Il CdS sull’ammissibilità di un ricorso per l’ottemperanza a decreto ingiuntivo

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4987 del 30 ottobre 2017, si è pronunciato sulla possibilità o meno di proporre un ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo.

Il giudice di prime cure, pur evidenziando che dagli atti non emergeva che il decreto ingiuntivo fosse stato ottemperato, dichiarava inammissibile il ricorso, non avendo la parte istante dato prova del passaggio in giudicato della decisione di cui era stata chiesta l’esecuzione, così come previsto dall’art. 114, comma 2, del c.p.a..

Si legge dalla sentenza: “Secondo Cons. St., sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713, condizione essenziale perché il ricorso di cui all’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.”.

Conclusione ribadita, tra l’altro, anche dalla Suprema Corte di Cassazione.

Pertanto, secondo i giudici di Palazzo Spada, il ricorso proposto per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in questione doveva essere dichiarato ammissibile e accolto in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, il decreto ingiuntivo era stato reso esecutivo dal giudice il 29 ottobre 2013 e annotato in data 6 novembre 2013, rispettando la previsione contenuta nell’art. 647, comma 1, c.p.c..

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 30/10/2017

N. 04987/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 6795 del 2016, proposto da:
Edi Cembalo, rappresentati e difeso dagli avvocati Andrea Bandini, Paolo De Caterini e Ferdinando Belmonte, con domicilio eletto presso l’avvocato Andrea Bandini in Roma, viale Liegi, n. 35/B;

contro

Comunità Montana “Calore Salernitano”, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Avv. Antonio Bassi, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bandini, Paolo De Caterini e Ferdinando Belmonte, con domicilio eletto presso l’avvocato Andrea Bandini in Roma, viale Liegi, n. 35/B;

per l’ottemperanza

alla sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sez. II n. 1171/2016, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.654/13 reso dal Tribunale di Salerno – sez. lavoro, recante condanna al pagamento di somme;

Visti il ricorso in appello e l’atto di intervento, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. Raffaele Prosperi e udito per le parti appellanti l’avvocato Paolo De Caterini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso ritualmente proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo della Campania, sezione staccata di Salerno, Edi Cembalo domandava che fosse ordinato alla Comunità Montana “Calore Salernitano” di prestare ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 654/13 emesso dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, recante la condanna della predetta Comunità Montana al pagamento in suo favore della somma di €. 8.129,23, a titolo di stipendi non corrisposti, oltre accessori e spese di giudizio.

Con lo stesso ricorso spiegava intervento giudizio ad adiuvandum l’avvocato Antonio Bassi, quale procuratore antistatario, per il pagamento delle spese processuali delle fase monitoria, liquidate in €. 20,00 per spese varie ed €. 430,00, per compenso professionali, oltre accessori di legge.

L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

2. Con sentenza n. 1171 del 16 maggio 2016 l’adito tribunale, pur evidenziando che dagli atti non emergeva che il decretoingiuntivo fosse stato ottemperato, dichiarava inammissibile il ricorso, non avendo la parte istante dato prova del passaggio in giudicato della decisione di cui era stata chiesta l’esecuzione, così come richiesto dall’art. 114, comma 2, del c.p.a..

3. Con rituale atto di appello notificato il 24 agosto 2016 il sig. Edi Cembalo e l’avvocato Bassi, anche in quest’occasione quale interventore ad adiuvandum, hanno chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 647 cpc per errore di fatto” e “Violazione del giudicato formatosi sul decreto specificato in epigrafe”; in particolare hanno dedotto il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, in quanto negli atti versati in causa era oggettivamente desumibile la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ed hanno concluso per l’accoglimento dell’originario ricorso per l’ottemperanza, con il conseguente ordine alla Comunità Montana di versare quanto stabilito dal decreto ingiuntivo, oltre a spese ed onorari liquidate in quella fase di giudizio, alle somme eventualmente dovute dalla resistente ai sensi dell’art. 114 co. 1 (sic) lett. e) c.p.a. nominando inoltre fin da ora un commissario ad acta;il tutto con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio con attribuzione di queste ai procuratori avvocati dichiaratisi antistatari.

Anche nel giudizio di appello la Comunità Montana “Calore Salernitano” non si è costituita.

4. L’appello è fondato e deve essere accolto.

4.1. Come recente ribadito da questa Sezione (sentenza n. 1609 del 27 marzo 2015), secondo un consolidato indirizzo giurisdizionale di questo Consiglio di Stato, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045; 19 marzo 2007, n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; 31 maggio 2003, n. 7840; Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dall’articolo 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (C.d.S., sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6843; 3 febbraio 1996, n. 105; Id., luglio 1993, n. 678; sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807; 28 marzo 1998, n. 807), ora dell’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a. (Cons. St., sez. V., 8 settembre 2011, n. 5045).

