Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia contabile (D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174), nei giudizi di responsabilità amministrativa, gli atti di intervento “ad opponendum” di cui agli artt. 47 del r.d. n. 1038 del 1933 (il precedente regolamento di procedura per i giudizi in Corte dei conti, oggi abrogato) e 105 c.p.c dovevano essere dichiarati inammissibili.
Questo perché, nonostante l’ampia formulazione dell’art. 47 R.D. 1038/1933, secondo cui “Chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione“, la giurisprudenza della Corte dei Conti, in tema di intervento volontario, ha sempre ritenuto ammissibile esclusivamente la figura dell’intervento adesivo dipendente, il quale, non introducendo una nuova domanda in giudizio, non amplia il thema decidendum, che perciò rimane confinato e delimitato dalle domande e dalle eccezioni delle parti già presenti.
La Corte dei Conti, pertanto, aveva interpretato restrittivamente la norma, nel senso che, nel processo per responsabilità, l’amministrazione danneggiata non si configurava come terzo rispetto all’azione proposta dal procuratore regionale, sussistendo una unicità ed identità di pretesa risarcitoria, la cui azionabilità si esauriva con l’azione proposta per legge dal menzionato organo, con la conseguenza che l’amministrazione esaurisce il suo potere d’azione nella denuncia al p.m. presso la Corte dei Conti e nell’eventuale possibilità di intervento adesivo dipendente (non “ad adiuvandum” o ad “opponendum”) (sul punto, Corte dei conti, reg. Campania, Sez. Giurisd., n. 63 del 7 marzo 2016).
La giurisprudenza aveva dunque ammesso l’ammissibilità dell’intervento di un Comune nel giudizio contabile, a condizione che avesse carattere adesivo all’azione del p.m., con conseguente impossibilità per l’interveniente di aggiungere ulteriori domande.
Tale principio, risultato di un consolidato orientamento giurisprudenziale, trova ora specifica conferma nell’art. 85 del D. Lgs. 174/2016, che ha abrogato l’art. 47 del R.D. 1038/1933 e che ora recita: “Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione”.
Si è dunque passati dall’originaria ampia dizione “Chiunque abbia interesse nella controversia” a quella attuale, ristretta: “Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero”.
In definitiva, l’unico intervento volontario di terzo consentito nel giudizio contabile è quello adesivo dipendente del quale sia titolare il soggetto che abbia un interesse qualificato suscettibile di essere influenzato dalla decisione sul giudizio di responsabilità, giacché connesso o dipendente da esso, allo scopo di impedire le conseguenze dannose che potrebbero ripercuotersi, nella propria sfera giuridica, dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato.
Il terzo dovrà risultare titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario, ma tale intervento avrà solo l’effetto di sostenere le ragioni di una delle parti senza far valere un autonomo diritto.