Il TAR Piemonte – Torino, Sez. I, con la sentenza n. 794 del 10 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha revocato la licenza del porto di fucile ad uso caccia.
Nel caso di specie tale soggetto era stato denunciato per aver sparato in aria un colpo di arma da fuoco, per proteggere il proprio cane aggredito da un cane sconosciuto che il ricorrente aveva inteso, con lo sparo, intimorire affinché ponesse fine alla aggressione.
Il Collegio ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente in quanto il provvedimento di revoca del porto di fucile emanato dal prefetto non si basa sulla mera esistenza di un procedimento penale a carico dell’interessato, ma sul fatto che quest’ultimo ha esploso in aria un colpo d’arma da fuoco attuando un uso improprio della stessa.
Si legge dalla sentenza: “Tale valutazione effettuata dalla Prefettura è manifestazione dell’ampia discrezionalità assegnata alla Amministrazione in materia di uso delle armi, e come tale essa può essere sindacata, in sede di giurisdizione generale di legittimità, solo nella ipotesi di macroscopica irrazionalità o evidente travisamento di fatti”.
Infine, a giudizio del Collegio, il fatto che tale comportamento possa essere considerato quale indice di capacità di abusare dell’uso delle armi non costituisce frutto di valutazione abnorme o macroscopicamente irrazionale, a causa dell’assoluta difformità dello stesso con il fine della licenza, rilasciata unicamente ad uso caccia.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 10/07/2017
N. 00794/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Alberto La Neve, con domicilio eletto presso il di lui studio in Torino, via Somis 3;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Prefettura di Torino, non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo del giudizio:
– – del Decreto del 23 settembre 2013, notificato il 15 ottobre 2013, prot. n.20686/D Area I/ter, con il quale il Prefetto di Torino ha vietato al ricorrente la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione
– – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
B) B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2014:
– – del decreto del 5 novembre 2013, cat. 6.F/2013, con il quale il Questore di Torino ha decretato la revoca della validità della licenza di porto di fucile uso caccia del ricorrente;
– – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
con vittoria di spese ed onorari.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2017 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d’armi ad uso caccia.
2. Nell’ottobre 2012 egli è stato denunciato per aver, nel corso di una battuta di caccia, avvicinato ed aggredito verbalmente due donne che passeggiavano nei pressi della propria abitazione, intimando loro di tenere sotto controllo i cani di loro proprietà, minacciando in caso contrario di ucciderli e accompagnando l’invito con uno sparo d’arma da fuoco in aria.
3. In relazione all’episodio il ricorrente veniva indagato dalla procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 612 c.p.. Il procedimento penale, tuttavia, veniva archiviato perché – si legge in una memoria di parte prodotta dal ricorrente -, la denunciante aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni, confermando le dichiarazioni del sig. -OMISSIS-, il quale sosteneva di aver sparato in aria solo perché nel corso della battuta di caccia uno dei propri cani, ancora cucciolo, era stato aggredito da un cane sconosciuto che il ricorrente aveva inteso, con lo sparo, intimorire affinché ponesse fine alla aggressione: il cane aggressore era poi risultato essere di proprietà della denunciante, nei confronti della quale il -OMISSIS- non avrebbe tenuto alcun comportamento minaccioso.
4. In esito alla denuncia inizialmente presentata nei confronti del ricorrente i carabinieri di Castelnuovo Don Bosco inoltravano informativa alla Prefettura di Torino, che adottava il provvedimento impugnato con il ricorso principale, a mezzo del quale al -OMISSIS- è stato fatto divieto di detenere armi e munizioni.
4.1. A sostegno del ricorso il -OMISSIS- ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 39 del R.D.773/1931, affermando che la Amministrazione non avrebbe effettuato alcuna reale autonoma valutazione del ricorrente ai fini di affermare la possibilità che questi potesse abusare dell’uso delle armi, non potendosi tale provvedimento fondare unicamente sulla esistenza di un procedimento penale.
5. Con successivo provvedimento del 5 novembre 2013 il Questore di Torino ha decretato la revoca della licenza di porto d’armi ad uso caccia a suo tempo rilasciata al ricorrente.
