Split payment: nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 27/E con cui fornisce nuovi chiarimenti in merito al meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (split payment).

La circolare mette a fuoco la platea delle PA che devono applicare lo split payment.

I primi chiarimenti sulla disciplina dello split payment, introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 nel DPR n. 633/1972 (art. 17-ter), erano stati forniti dall’Agenzia, ex multis, con le circolari n. 1/E del 9 febbraio, n. 6/E del 19 febbraio 2015 e  n. 15/E del 13 aprile 2015.

Con la nuova circolare, vengono fornite invece ulteriori indicazioni a Pubbliche amministrazioni e fornitori in materia di adempimenti, rimborsi e sanzioni alla luce delle misure introdotte dalla manovra correttiva 2017 (D.l. n. 50/2017), e, specificamente, per quanto concerne la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a far data dal 1° luglio 2017.

Riguardo i destinatari del meccanismo dello split payment, la circolare precisa che, ai sensi dell’art. 3 del D.l. n.148/2016, che ha modificato, con decorrenza 1° gennaio 2018,  l’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, è stata prevista l’estensione della scissione dei pagamenti a tutte le Società controllate, in misura non inferiore al 70 per cento, dalla PA.

Si precisa che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di attuazione della disciplina che, pertanto, dal 1° gennaio 2018 riguarderà, sostanzialmente, anche le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni centrali diverse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, dalle Pubbliche Amministrazioni locali diverse da Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni.

Saranno coinvolti anche gli enti di previdenza, le aziende speciali, gli enti pubblici economici, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento e le società, partecipate in misura non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle loro controllate.

Un’altra novità presente nella circolare n. 27/E riguarda i versamenti diretti dell’IVA che PA e società acquirenti di beni e servizi possono effettuare con il meccanismo dello split payment.

Questi soggetti possono versare cumulativamente l’Iva dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità dell’imposta (senza possibilità di compensazione), con un codice tributo all’uopo predisposto.

In alternativa, le PA e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto nel registro acquisti o nei registri delle fatture e dei corrispettivi.

Clicca qui per il testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Redazione

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