Indirizzo PEC inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), scusabile la notifica nel processo amministrativo

Nel contesto del Processo Amministrativo telematico (PAT) deve ritenersi scusabile l’errore di chi notifichi un atto ad una Pubblica amministrazione ad indirizzo PEC contenuto nell’elenco pubblico IPA, quanto meno qualora la stessa Amministrazione non abbia inserito alcuna PEC nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.

In questo caso, secondo l‘Ordinanza 15 marzo 2018, n. 1653 del Tar Napoli, si deve ravvisare un errore scusabile, nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito un indirizzo Pec nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

Il valore delle notificazioni alla PEC indicata nell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni

E infatti l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (o IPA) deve ritenersi non tutto inidoneo alla notifica di atti giudiziari alle Amministrazioni pubbliche.

L’elenco delle PEC dell’indice IPA (di cui all’art. 16, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185) ad esempio, viene considerato valido per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.m. n. 163 del 2013, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo, soprattutto in mancata iscrizione dell’ente nel registro Pec tenuto dal Ministero della giustizia.

Il Tar Napoli ha applicato un principio generale che ha stabilito di recente il Consiglio di Stato, cioè che dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo Pec di una Pubblica amministrazione non possono derivare preclusioni processuali per la parte privata ( Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744)

 

La giurisprudenza permissiva sulla notifica all’indirizzo PEC dell’Amministrazione

L’ordinanza in commento è quindi espressione di un orientamento giurisprudenziale particolarmente permissivo in materia di notificazioni via PEC a indirizzi differenti a quelli inseriti nell’elenco presso il Ministero della giustizia.

Per esempio, applicando un principio analogo a quello affermato dal Consiglio di Stato citato, ha sostenuto il Tar Molise ( ord., 13 novembre 2017, n. 420) che, in caso di notifica a un indirizzo Pec differente da quello indicato nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia di cui all’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, occorre dare applicazione all’istituto dell’errore scusabile rimettendo in termini il ricorrente per la notifica.

In particolare, nell’ipotesi contemplata dal Tar Molise, il ricorso era stato notificato all’Avvocatura dello Stato a un indirizzo PEC indicato dallo stesso sito internet della medesima Avvocatura dello Stato, sito che, però, non precisava come lo stesso indirizzo PEC fosse riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all’attività di patrocinio in giudizio delle Amministrazioni pubbliche.

E ciò perché le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di controllare che le informazioni presenti sul proprio sito web, oltre che vere, siano anche non suscettibili di essere male interpretate dai potenziali visitatori, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante norme in materia di accesso civico e trasparenza.

 

Di seguito l’Ordinanza 15 marzo 2018, n. 1653 del Tar Napoli

 

Pubblicato il 15/03/2018

N. 01653/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04841/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

 

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4841 del 2017, proposto da:

Nunzio Pellegrino, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Benedetto Marrocco, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Parisi in Napoli, via G. Carducci, n. 37;

contro

Comune di Bellona non costituito in giudizio;

nei confronti di

Luigi Pellegrino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Mercone, con domicilio eletto presso il suo studio in S. Maria C.V., in via Salvo D’Acquisto;

Piccirillo Angela Maria non costituito in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO

del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza volta ad ottenere la repressione degli abusi edilizi consistenti nell’edificazione senza titolo,

nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Luigi Pellegrino;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Fabrizio D’Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Visto che Nunzio Pellegrino ha proposto ricorso per l’annullamento del silenzio inadempimento formatosi su un’istanza volta ad ottenere la repressione degli abusi edilizi consistenti nell’edificazione senza titolo alcuno di diversi manufatti in Bellona, chiedendo altresì l’accertamento della fondatezza della pretesa;

Rilevato che, come indicato dalla stessa parte ricorrente nella relata di notifica, il ricorso è stato notificato al Comune di Bellona alla PEC: protocollo.bellona@asmepec.it, tratta dall’elenco pubblico IPA;

Atteso che, come da alcuni precedenti giurisprudenziali, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica nel giudizio amministrativo, deve utilizzarsi in via esclusiva l’indirizzo PEC inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, che contiene l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale le pubbliche amministrazioni – di cui all’art 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 – dotate di autonoma soggettività processuale hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842, T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607, T.A.R. Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287);

Considerato che per le notifiche degli atti giudiziari all’amministrazione, in sede di giudizio amministrativo, non è quindi validamente utilizzabile, in alternativa, l’indirizzo risultante dal registro IPA, che non viene menzionato tra i pubblici elenchi validi ai fini della notifica;

Considerato, infatti, al riguardo che il comma 1-bis dell’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 179 (comma aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16-ter, ai sensi del quale (secondo l’attuale formulazione) ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia;

Visto che il registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in legge n. 2 del 2009, non viene, quindi, più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti e, più nello specifico, l’elenco l’IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica dell’indicato art. 16-ter ad opera del D.L. n. 90/2014;

