Il TAR Piemonte sulla revoca dell’alienazione di un immobile comunale per interesse pubblico sopravvenuto

Il TAR Piemonte – Torino, Sez. II, con la sentenza n. 861 del 17 luglio 2017, ha dichiarato legittimo il provvedimento con cui un Comune ha disposto la revoca dell’alienazione di un proprio immobile per interesse pubblico sopravvenuto.

Secondo il Collegio, la decisione dell’amministrazione di disporre la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dare seguito alla gara in via definitiva, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non può essere considerata quale attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva).

Infatti, “nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e […] la non conferma o revoca dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale (T.A.R. Lazio-Roma, sez. III,  16 maggio 2016 n. 5733)”.

Infine, per quanto concerne il riconoscimento alla parte ricorrente di un indennizzo, il Collegio ha affermato la non sussistenza di tale diritto dal momento che la revoca riguardava un atto di aggiudicazione “provvisoria”, e quindi un atto per sua natura privo di “effetti durevoli”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 17/07/2017

N. 00861/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
VENEZIANI FLAVIA e BRUNETTI STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato Gianluca Ubertini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Elena Ribaldone in Torino, corso Re Umberto, 6;

contro

COMUNE DI VERBANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Simone e Alberto Savatteri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Savatteri in Torino, via Pietro Micca, 3;

nei confronti di

DITTA APT GLOBAL S.R.L., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a) con il ricorso introduttivo:

– della deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19.4.2016 del Comune di Verbania con la quale è stato deliberato di “di acclarare l’interesse pubblico sopravvenuto, per quanto specificato in premessa, che non consente di procedere alla alienazione. Di autorizzare pertanto il Dirigente: a) all’immediata revoca del verbale di aggiudicazione provvisoria per l’alienazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piazza Ranzoni n. 40 meglio identificata al catasto fabbricati al fg. 22 mappale 73 sub 5, con consequenziale rimozione di tutti gli atti presupposti alla gara come consentito in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. n 241/90 e s.m.i. e già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23.05.1924 n. 827) oltre che, come evidenziato nell’avviso di asta pubblica, in merito al momento dell’insorgenza del vincolo da parte del Comune di Verbania, procrastinando quanto deciso con deliberazione di C.C. n. 77/2015; b) di richiedere al Dirigente di avviare un’attività di verifica di rifunzionalizzazione del compendio di “Palazzo Pretorio”, finalizzata ad una valorizzazione dello stesso, anche in collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande; la verifica potrà essere estesa anche ad altre ipotesi di uso conseguenti alla collaborazione con altre realtà cittadine, associazione dei commercianti ed eventuale sede dell’istituenda Fondazione per il Teatro. c) di procedere, nelle more del punto b), all’assegnazione temporanea dell’unità immobiliare sita in Piazza Ranzoni n. 40 per massimo anni uno, senza però che ciò comporti particolari aggravi o differimenti nel rientro della disponibilità del bene stesso; di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000″;

– della determinazione dirigenziale n. 590 del 21.4.2016, a firma del Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, Settore Patrimonio, Demanio e Impianti Sportivi, 4° Dipartimento Programmazione territoriale, avente ad oggetto la “revoca della vendita dell’unità immobiliare sita in Piazza Ranzoni 40”, con la quale è stato determinato “per quanto sopra premesso ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19.4.2016, la revoca del verbale di aggiudicazione provvisoria per l’alienazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piazza Ranzoni 40 meglio identificata al catasto fabbricati al fg. 22 mappale 73 sub 5, con consequenziale rimozione di tutti gli atti presupposti alla gara, in via di autotutela ai sensi del sopra citato art. 21 quinquies della l. 241/90 e s.m.i.; la restituzione all’aggiudicatario provvisorio del deposito cauzionale provvisorio; la trasmissione del presente atto e della deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19.4. 2016 – ai soggetti interessati; al 2° Dipartimento – Settore Contabilità”;

– di ogni altro atto o provvedimento, connesso, preordinato o successivo;

b) con motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2016:

– della deliberazione del consiglio comunale di Verbania n. 101 del 7 luglio 2016, con cui si è stabilito di ratificare la delibera della giunta comunale n. 125 del 19 aprile 2016 e di stralciare l’immobile in questione dal Piano delle Alienazioni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verbania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Ubertini per la parte ricorrente, nessuno presente per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione del consiglio comunale n. 77 del 3 giugno 2015, il Comune di Verbania approvava il Piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2015-2017, nel quale includeva, tra gli altri, l’immobile denominato “ex Casa della Gomma” di mq 53, sito in Piazza Ranzoni n. 40 all’interno del compendio immobiliare dell’ex Municipio di Intra, identificato in catasto al Fg 22 mappale 73 sub 5, sottoposto a vincolo storico-artistico.

