Concessioni demaniali marittime: la sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 157 del 7 luglio 2017, si è pronunciata sui limiti del potere delle Regioni di legiferare in materia di concessioni demaniali marittime.

Nel caso di specie sono state impugnate alcune disposizioni della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 proprio in materia di concessioni demaniali marittime.

Sull’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31

Il Governo ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge regionale sopra citata  in relazione agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. in quanto all’ente gestore, ad avviso del Governo, non sarebbe consentito di verificare l’interesse pubblico alla eliminazione delle opere non amovibili, rispetto alle quali l’acquisizione non sarebbe più discrezionale.

A parere della Consulta, in ossequio ad una costante giurisprudenza della medesima Corte, “i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime devono essere stabiliti nell’osservanza dei «principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale» (sentenza n. 213 del 2011, da ultimo ribadita dalla citata sentenza n. 40 del 2017); ambiti da ritenersi estranei, in via di principio, alle possibilità di intervento legislativo delle Regioni”.

Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione menzionata.

Sull’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, lett. a) della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31

Differente il giudizio espresso dalla Consulta sulla presunta incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, lett. a) della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31, ossia sulla norma che impedisce al concessionario di dare in affidamento a terzi le attività oggetto della concessione; facoltà che, invece, il codice della navigazione consente, senza limiti di sorta, purché autorizzata dall’ente concedente (art. 45-bis cod. nav.).

La censura sollevata dal Governo è che “la disciplina dell’affidamento a terzi – unitamente al subingresso nella concessione – discostandosi dal regime derivante degli artt. 45-bis e 46 cod. nav., afferendo all’«ordinamento civile», incide su una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato”.

Secondo la Consulta la questione non è fondata in quanto, da un lato, l’esercizio concessorio dei beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative include un complesso di attività svolte sull’area demaniale, con frequente suddivisione, all’interno di quelle assentite dal titolo, tra un’attività principale ed altre secondarie; dall’altro, “la possibilità di affidamento a terzi, prevista in linea di principio, rimane infatti condizionata a valutazioni che restano di esclusiva competenza dell’amministrazione chiamata alla gestione dell’area demaniale”.

Pertanto, la conclusione inevitabile è che la norma censurata rientra pienamente nel novero delle competenze amministrative e di indirizzo ascritte alle Regioni in materia di demanio marittimo, “senza sconfinare nel titolo di competenza esclusiva – l’«ordinamento civile» – evocato a sostegno della censura”.

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Redazione

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