Il TAR Sardegna, Sez. II, con la sentenza n. 569 del 30 agosto 2017, si è pronunciato sull’ipotesi di sospensione dei termini fissati per la conclusione delle opere nell’ambito di un permesso di costruire, specie nel caso di sequestro penale del cantiere.
I giudici del TAR hanno rilevato che “l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale si fonda sulla ritenuta non automaticità della proroga del termine di efficacia della concessione edilizia nell’ipotesi prevista dall’art. 15, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui la «proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate».
La norma deve essere letta alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che si articola intorno a tre fondamentali statuizioni: 1) in nessun caso i termini di efficacia del permesso di costruire possono ritenersi automaticamente sospesi; 2) l’interessato deve sempre proporre una formale istanza di proroga; 3) il provvedimento espresso di prorogadeve essere espresso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 974).
Infine, il TAR Sardegna ha affermato: “Deve rammentarsi che la medesima giurisprudenza ha distinto l’ipotesi del sequestro penale del cantiere, ritenendo che questo caso integri una automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1895; III, 4 aprile 2013, n. 1870)”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 30/08/2017
N. 00569/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2016, proposto da:
Novaservice Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;
contro
Comune di Domus De Maria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Matilde Mura, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3;
per l’annullamento
– del provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnico del Comune di Domus De Maria con il quale è stato negato l’assenso alla ripresa dei lavori relativi alla concessione edilizia n. 5/2008, rilasciata il 13.2.2008;
– nonché di ogni atto presupposto o comunque connesso, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, alla nota del 30.5.2016 del medesimo Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale era stato comunicato il preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Domus De Maria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, la società Novaservice s.r.l. riferisce di essere proprietaria di un’area sita nel territorio del Comune di Domus de Maria, località Eden Rock, sulla quale era in corso la realizzazione di 14 unità abitative, in forza delle concessioni edilizie n°5/2008 e n°20/2009, rilasciate dal Comune di Domus De Maria. In data 7 luglio 2010, il relativo cantiere è stato sottoposto a sequestro preventivo penale, poiché, secondo le contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica di Cagliari, le opere in corso di realizzazione sarebbero state abusive. Peraltro, con sentenza del Tribunale penale di Cagliari del 2 ottobre 2015, il legale rappresentante della Novaservice s.r.l. è stato prosciolto essendosi estinto il reato per intervenuta prescrizione. Con ordinanza del medesimo Tribunale, del 17 marzo 2016, l’area di cui sopra è stata dissequestrata e, in data 5 maggio 2016, restituita alla società.
2. – Con nota del 12 maggio 2016, la società Novaservice – sul presupposto dell’intervenuto dissequestro del cantiere – comunicava al Comune di Domus de Maria di voler riprendere i lavori a partire dal 31 maggio successivo. Il Responsabile dell’Area Tecnica, tuttavia, con la nota del 13 luglio 2016, rendeva noto alla società «di non poter autorizzare la ripresa dei lavori in quanto il piano di Lottizzazione Eden Rock non sarebbe stato attuato validamente perché privo della relativa convenzione e perché il calcolo della volumetria relativo alla c.e. 5/08 non sarebbe stato computato regolarmente».
3. – Con il ricorso in esame, la società Novaservice s.r.l. chiede l’annullamento del predetto provvedimento, deducendo le censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
4. – Si è costituito in giudizio il Comune di Domus De Maria, chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l’accoglimento della domanda di annullamento non produrrebbe alcun vantaggio per la ricorrente che, comunque, non potrebbe riprendere i lavori posto che le concessioni sarebbero scadute.
Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 14 giugno 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – L’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale si fonda sulla ritenuta non automaticità della proroga del termine di efficacia della concessione edilizia nell’ipotesi prevista dall’art. 15, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 (comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. f), n. 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), secondo cui la «proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate». La norma deve essere letta alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che si articola intorno a tre fondamentali statuizioni: con la prima, si afferma che in nessuna ipotesi i termini di efficacia del permesso di costruire possono ritenersi automaticamente sospesi; con la seconda, si sostiene che è sempre necessaria la presentazione, da parte dell’interessato, di una formale istanza di proroga; con la terza, si ritiene sempre necessario il provvedimento espresso di proroga anche se si tratta di attività vincolata con effetti ex tunc (per tutte, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 974).
Peraltro, deve rammentarsi che la medesima giurisprudenza ha distinto l’ipotesi del sequestro penale del cantiere, ritenendo che questo caso integri una automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1895; III, 4 aprile 2013, n. 1870). Giurisprudenza seguita sul punto anche da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sardegna, II, 1 marzo 2016, n. 195; II, 16 gennaio 2017, n. 17).
La norma del comma 2bis dell’art. 15 cit., come introdotta nel 2014, muove quindi dal descritto quadro giurisprudenziale per chiarire testualmente che, nei casi in cui l’iniziativa amministrativa o giudiziaria si riveli infondata, come nella fattispecie, la proroga dei termini è automatica.
Applicando gli enunciati principi al caso di specie, rammentato (in punto di fatto) che la prima concessione edilizia è stata rilasciata il 13 febbraio 2008 (e la variante in corso d’opera l’11 maggio 2009); e che il sequestro preventivo del cantiere ha imposto la sospensione dei lavori dal 1 luglio 2010 al 5 maggio 2016, ne deriva come conseguenza che all’epoca della comunicazione della ricorrente di voler riprendere i lavori (12 maggio 2016) il termine triennale per l’esecuzione non era ancora decorso.
Da quanto osservato, discende che la società ricorrente ha interesse a ottenere l’annullamento della nota del responsabile dell’area tecnica del Comune, di cui in epigrafe, e a riprendere i lavori.
7. – Passando all’esame dei motivi proposti col ricorso, si deve iniziare dalla dedotta violazione del principio della esecutività dei provvedimenti amministrativi, la cui efficacia giuridica non è impedita dalla eventuale sussistenza di vizi di legittimità, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela che, nel caso di specie, non si è verificato.
8. – Il motivo è manifestamente fondato.
Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, riferita in fatto, la comunicazione di non poter riprendere i lavori per completare gli interventi autorizzati non si basa, in realtà, sulla intervenuta scadenza del termine di efficacia della concessione edilizia a suo tempo rilasciata, ma esclusivamente su considerazioni attinenti alla validità del piano di lottizzazione “Eden Rock” e della concessione edilizia. Motivazione sicuramente illegittima, considerato che gli atti amministrativi in questione non erano mai stati annullati, né l’amministrazione comunale ha provveduto ad avviare il necessario procedimento per l’annullamento d’ufficio. Pertanto, si tratta di atti ancora efficaci (secondo il pacifico principio della imperatività del provvedimento amministrativo).
9. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce eccesso di potere per difetto dei presupposti, perplessità e insufficienza della motivazione, contestando specificamente le affermazioni sulla illegittimità della lottizzazione e della concessione edilizia. Peraltro, la censura deve ritenersi assorbita nella valutazione di illegittimità già espressa in accoglimento del primo motivo.
10. – Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
11. – La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Urbanistica – Edilizia Privata, del Comune di Domus De Maria, di cui alla nota prot. n. 6071 del 13 luglio 2016.
Condanna il Comune di Domus De Maria al pagamento delle spese giudiziali in favore della società ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A., cpa e 15% spese generali, e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giorgio Manca | Francesco Scano | |
IL SEGRETARIO