5.1. Questi, con motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2014 ha impugnato anche tale provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 11, 43 e 39 del R.D. 773/1931, nonché la violazione dell’art. 3 della l. 241/90, eccesso di potere sotto svariati profili, ancorquì per la ragione che la Questura si sarebbe indotta ad adottare il provvedimento impugnato sulla mera constatazione della pendenza di un procedimento penale e senza valutare autonomamente la personalità del ricorrente, ai fini di affermare la capacità di costui di abusare delle armi.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, che è stato chiamato per la discussione del merito alla pubblica udienza del 3 maggio 2017, allorché è stato trattenuto a decisione.
7. Il Collegio non ritiene meritevoli di accoglimento i ricorsi in epigrafe indicati.
8. Il provvedimento prefettizio non si fonda, invero – come sostiene il ricorrente – sulla mera esistenza di un procedimento penale, ma sul fatto che il -OMISSIS- ha esploso in aria un colpo d’arma da fuoco nonché sul fatto che tale episodio deve considerarsi un uso improprio dell’arma, indice di capacità di abusare delle armi.
8.1. Tale valutazione effettuata dalla Prefettura è manifestazione dell’ampia discrezionalità assegnata alla Amministrazione in materia di uso delle armi, e come tale essa può essere sindacata, in sede di giurisdizione generale di legittimità, solo nella ipotesi di macroscopica irrazionalità o evidente travisamento di fatti.
8.2. Nel caso che occupa non sussiste travisamento, in quanto il fatto che il -OMISSIS- abbia esploso in aria un colpo d’arma da fuoco non è contestato dal ricorrente, che cerca piuttosto di giustificarlo in quanto manovra posta in essere per indurre il cane della denunciante a desistere dall’aggressione che esso stava compiendo ai danni del cane di proprietà del -OMISSIS-.
8.3. Che tale comportamento possa essere riguardato quale indice di capacità di abusare dell’uso delle armi non costituisce, ad avviso del Collegio, frutto di valutazione abnorme o macroscopicamente irrazionale, anzitutto per il fatto che un simile comportamento non è conforme alla licenza, rilasciata unicamente ad uso caccia; oltre a ciò si deve dire che nella misura in cui la versione dei fatti riferita nella querela originaria dalla denunciante sia vera, essa documenta un comportamento del ricorrente che denota quantomeno prepotenza nonché consapevolezza del potere intimidatorio delle armi. Tale versione dei fatti è stata completamente ritrattata dalla ricorrente e ciò ha portato alla declaratoria di estinzione del reato, ma rimane il fatto che le due versioni dei fatti sono molto discordanti tra loro, che non consta che la denunciante sia stata perseguita per calunnia o per altro reato connesso al fatto di aver reso false dichiarazioni agli organi di Polizia Giudiziaria, e che pertanto ai fini di valutare la pericolosità del ricorrente nell’uso delle armi, la Prefettura ha legittimamente tenuto in considerazione l’episodio così come originariamente riferito, tenuto conto del fatto che nella materia di che trattasi l’Amministrazione è tributaria di poteri diretti a prevenire l’uso improprio delle armi, il che comporta che le valutazioni siano necessariamente ispirate ad una particolare precauzione.
8.4. Conclusivamente il Collegio non ritiene sindacabile la valutazione effettuata dalla Prefettura nel provvedimento impugnato, dal che consegue l’infondatezza della relativa impugnazione.
9. Quanto al provvedimento del Questore, che ha revocato la licenza di porto d’armi ad uso caccia, esso costituisce diretta conseguenza del provvedimento del Prefetto che fa divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni di qualsiasi tipo, ed ha carattere vincolato. Di conseguenza, una volta accertata la legittimità del provvedimento del Prefetto, non rimane spazio alcuno per sindacare la legittimità del provvedimento che dispone revoca la licenza del porto d’armi ad uso caccia.
10. I ricorsi vanno conclusivamente respinti.
11. La spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Amministrazione resistente, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.000,00 (euro mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Roberta Ravasio | Domenico Giordano | |
IL SEGRETARIO