Il TAR Puglia – Lecce, Sez. II, con la sentenza n. 1074 del 29 giugno 2017, si è pronunciato sui profili di incompatibilità in ordine alla composizione delle commissioni giudicatrici nell’ambito di una gara d’appalto.
Il Collegio, svolgendo la disamina relativa alla censura concernente l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice, ha ravvisato che nel caso di specie si è effettivamente palesata la violazione dell’art. 77, comma 4 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, a tenore del quale “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
E’ stato rilevato, infatti, che il Presidente della Commissione aveva aveva redatto, approvato e sottoscritto l’Avviso Pubblico di indizione della gara nella distinta veste di Dirigente al Patrimonio.
Pertanto, i giudici del TAR pugliese hanno statuito che “La preventiva redazione dell’atto inditivo della gara controversa è tale da determinare la situazione di incompatibilità che la norma sopra richiamata ha inteso scongiurare”, arrecando ciò evidente pregiudizio in ordine alla corretta composizione della commissione.
Si legge ancora: “E’ infatti evidente la finalità, perseguita dall’art. 77 comma 4 citato, di evitare che uno dei componenti della Commissione, proprio per il fatto di avere svolto in precedenza attività strettamente correlata al contratto del cui affidamento si tratta, non sia in grado di esercitare la delicatissima funzione di giudice della gara in condizione di effettiva imparzialità e di terzietà rispetto agli operatori economici in competizione tra di loro”.