1.1. Ottenuta l’autorizzazione all’alienazione da parte della Soprintendenza, con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2015 veniva indetta l’asta pubblica per l’alienazione della predetta unità immobiliare, per un prezzo stimato a base d’asta di € 181.300,00 e con termine fino al 18 gennaio 2016 per la presentazione delle offerte.

1.2. Entro il termine previsto dal bando, pervenivano due offerte: quella dei signori Brunetti Stefano e Veneziani Flavia, di € 210.000,00; e quella della società APT Global s.r.l., di € 191.400,00.

1.3. Con verbale del 19 gennaio 2016, era disposta l’”aggiudicazione provvisoria” della gara in favore dei migliori offerenti sig.ri Brunetti Stefano e Veneziani Flavia, per l’importo offerto di € 210.000,00.

1.4. Successivamente, tuttavia, la procedura di gara non perveniva all’aggiudicazione definitiva in favore dei migliori offerenti, dal momento che con delibera n. 125 del 19 aprile 2016 la giunta comunale di Verbania adottava un atto denominato “atto di indirizzo ai fini della revoca della vendita dell’unità immobiliare sita in Piazza Ranzoni n. 40”, con il quale accertava “l’interesse pubblico sopravvenuto” dell’amministrazione comunale a non procedere ulteriormente all’alienazione dell’immobile, dando mandato all’organo dirigenziale di provvedere all’immediata revoca del verbale di aggiudicazione provvisoria e di avviare successivamente un’attività di “verifica di rifunzionalizzazione del compendio di “Palazzo Pretorio”finalizzata ad una valorizzazione dello stesso”, sia nella prospettiva di un utilizzo degli spazi da parte del Parco Nazionale della Val Grande, sia in relazione “ad altre ipotesi di uso conseguenti alla collaborazione con altre realtà cittadine, associazioni dei commercianti ed eventuale sede dell’istituenda Fondazione per il teatro”.

1.5. Le sopravvenute ragioni di interesse pubblico ostative all’alienazione dell’immobile erano individuate, in particolare:

– nella circostanza che il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, occupante l’unità immobiliare sita al civico 24 dello stesso stabile, aveva di recente comunicato all’amministrazione di non essere in grado di operare il trasferimento presso la nuova sede di via Alzari, il che faceva “venir meno (secondo la giunta) la scelta complessiva in merito alla proprietà di Piazza Ranzoni”;

– nella circostanza che con nota del 6 aprile 2016 il Parco Nazionale della Val Grande aveva richiesto al Comune l’assegnazione di spazi comunali non utilizzati e collocati in posizione cruciale per la comunicazione turistica, per la presentazione a Verbania del Parco Nazionale della Val Grande; richiesta che, secondo la giunta, configurava un “sopravvenuto interesse pubblico rilevante, verificata l’opportunità di insediare spazi di presentazione del Parco Nazionale della Val Grande anche nel compendio del “Palazzo Pretorio”.

1.6. Dando seguito a quanto deliberato dalla giunta, con determinazione dirigenziale n. 590 del 21 aprile 2016 era disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria della gara e la restituzione agli aggiudicatari provvisori del deposito cauzionale provvisorio.

2. Con ricorso spedito per la notifica il 20 giugno 2016 e depositato il 28 giugno successivo, i sig.ri Veneziani Flavia e Brunetti Stefano, aggiudicatari provvisori, impugnavano i due provvedimenti da ultimo citati e ne chiedevano l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:

2.1) incompetenza della giunta comunale ad adottare il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria relativa all’unità immobiliare di Piazza Ranzoni n. 40, trattandosi di un atto di competenza del consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, non essendo mai stata revocata né modificata la deliberazione del consiglio comunale che aveva incluso detto immobile nel piano delle alienazioni;

