio 2015, n. 79; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 novembre 2013, n. 9368; TAR Piemonte, sez. II, 6 agosto 2013, n. 952; TAR Lazio, Latina, n 15 novembre 2007, n. 1232; TAR Veneto, sez. III, 19 luglio 2006, n. 2051), in caso di questione concernente il diritto al rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, quale Giudice del lavoro, giusta la previsione di cui all’art. 69, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo il quale, come noto, “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.

Inoltre, secondo i giudici del TAR laziale, “non incide, poi, evidentemente, sulla qualificazione della situazione soggettiva fatta valere e sulla spettanza della giurisdizione il fatto che la domanda azionata in questa sede dalla ricorrente sia diretta a contestare una determinazione assunta in via di autotutela dall’Amministrazione, atteso che questa risulta oggettivamente correlata alla gestione del rapporto di lavoro, non costituendo l’esercizio di un potere autoritativo, ma rappresentando l’espressione di una attività svolta dall’Amministrazione nell’ambito dei poteri del privato datore di lavoro (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5557)”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 10/05/2017

N. 05660/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3163 del 2017, proposto da:
Rossella Solidoro, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Messa, con domicilio eletto presso il suo studio in Guidonia-Montecelio, via Mario Calderara n.4;

contro

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Auciello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Rivellini in Roma, via Montaione 48;

per l’annullamento

della d.d. n.178 del 30.12.2016 di revoca del rimborso delle spese legali sostenute dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città di Guidonia Montecelio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Solidoro Rossella, dipendente del Comune di Guidonia Montecelio, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la determinazione dirigenziale n. 178 del 30.12.2016, con cui il Comune stesso, revocandole il rimborso delle spese sostenute in un processo penale dal quale era stata assolta, le aveva ingiunto di restituire la somma liquidatale, oltre interessi legali.

A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge e regolamento (art. 16 DPR n. 191/79, art. 22 DPR n. 347/83, DPR n. 268/87, Delibera Giunta Comunale n. 160/2010, art. 28 CCNL di categoria del 14.09.2000; 2) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Guidonia Montecelio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, nel merito, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3.05.2017, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, formulata dal Comune di Guidonia Montecelio.

Tale eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.

La pretesa azionata in questa sede dalla ricorrente riguarda, infatti, nella sostanza, il diritto ad ottenere il patrocinio legale di cui all’art. 28 del CCNL del comparto delle autonomie locali del 14.9.2000 e quindi, in quanto relativa ad una questione attinente alla gestione del rapporto di lavoro, sorta durante lo svolgimento dello stesso, non può che appartenere alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Invero, come posto in luce dalla giurisprudenza prevalente, (ex multis, Cass. S.U. 20 maggio 2014 n. 11027, 24 marzo 2010, n. 6996 e 13 febbraio 2008, n. 3413; Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5557, sez. IV, 24 dicembre 2009, 8750; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 19 febbraio 2015, n. 79; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 novembre 2013, n. 9368; TAR Piemonte, sez. II, 6 agosto 2013, n. 952; TAR Lazio, Latina, n 15 novembre 2007, n. 1232; TAR Veneto, sez. III, 19 luglio 2006, n. 2051), in caso di questione concernente il diritto al rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, quale Giudice del lavoro, giusta la previsione di cui all’art. 69, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo il quale, come noto, “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.”.

Non incide, poi, evidentemente, sulla qualificazione della situazione soggettiva fatta valere e sulla spettanza della giurisdizione il fatto che la domanda azionata in questa sede dalla ricorrente sia diretta a contestare una determinazione assunta in via di autotutela dall’Amministrazione, atteso che questa risulta oggettivamente correlata alla gestione del rapporto di lavoro, non costituendo l’esercizio di un potere autoritativo, ma rappresentando l’espressione di una attività svolta dall’Amministrazione nell’ambito dei poteri del privato datore di lavoro (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5557).

In conclusione, in relazione al presente ricorso deve essere, dunque, come anticipato, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, per la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Peraltro, alla declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e all’affermazione di quella del Giudice Ordinario, consegue la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In considerazione della peculiarità della vicenda oggetto di giudizio, il Collegio ritiene, infine, che sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

– dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario;

– compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ofelia Fratamico Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

Redazione

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