Spoils system negli Enti Locali: la sentenza della Cassazione

La Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 11015 del 5 maggio 2017, si è pronunciata sulla portata applicativa dello spoils system negli Enti locali, ai sensi dell’art. 110, commi 3 e 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Nel caso di specie si trattava dell’incarico di funzioni di dirigente dei Settori Urbanistica, Lavori pubblici, Programmazione e progettazione originariamente attribuito al ricorrente nel marzo 1999 fino allo scadere del mandato elettorale del sindaco, incarico confermato con la stessa durata nel maggio 2001 dopo le elezioni comunali svoltesi “medio tempore”, di cui lo stesso Comune nel maggio 2002 ha disposto l’anticipata cessazione, in conseguenza dell’improvviso decesso del Sindaco persona fisica che aveva conferito l’incarico.

La Suprema Corte, richiamando sull’argomento due note sentenze della Consulta (103 e 104/2007) si è così espressa: “Questo complesso cammino ha portato il Giudice delle leggi a precisare che le uniche ipotesi in cui l’applicazione dello “spoils system” può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della “apicalità” dell’incarico nonché della “fiduciarietà” della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che tale “fiduciarietà”, per legittimare l’applicazione dell’indicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante”.

Si legge ancora dalla sentenza: “In assenza di tali requisiti, il meccanismo si pone in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto la sua applicazione viene a pregiudicare la continuità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, oltre a comportare la sottrazione al titolare dell’incarico, dichiarato decaduto, delle garanzie del giusto procedimento (in particolare la possibilità di conoscere la motivazione del provvedimento di decadenza), poiché la rimozione del dirigente risulterebbe svincolata dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti”.

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Redazione

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