2.2) violazione degli artt. 38 comma 6 e 40 comma 2 del Regolamento comunale per la gestione e l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Verbania, dal momento che l’amministrazione ha omesso di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, sebbene:

– avesse accertato già in data 12 e 15 febbraio 2016, attraverso l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e la comunicazione antimafia della Prefettura, il possesso in capo ai ricorrenti dei requisiti soggettivi prescritti dal bando;

– fossero già decorsi 90 giorni dall’esperimento del pubblico incanto;

2.3) sviamento di potere e violazione degli artt. 97 della Costituzione, 21 quinquies e 21 nonies L. 241/90: il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione non sarebbe sorretto da adeguata istruttoria, da adeguata motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto che impedivano di procedere all’aggiudicazione definitiva e sul bilanciamento degli interessi in gioco, nonchè sulle ragioni che hanno impedito all’amministrazione di addivenire tempestivamente all’aggiudicazione definitiva; il provvedimento, in realtà, sarebbe dipeso da ragioni esclusivamente politiche, da cui lo sviamento di potere; le ragioni addotte nel provvedimento di giunta sarebbero solo apparenti e non veritiere;

2.4) illegittimità della determinazione dirigenziale n. 590/2016 per aver dato dichiaratamente esecuzione ad un provvedimento illegittimo (la delibera di giunta impugnata), e per non aver dato esecuzione, invece, alla delibera di consiglio comunale n. 77 del 3 giugno 2015, ancora efficace.

3. Il Comune di Verbania si costituiva all’udienza in camera di consiglio del 6 luglio 2016, preannunziando l’intenzione del consiglio comunale di ratificare in quegli stessi giorni l’impugnata delibera della giunta comunale. Su istanza di parte, l’udienza era quindi rinviata a data successiva.

4. In effetti, con deliberazione n. 101 del 7 luglio 2016 il consiglio comunale di Verbania, dopo ampia discussione, stabiliva di ratificare la delibera della giunta comunale n. 125 del 19 aprile 2016 e di stralciare l’immobile in questione dal Piano delle Alienazioni.

5. I ricorrenti impugnavano quest’ultimo provvedimento con motivi aggiunti notificati il 5 ottobre 2016 e depositati il 7 ottobre successivo, con i quali:

5.1) ribadivano l’insussistenza di concrete e attuali ragioni di interesse pubblico sopravvenute idonee a giustificare la revoca della procedura di gara e dell’aggiudicazione provvisoria;

5.2) deducevano la persistente illegittimità della determinazione dirigenziale n. 590 del 21 aprile 2016 di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, in quanto adottata in esecuzione di un provvedimento illegittimo (per incompetenza della giunta comunale) e non rinnovata dopo l’adozione della delibera consiliare di ratifica del 7 luglio 2016; in subordine, i ricorrenti chiedevano la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., ovvero, in via ancora più subordinata, la condanna al pagamento dell’indennità di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241/90.

6. All’udienza pubblica del 14 giugno 2017, in prossimità della quale la difesa comunale integrava le proprie difese, la causa era trattenuta per la decisione.

Il collegio osserva quanto segue.

7. La censura di incompetenza relativa dedotta con il primo motivo del ricorso introduttivo va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della sopravvenuta adozione, in corso di causa, della deliberazione n. 101 del 7 luglio 2016 con cui il consiglio comunale di Verbania ha ratificato, con effetto retroattivo, la deliberazione della giunta comunale n. 125 del 19 aprile 2016 impugnata dai ricorrenti: secondo noti principi, infatti, l’esercizio del potere di ratifica spettante all’organo competente, che trae fondamento dall’art. 6, L. 18 marzo 1968 n. 249 – tuttora vigente e non incompatibile con l’art. 21-nonies, comma 2 L. n. 241/90 – sana con efficacia retroattiva l’atto viziato da incompetenza relativa ancorché quest’ultimo sia oggetto di ricorso giurisdizionale pendente (T.A.R. Torino, sez. I, 04 dicembre 2009 n. 3278; Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3340).

La sanatoria ex tunc del provvedimento impugnato, viziato da incompetenza relativa, vanifica nel contempo l’ulteriore censura di illegittimità derivata della determinazione dirigenziale n. 590/2016, formulata dai ricorrenti con il quarto motivo del ricorso introduttivo e con il secondo motivo aggiunto.

