Il TAR Campania – Napoli, Sez. VI, con la sentenza n. 3382 del 21 giugno 2017, si è pronunciato sul diritto del confinante di accedere agli atti del permesso di costruire relativo ad un’area sottoposta ad intervento di natura edilizia.
Il Collegio ha ravvisato che “in capo al ricorrente, in ragione del divisato presupposto della vicinitas, deve riconoscersi la sussistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso”, che l’art. 22 l n. 241/90, prevede quale presupposto per la legittimazione all’azione e l’accoglimento della relativa domanda”.
Il TAR partenopeo ha precisato, inoltre, che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza, trovando pertanto giustificazione tale diritto in capo al confinante.