Secondo Cons. St., sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713, condizione essenziale perché il ricorso di cui all’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

Anche la Corte di Cassazione (sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650) ha precisato come “…il giudicato sostanziale (cui si riferisce <l’autorità del giudicato> da decreto ingiuntivo) attenga all’oggetto e ai soggetti del rapporto giuridico che non può essere posto in discussione in altro successivo giudizio, con ogni conseguenza…”, evidenziando che, in virtù della coincidenza tra il giudicato formale (ex art. 324 c.p.c.) e quello sostanziale (art. 2909 c.c.), il giudicato sul decreto ingiuntivo si forma nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; è stato anche chiarito che “il decreto di esecutorietà si distingue dalla mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione (art 643 c.p.c.)”, sottolineando, tra l’altro, che proprio l’art. 647 prevede che, nel caso in cui non sia stata fatta opposizione nel termine, il giudice debba ordinare la rinnovazione della notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto, con la conseguenza che “l’eventuale rinnovazione della notificazione consente perciò all’ingiunto di proporre, nei termini decorrenti dalla nuova notificazione, opposizione che va qualificata come ordinaria, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e non già tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.; il che conferma che alla scadenza dei termini per proporre opposizione non si forma la cosa giudicata formale e che questa si forma solo dopo il controllo del giudice sulla notificazione”.

Nella citata sentenza si aggiunge che: “Coerentemente, l’art 656 c.p.c. prevede che non il decreto non opposto, ma “il decretod’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nell’art. 395, nn. 1, 2, 5 e 6”; sono esperibili, perciò, come emerge chiaramente dal confronto con l’art. 324 c.p.c., mezzi straordinari previsti per l’impugnazione contro provvedimenti passati in cosa giudicata, ai quali mezzi si aggiunge, per espressa previsione dello stesso art. 656, la revocazione per contrasto con precedente giudicato (art 395, n. 5), nonché, per l’espressa previsione dell’art. 650 c.p.c., l’opposizione tardiva (sul fatto che l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà ex art. 647 non viene meno di per sé a seguito dell’opposizione tardivamente proposta, cfr. Cass. sez. un., 17 novembre 1998, n. 11549 e Cass. 6 ottobre 2005, n. 19429”.

4.2. Alla luce di tali principi, la Sezione è dell’avviso che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il ricorso proposto per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in questione deve essere dichiarato ammissibile e deve essere accolto, in quanto, come emerge inconfutabilmente, dalla documentazione in atti che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno, in funzione del giudice del lavoro, del 17 giugno 2013 è stato reso esecutivo dal giudice il 29 ottobre 2013 (giusta annotazione in data 6 novembre 2013), ciò integrando la fattispecie dell’art. 647, comma 1, c.p.c..

4.3. Come emerge dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 2, punto 3) l’amministrazione intimata “in parziale esecuzione del decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, inspiegabilmente non ha provveduto a liquidare (anche) alle spese processuali della fase monitoria”, così che l’accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado deve essere limitata a tale profilo.

5. Alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado, ordinando alla Comunità Montana “Calore Salernitano” di provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente della presente sentenza, al pagamento delle spese processuali della fase monitoria, liquidate in €. 20,00 per spese vive ed €. 430,00, per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell’avv. Antonio Bassi, difensore dichiaratosi antistatario.

Per il caso di persistente inadempimento si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno o suo delegato, cui la parte potrà rivolgersi direttamente una volta scaduto il termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento.

Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

6. Le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso per l’ottemperanza proposto dai signori Edi Cembalo e dall’interveniente Antonio Bassi e ordina alla Comunità Montana “Calore Salernitano” di provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente della presente sentenza, in ottemperanza al decretoingiuntivo indicato in motivazione, al pagamento delle spese processuali della fase monitoria, liquidate in €. 20,00 per spese vive ed €. 430,00, per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell’avv. Antonio Bassi, difensore dichiaratosi antistatario.

Nomina per il caso di persistente inadempimento fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno o suo delegato, cui la parte potrà rivolgersi direttamente una volta scaduto il termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento.

Respinge la richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Condanna la Comunità Montana “Calore Salernitano” al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio liquidandole in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) oltre i.v.a. e c.p.a. da attribuire agli attuali difensori dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Prosperi Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

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