8. Sono infondate anche le censure di violazione di legge dedotte dai ricorrenti con il secondo motivo del ricorso introduttivo in relazione agli artt. 38 comma 6 e 40 comma 2 del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Verbania; in particolare, l’art. 38 comma 6 del regolamento prevede che “l’aggiudicazione [provvisoria] diviene definitiva una volta verificato il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario”, mentre l’art. 40 comma 2 prevede che “l’aggiudicazione definitiva deve comunque essere approvata entro novanta giorni da quello in cui è stato esperito il pubblico incanto”.

8.1. Osserva il collegio che il termine di 90 giorni previsto dall’art. 40 comma 2 del regolamento, in mancanza di espressa previsione di perentorietà, ha carattere meramente ordinatorio e acceleratorio, e in ogni caso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria (del 19 aprile 2016) è intervenuto nel rispetto del predetto termine, tenuto conto che il pubblico incanto si è tenuto il 19 gennaio 2016.

8.2. La verifica dei requisiti soggettivi dell’aggiudicatario, prevista dall’art. 38 comma 6, non produce ipso iure la trasformazione dell’aggiudicazione da “provvisoria” a “definitiva”, ma richiede l’adozione da parte dell’amministrazione di un atto formale di accertamento, che nella specie è mancato (essendo maturati, nelle more, i presupposti per la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, poi effettivamente disposta).

9. Infondate, infine, sono le residue censure dedotte con il terzo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo aggiunto, in ordine all’insussistenza di sopravvenute ragioni di interesse pubblico alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria.

9.1. Giova premettere che, secondo consolidati principi giurisprudenziali:

– nelle procedure di evidenza pubblica l’aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, di natura provvisoria, che si inserisce nell’ambito della procedura di scelta del contraente come sub-procedimento e quindi come fase necessaria, ma non decisiva, atteso che la definitiva individuazione del contraente risulta consacrata solo con l’aggiudicazione definitiva;

– l’aggiudicazione provvisoria, al contrario di quella definitiva, è inidonea ad attribuire in modo stabile il bene della vita, e all’amministrazione è quindi riconosciuta la possibilità di procedere alla sua revoca o al suo annullamento ovvero, ancora, di non procedere affatto all’aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato sez. IV  12 gennaio 2016 n. 67);

– la decisione dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non è neanche da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale (T.A.R. Lazio-Roma, sez. III,  16 maggio 2016 n. 5733);

– ne consegue che, una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, non è richiesto un particolare onere motivazionale a sostegno della revoca del procedimento, mentre dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è pur sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere motivazionale (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 05 settembre 2016 n. 9543).

9.2. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati sono stati adottati allorchè la procedura di gara era pervenuta alla fase della sola aggiudicazione provvisoria, e sono stati determinati da un esplicito ripensamento dell’amministrazione comunale in ordine alla destinazione funzionale del bene oggetto della procedura di gara.

In un primo tempo il consiglio comunale, con la deliberazione n. 77 del 3 giugno 2015 di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2015-2017, aveva ritenuto che l’immobile potesse essere alienato, unitamente ad altri 15 immobili comunali, per esigenze sostanzialmente “di cassa”, tenuto conto anche della circostanza che negli ultimi decenni, a far data quanto meno dagli anni sessanta, l’immobile era stato locato dall’amministrazione a privati per l’esercizio di attività commerciali (barbiere prima, e “Casa della Gomma” poi, fino al 2010); peraltro, come emerge dalla stessa relazione illustrativa del sindaco allegata a tale provvedimento, la decisione era stata assunta non senza perplessità e riserve, dando atto che nel 2010 la disdetta del contratto di locazione era stata data dalla precedente amministrazione per destinare i locali a “presidio centro culturale-turistico”, ma che tale destinazione non si era potuta attuare anche a causa del commissariamento del Comune; che allo stato le esigenze di bilancio erano percepite come preponderanti, senza però escludere la possibilità di un futuro ripensamento del Comune nel caso si fosse trovata una valida alternativa all’alienazione dell’immobile (“E’ evidente che se troviamo una alternativa l’ex casa della gomma il Comune di Verbania se la tiene e non la vende, ma 49 metri quadrati ad un prezzo di mercato di 3 mila e 700 euro, fanno 183 mila Euro…”: così il sindaco nella propria relazione illustrativa, riportata a pag. 3 della delibera consiliare).

