Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3035 del 21 giugno 2017 , si è pronunciato sulla possibilità per la stazione appaltante di procedere al riesame ed alla rivalutazione di ulteriori e distinti criteri di aggiudicazione, nell’ambito di una gara riaperta dopo l’annullamento in sede giurisdizionale, nuovi difetti di requisiti.
I giudici di Palazzo Spada, richiamando una sentenza resa dalla medesima sezione, hanno affermato che “riaperta la fase di esame delle offerte, per effetto della sentenza del TAR, la Commissione può riesaminare il procedimento di gara già espletato, anche riaprendolo per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, ed anche in relazione all’eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un’impresa concorrente” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2009, n. 7042).
Anzi, nel caso in questione la Commissione non ha neppure posto in essere una nuova attività valutativa, limitandosi a prendere atto di una mancanza in precedenza non rilevata.
Il Collegio ha dichiarato l’illegittimità di un’eventuale esclusione della ditta per aver presentato un relazione illustrativa dell’offerta tecnica eccedente i limiti dimensionali previsti dal bando. Si legge, infatti: “In ogni caso, non può essere esclusa dalla gara la concorrente che ha presentato la relazione illustrativa dell’offerta tecnica composta da un numero di pagine superiore a quello previsto dal bando, qualora tale inosservanza non sia da questo sanzionata espressamente con l’esclusione”.