Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, con la sentenza n. 1173 del 20 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità dell’esclusione di una ditta che ha ricevuto una cartella di pagamento per un importo di circa 50.000 euro prima di prendere parte alla gara.
Nel caso di specie, l’offerta della ricorrente era stata accompagnata, ex art. 80 d.lgs. 50/2016, dalla dichiarazione di non aver commesso “gravi violazioni relative al pagamento di imposte definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”.
Secondo il Collegio, “ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
Pertanto, per fornire la provare del carattere non definitivo della “debenza” del tributo iscritto a ruolo nella cartella esattoriale notificata, la società avrebbe dovuto procedere all’accertamento presso l’Agenzia delle Entrate del tributo al quale le somme indicate nella cartella si riferivano e, successivamente, avrebbe dovuto verificare “se l’atto impositivo da cui scaturiva il debito era stato correttamente portato a sua conoscenza o meno”.
Quindi, in conclusione, non è stata fornita alcuna prova circa la non definitività dell’atto di accertamento che ha portato ad iscrivere a ruolo le somme poi inserite nella cartella esattoriale.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 20/07/2017
N. 01173/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2017, proposto da:
Pol Service Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Francesco Acri N. 88;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Tribunale di Catanzaro Procura Generale della Repubblica non costituito in giudizio;
nei confronti di
Ati Sicurtransport Spa non costituito in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La controversia ha ad oggetto la gara sul servizio di vigilanza privata in uffici giudiziari nel comune di Crotone. La ricorrente è risultata aggiudicataria, ma con provvedimento del 26.5.2017, l’aggiudicazione è stata annullata dall’amministrazione resistente perché la ricorrente non avrebbe pagato l’ammontare indicato in una cartella esattoriale del 2013 notificata alla ricorrente il 14.2.2017 per circa 50 mila euro, derivandone una dichiarazione di non regolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia.
L’offerta della ricorrente è stata depositata in data 17.2.2017, ex art. 80 d.lgs. 50/2016, accompagnata dalla dichiarazione di non aver commesso “gravi violazioni relative al pagamento di imposte definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”.
Parte ricorrente sostiene che la cartella era stata notificata alla Pol Service appena due giorni prima del deposito dell’offerta e non rivestiva, pertanto, il carattere di “atto amministrativo non più soggetto ad impugnazione”, ex art. 80 d.lgs. 50/2016.
In pratica, la scadenza del termine per presentare offerte era prevista per il 20.2.2017, l’offerta è depositata il 17.2.2017, mentre la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 14.2.2017.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Per provare la non definitività della debenza del tributo iscritto a ruolo nella cartella esattoriale notificata, la società avrebbe dovuto accertare presso l’Agenzia delle Entrate a quale tributo le somme indicate nella cartella si riferivano e verificare se l’atto impositivo da cui nasceva il debito era stato correttamente portato a sua conoscenza o meno. Quindi non viene fornita alcuna prova circa la non definitività dell’atto di accertamento che ha portato ad iscrivere a ruolo le somme poi inserite nella cartella esattoriale.
La cartella esattoriale presuppone un atto impositivo a monte, pertanto, non può ritenersi mancante il requisito della definitività dell’accertamento del debito, requisito che si ottiene con l’atto impositivo e non con la cartella esattoriale che descrive i tributi già iscritti a ruolo. Anche in relazione al controllo automatizzato di cui all’art 36 bis dpr. 600/1973 e 54 bis del dpr 633/1972 deve osservarsi che nella cartella esattoriale si evidenzia che la dichiarazione è stata corretta in data 9.11.2015 e consegnata alla ricorrente in data 1311.2015. Ne è discesa la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo delle somme in questione, ruolo reso esecutivo in data 12.12.2016.
Devono svolgersi ulteriori argomentazioni idonee a determinare in ogni caso il rigetto del ricorso.
La cartella di pagamento (così come l’esistenza dell’atto impositivo) era pervenuta alla ricorrente prima della presentazione dell’offerta; tale circostanza, pur nota alla stessa, non risulta dalla stessa essere stata dichiarata al momento della presentazione dell’offerta.
La rateizzazione risulta essere stata richiesta in data successiva rispetto al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta e l’omissione in questione e la non veridicità della dichiarazione non consentono di ritenere esistente spazio applicativo ai fini dell’applicabilità del soccorso istruttorio.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi euro 1.800,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge in favore delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Francesco Tallaro, Referendario
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Raffaele Tuccillo | Giovanni Iannini | |
IL SEGRETARIO