Quali regole per la sostituzione del dirigente apicale nelle aziende sanitarie?

L’ipotesi che il dirigente preposto ad una struttura complessa non possa esercitare, per assenza o altro impedimento, le funzioni di direzione e organizzazione della struttura di cui è a capo, attribuitegli al fine di garantire l’efficace funzionamento della stessa, rende necessario stabilire quali siano le regole che governano la sua sostituzione.

Sul punto, la disciplina dettata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è piuttosto scarna.

L’art. 15-ter, comma 5, infatti, si limita a prevedere che “il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa”, aggiungendo che “alle predette mansioni superiori non si applica l’articolo 2103, primo comma, del codice civile”.

Più dettagliato è il quadro normativo configurato dall’articolo 18 del CCNL 1998-2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale.

Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento (ad esempio il congedo matrimoniale, eventuali congedi parentali o le assenze retribuite per motivi familiari) del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, l’articolo 18, comma 2, precisa che la sostituzione debba essere affidata dall’azienda al soggetto scelto dal responsabile della struttura complessa, sulla base della valutazione comparata dei relativi curricula, fra i dirigenti appartenenti alla medesima struttura titolari “di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’articolo 27 (incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo) con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza”, e preventivamente indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Nel caso in cui, invece, l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, ai sensi del comma 4, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento dell’incarico e può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Ove l’assenza del dirigente preposto alla struttura complessa “sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali – presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale”, l’art. 18, comma 5, dispone che l’azienda debba applicare il comma 4 e provvedere “con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma”. Ciò risponde a evidenti ragioni di funzionalità per l’ipotesi in cui l’assenza del dirigente della struttura complessa sia destinata a protrarsi per un periodo di durata certa e di consistenza significativa. Terminato il periodo di aspettativa, il dirigente sostituito rientrerà in servizio e completerà il proprio incarico per la durata residua.

In conclusione, il comma 8 dispone che “le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico”.

Nel caso in cui l’incarico di direzione di struttura complessa debba essere conferito per il periodo di tempo necessario ad assicurare l’efficace sostituzione del dirigente preposto alla struttura, temporaneamente assente, è fondamentale che il soggetto all’uopo designato sia nella posizione di poter espletare l’incarico per tutta la sua durata.

Ciò risponde alla fondamentale esigenza di assicurare continuità nei compiti organizzativi, gestionali e direttivi, al fine di perseguire il miglior funzionamento dell’Amministrazione, l’efficienza delle relative strutture e l’utilizzazione ottimale delle risorse a disposizione. Si tratta, in altre parole, di una declinazione di quei principi di efficacia, efficienza ed economicità su cui l’azione della P.A. deve necessariamente essere improntata e che verrebbero violati dall’avvicendarsi di più soggetti, titolari di funzioni dirigenziali, in un breve lasso di tempo.

In questo senso, benché sia ormai assodato che gli atti volti ad affidare l’incarico dirigenziale di una struttura sanitaria complessa costituiscono provvedimenti di natura negoziale, come tali soggetti alle regole di controllo dei poteri privati, la giurisprudenza sottolinea che l’individuazione della persona da designare debba avvenire nel rispetto sia delle regole di buona fede e correttezza, che si impongono ad ogni datore di lavoro, sia di quelle specifiche di imparzialità e di buon andamento che l’art. 97 Cost. prescrive, in particolare, per il datore di lavoro pubblico; e ciò in quanto l’assoggettamento del rapporto di pubblico impiego alle regole comuni del diritto del lavoro non implica la privatizzazione dell’amministrazione/datrice di lavoro che resta un soggetto pubblico la cui attività, anche se privatistica, è sempre vincolata al necessario perseguimento dell’interesse pubblico e subordinata ai principi costituzionali dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Muovendo da queste considerazioni, la giurisprudenza della Suprema Corte ha conseguentemente ritenuto legittima e doverosa, ad esempio, la decisione del direttore generale di non conferire, in un caso di sostituzione temporanea, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa al dirigente che aveva raggiunto un’età che non gli avrebbe consentito di espletare, prima del collocamento a riposo, tale incarico per tutta la sua durata (Cassazione, numero 11999 del 2012).

Il superiore principio è recepito, in particolare, dall’articolo 18, comma 5, del CCNL 1998-2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, laddove prevede esplicitamente che, in caso di assenza dovuta alla fruizione di una aspettativa, l’azienda debba conferire l’incarico “per la durata dell’aspettativa concessa” e, dunque, in modo da coprire l’intero periodo di assenza del dirigente da sostituire.

In definitiva, non sarà possibile attribuire un incarico temporaneo di sostituzione ad un soggetto che non sia in grado di completarlo, ricoprendolo per tutta la sua durata.

Alessandro Magnano

Avvocato del foro di Siracusa, collabora con lo studio Giurdanella & Partners dal 2016