Il TAR Lazio – Roma. Sez. II-ter, con la sentenza n. 7254 del 21 giugno 2017, si è pronunciato su profili attinenti alla giurisdizione in ordine al reclutamento del personale delle società in house.
Il Collegio si è così espresso: “Non sussiste, in relazione alla controversia in esame, la giurisdizione del giudice amministrativo e, (…) conseguentemente, non è esperibile il procedimento di cui all’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio.
Il TAR Lazio ha ravvisato che, se da un lato l’azione contro il silenzio implica la sussistenza di un interesse legittimo, e dunque l’obbligo, in capo all’amministrazione, di adottare un provvedimento amministrativo, dall’altro, nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, la controversia riguarda la mancata pubblicazione degli esiti di una procedura selettiva interna indetta da una società di capitali che, pur essendo a totale partecipazione pubblica e sottoposta a controllo analogo, svolge un’attività di diritto privato quando procede al reclutamento del proprio personale.
A tal proposito, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017, n. 7759, hanno affermato che le società in house costituiscono in realtà mere articolazioni della pubblica amministrazione, ma con riferimento alla sola materia del danno erariale, e che, quindi, riguardo al reclutamento del personale va mantenuta ferma la giurisdizione ordinaria, “trattandosi di atti posti in essere da un soggetto di diritto privato nell’esercizio di poteri privatistici”.