Sulla questione dei limiti del subappalto, si veda anche l’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato.
Il Tar Lombardia, con ordinanza del 19 gennaio 2018, ha chiesto alla Corte di giustizia europea di verificare la compatibilità con il diritto comunitario (in particolare con i principi e con la direttiva 24/2014) dell’articolo 105, comma 2, del codice degli appalti (decreto legislativo 50/2016).
Si discuteva, davanti al giudice amministrativo, sull’avvenuto superamento, in sede di offerta, della soglia del 30% prevista per il subappalto. In particolare, se la soglia dovesse essere calcolata sull’importo a base di gara o sull’effettivo ribasso, e dunque sul valore del contratto concretamente aggiudicato.
Il Tribunale Amministrativo, nel prendere atto che, pur nella formulazione non univoca della norma, dovesse farsi riferimento all’importo a base d’asta, ha però ritenuto di sollevare la questione di compatibilità comunitaria dell’articolo 105, comma 2, del codice appalti, nella parte in cui pone il limite quantitativo del 30 per cento al ricorso al subappalto, in relazione all’articolo 71 della direttiva europea 24/2014 che, invece, tale limite non prevede affatto.
Questo il quesito interpretativo che il Tar Lombardia solleva adesso innanzi alla Corte di Giustizia:
“Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), l’articolo 71 della direttiva 2014/24del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, il quale non contempla limitazioni quantitative al subappalto, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”.
Di seguito, il testo dell’ordinanza.
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Tar Lombardia, ordinanza numero 148 del 19 gennaio 2018
(presidente De Zotti, estensore Marongiu)
Rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale sulla legittimità comunitaria del limite quantitativo al subappalto
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