Rilevato come l’art. 14, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT) preveda espressamente che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Atteso, altresì, che anche in mancanza di iscrizione dell’amministrazione nell’elenco delle PEC tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, è comunque possibile eseguire la notificazione alle amministrazioni degli atti processuali con modalità non telematiche, salvo poi depositare nel fascicolo informatico la copia informatica (id est la scansione del documento cartaceo con relativa asseverazione di conformità) degli atti relativi alla notificazione, ai sensi dell’art.14, comma 5, d.m. 16 febbraio 2016 n.40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) e dell’art. 14, comma 6, dell’Allegato A del medesimo regolamento;

Rilevata, tuttavia, l’esistenza di un precedente giurisprudenziale che, in caso di notifica a un indirizzo PEC differente da quello indicato nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, ha fatto applicazione dell’istituto dell’errore scusabile rimettendo in termini il ricorrente per la notifica (T.A.R. Molise, ord. 13 novembre 2017, n. 420); sia pure in quel caso, a differenza della presente ipotesi, risultava che il ricorso era stato notificato all’Avvocatura dello Stato a un indirizzo PEC indicato dallo stesso sito Internet della medesima avvocatura che però non precisava come lo stesso fosse riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all’attività di patrocinio in giudizio delle Amministrazioni pubbliche;

Atteso come il Collegio ritenga che, in ragione dell’operatività relativamente recente delle norme del processo amministrativo telematico, possa farsi applicazione dello stesso istituto, stante la circostanza che diverse amministrazioni pubbliche non hanno ottemperato all’obbligo – loro imposto dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 – di comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati;

Rilevato che, a fronte di ciò, l’Amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento, legati alla necessità che la stessa si conformi a un canone di leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte di un suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche; al contempo, in una simile situazione, la parte può ben ritenere in buona fede, per quanto erroneamente, che la notifica dell’atto all’Amministrazione sia possibile su un indirizzo PEC che la stessa ha comunque fatto inserire in un elenco ufficiale, quale quello IPA, così rendendone di fatto possibile la ricezione, sia pure a un indirizzo diverso da quello contemplato dalla normativa ai fini della notifica degli atti a valenza giudiziaria;

Rilevato sul punto che un principio analogo appare essere stato affermato, sia pure come obiter dictum, anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744, secondo la quale dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono derivare preclusioni processuali per la parte privata;

Considerato, inoltre, che seppure in un contesto normativo certamente diverso quale quello del processo civile telematico, disciplinato da norme autonome sul punto, si ravvisa un precedente, quale l’ordinanza del Trib. Milano, sez. V, ord., 8 dicembre 2016, che ha dichiarato la validità della notifica effettuata all’indirizzo PEC presente non sul registro tenuto presso il Ministero ma nel registro IPA, nell’assunto che si presenta inammissibile che mentre il privato, quando indica una casella PEC, deve tenersi responsabile di quella domiciliazione informatica, il pubblico sarebbe libero di aprirne una da indicare nel registro comunicato al Ministero della Giustizia e indicarne altre a differenti fini, creando confusione, quindi difficoltà, alla controparte che debba notificare l’atto;

Preso atto, al tempo stesso, dell’esistenza di una pronuncia (T.A.R Lombardia, Milano, Sez. III, ord. 14 dicembre 2017, n. 2381) secondo cui è nulla la notifica del ricorso effettuata all’Amministrazione in forma cartacea anziché telematica, in quanto contrastante con il disposto di cui all’art. 14 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, e considerato che tale interpretazione della normativa sulla notifica, seppure del tutto isolata in giurisprudenza, può essere ritenuta espressione di una possibile diversa chiave ermeneutica o, quantomeno, di un’incertezza sull’ammissibilità e sui termini della notifica cartacea alla P.A. , che può avere indotto il ricorrente, in questa prima fase di applicazione delle disposizioni sul processo amministrativo telematico, non avulse da un certo grado di tecnicismo, a cercare comunque un indirizzo PEC ufficiale cui notificare il ricorso, così giustificando l’errore commesso nella circostanza;

Atteso che, in ogni caso, l’indirizzo PEC contenuto nell’indice IPA non appare del tutto inidoneo alla notifica di atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche, in quanto ad esempio viene considerato valido per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. n. 163/2013, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo, soprattutto in mancata iscrizione dell’ente nel registro PEC tenuto dal Ministero della Giustizia;

Ritenuto, conclusivamente, che la parte ricorrente sia incorsa, nella notificazione dell’atto introduttivo al Comune di Bellona, in un errore scusabile ex art. 37 cod.proc.amm., con conseguente necessità di rimessione in termini della parte ai fini del rinnovo della notifica.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), rimette in termini la parte ricorrente per la notificazione del ricorso introduttivo al Comune di Bellona e, per l’effetto, ordina che essa provveda all’anzidetta notificazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, nonché al deposito della copia notificata del ricorso nel successivo termine di giorni 15 (quindici) dall’avvenuta notificazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 27 giugno 2018.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Fabrizio D’Alessandri, Consigliere, Estensore

 

Redazione

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