Gli atti di causaevidenziano che nei mesi successivi la questione della “vendita di Palazzo pretorio” ha continuato a tenere banco sia negli scranni consiliari (e in seno agli stessi gruppi di maggioranza), sia nella cittadinanza (con raccolte di firme a sostegno della volontà di “non procedere alla vendita”), sia sugli organi di stampa, a conferma del fatto che la decisione di alienare l’immobile continuava a suscitare profonde perplessità in ampi strati della cittadinanza e della rappresentanza politico-amministrativa.

9.3. In questo contesto complessivo va collocata la delibera di giunta n. 125 del 19 aprile 2016, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nella quale si addiviene alla determinazione di non procedere ulteriormente alla vendita dell’immobile in considerazione dell’”interesse pubblico sopravvenuto” a conservare la proprietà dell’immobile per destinarlo ad attività istituzionali dell’ente civico, in particolare al fine di “verificare l’opportunità di insediare spazi di presentazione del Parco Nazionale della Val Grande anche nel compendio di Palazzo Pretorio”, ma senza escludere “altre ipotesi di uso conseguenti alla collaborazione con altre realtà cittadine, associazioni dei commercianti ed eventuale sede dell’istituenda Fondazione per il Teatro”.

9.4. Dal tenore del provvedimento e della sua motivazione sembra di percepire che l’amministrazione non abbia ancora le idee sufficientemente chiare su quale concreta destinazione pubblica imprimere al bene: viene ipotizzato l’utilizzo da parte del Parco Nazionale della Val Grande, a cui anche il Comune di Verbania pare aver aderito, ma nel contempo non si escludono altre finalità istituzionali, allo stato ancora tutte da definire. Ciò, però, non configura, come ritiene la parte ricorrente, un profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, perché se pure non è chiara la concreta destinazione pubblica che l’amministrazione intende imprimere al bene, è però chiaro, per contro, che l’amministrazione intende vincolare il bene ad un utilizzo pubblico/istituzionale, quale che sia; e in tale prospettiva ritiene indispensabile conservare la proprietà dell’immobileper poter valutare in tempi più o meno prossimi a quale concreta finalità istituzionale destinare l’immobile.

9.5. Si tratta, secondo il collegio, di un interesse pubblico meritevole di tutela, benchè non ancora pervenuto ad una definizione di dettaglio, tanto più in considerazione della fase in cui, nel caso di specie, è sopravvenuta la decisione dell’amministrazione di revocare la procedura di gara, e cioè subito dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima dell’aggiudicazione definitiva: una fase in cui, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l’aggiudicatario provvisorio non è ancora titolare in modo stabile del bene della vita, ma di una mera aspettativa non qualificata o di fatto alla conclusione del procedimento, sicchè all’amministrazione è riconosciuta la possibilità di procedere alla revoca o all’annullamento dell’aggiudicazione o anche dell’intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali.

9.6. Alla luce di tali considerazioni, le censure formulate dai ricorrenti sono infondate e vanno respinte.

9.7. La legittimità dei provvedimenti impugnati esclude la sussistenza di un fatto ingiusto e di un comportamento dell’amministrazione contrario ai principi di buona fede precontrattuale, e quindi vanifica il presupposto principale della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti, che va quindi anch’essa respinta.

9.8. Nemmeno è possibile riconoscere alla parte ricorrente l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241/90, dal momento che la revoca ha avuto ad oggetto un atto di aggiudicazione “provvisoria”, e quindi un atto per sua natura privo di “effetti durevoli”. E’ stato affermato, a questo riguardo, che “Ancorché in presenza di un’aggiudicazione provvisoria, in caso di revoca degli atti di gara non spetta l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 perché la revoca va ad incidere su un provvedimento destinato ad essere superato dall’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento ad evidenza pubblica, e non su un provvedimento « ad effetti durevoli » come previsto dalla norma legislativa” (TAR Trento, sez. I, 30 novembre 2016, n. 4040; in senso analogo TAR Latina, sez. I, 19 settembre 2016 n. 559; TAR Lazio-Roma, sez. III, 16 maggio 2016, n. 5733).

10. In conclusione, alla stregua di tutto quanto esposto, il ricorso va respinto.

11. Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa l’obiettiva peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ariberto Sabino Limongelli Carlo Testori

IL SEGRETARIO

Redazione

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